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Document 62013TN0309

Causa T-309/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)

GU C 226 del 3.8.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 6–6 (HR)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/23


Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)

(Causa T-309/13)

(2013/C 226/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. Malamis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaba International Holding AG (Amburgo, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 26 marzo 2013, procedimento R 1539/2012-4;

condannare l’Ufficio e la controinteressata (opponente dinanzi alla divisione di opposizione e appellata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente il marchio comunitario (richiedente l’annullamento).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELMA» per prodotti della classe 5 — Registrazione internazionale n. 900 845 che designa la Comunità europea.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ELMEX» per prodotti delle classi 3, 5 e 21, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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