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Document 62013TN0309
Case T-309/13: Action brought on 7 June 2013 — Enosi Mastichoparagogon/OHIM — Gaba International (ELMA)
Causa T-309/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)
Causa T-309/13: Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 6–6
(HR)
3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/23 |
Ricorso proposto il 7 giugno 2013 — Enosi Mastichoparagogon/UAMI — Gaba International (ELMA)
(Causa T-309/13)
(2013/C 226/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: A. Malamis, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaba International Holding AG (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 26 marzo 2013, procedimento R 1539/2012-4; |
— |
condannare l’Ufficio e la controinteressata (opponente dinanzi alla divisione di opposizione e appellata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal richiedente il marchio comunitario (richiedente l’annullamento). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ELMA» per prodotti della classe 5 — Registrazione internazionale n. 900 845 che designa la Comunità europea.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ELMEX» per prodotti delle classi 3, 5 e 21, registrazione comunitaria.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.