Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0060

    Causa T-60/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

    GU C 101 del 6.4.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 101/23


    Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

    (Causa T-60/13)

    2013/C 101/51

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e A. Berger)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Braunschweig, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), nella parte in cui accoglie il ricorso e rigetta il marchio comunitario richiesto;

    condannare il convenuto alle spese del procedimento;

    condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «AC», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 070 021

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi tedeschi n. 30 666 076 e n. 30 666 074 e la registrazione di marchio internazionale n. 948 259 che designa più Stati membri dell'Unione europea del marchio figurativo «AC ANN CHRISTINE», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35; il marchio comunitario n. 6 904 783, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25; il marchio comunitario n. 6 905 541, per prodotti delle classi 3, 14 e 25

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione impugnata con riferimento ai prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35, rigetto del marchio comunitario richiesto per tali prodotti e servizi e rigetto del ricorso quanto al resto

    Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


    Top