This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0060
Case T-60/13: Action brought on 6 February 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/OHIM — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
Causa T-60/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
Causa T-60/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
GU C 101 del 6.4.2013, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/23 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — Reiner Appelrath-Cüpper/UAMI — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
(Causa T-60/13)
2013/C 101/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e A. Berger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Braunschweig, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), nella parte in cui accoglie il ricorso e rigetta il marchio comunitario richiesto; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento; |
— |
condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «AC», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 9 070 021
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi tedeschi n. 30 666 076 e n. 30 666 074 e la registrazione di marchio internazionale n. 948 259 che designa più Stati membri dell'Unione europea del marchio figurativo «AC ANN CHRISTINE», per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35; il marchio comunitario n. 6 904 783, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25; il marchio comunitario n. 6 905 541, per prodotti delle classi 3, 14 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione impugnata con riferimento ai prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35, rigetto del marchio comunitario richiesto per tali prodotti e servizi e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.