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Document 62013TA0160

    Causa T-160/13: Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Bank Mellat/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Interesse ad agire — Ricevibilità — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Garanzie giuridiche previste dall’articolo 215, paragrafo 3, TFUE — Certezza del diritto — Divieto di arbitrarietà — Violazione dei diritti fondamentali»)

    GU C 251 del 11.7.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 251/21


    Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Bank Mellat/Consiglio

    (Causa T-160/13) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani - Competenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Interesse ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Garanzie giuridiche previste dall’articolo 215, paragrafo 3, TFUE - Certezza del diritto - Divieto di arbitrarietà - Violazione dei diritti fondamentali»))

    (2016/C 251/22)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley e G. Beck, barristers, successivamente S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, D. Wyatt, R. Blakeley e G. Beck)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, L. Christie e C. Brodie, successivamente C. Brodie e V. Kaye, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)

    Oggetto

    Domanda di annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 34), o di annullamento della suddetta disposizione nei limiti in cui non prevede eccezioni applicabili al caso della ricorrente, e domanda di dichiarazione d’inapplicabilità dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Bank Mellat sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 147 del 25.5.2013.


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