Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013FN0065

    Causa F-65/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — ZZ/Commissione

    GU C 377 del 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 377/24


    Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — ZZ/Commissione

    (Causa F-65/13)

    2013/C 377/56

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Mansullo, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    Annullamento del rigetto della domanda del ricorrente rivolta alla Commissione e diretta ad ottenere da quest’ultima il versamento della somma di EUR 10 000 a causa dell’asserito danno da lui subìto a seguito dell’invio di una lettera che lo informava, in particolare, del fatto che la Commissione aveva compensato le sue domande di rimborso delle spese, cui la Commissione era stata condannata, con gli importi che egli doveva alla Commissione.

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione di rigetto, comunque formatosi, della domanda di risarcimento del 20 giugno 2012, contenuta nella nota del 20 giugno 2012;

    annullare la nota del 27 agosto 2012 recante l’indicazione, in alto a destra della prima delle tre pagine di cui si compone, «Ref.Ares(2012)1003126 — 27/08/2012», nota ricevuta dal ricorrente il 9 ottobre 2012;

    annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto, comunque formatosi, del reclamo del 24 ottobre 2012;

    annullare, per quanto necessario, la nota dell’11 febbraio 2013 recante il riferimento HR.D.2/MB/ac 170184, redatta in italiano, costituita da due fogli dattiloscritti su una sola facciata, nota ricevuta dal ricorrente il 22 marzo 2013;

    condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 10 000, maggiorata degli interessi nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 21 giugno 2012 e fino al giorno del versamento della somma suindicata;

    condannare la Commissione alle spese.


    Top