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Document 62013CO0665

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2014.
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins contro Via Directa - Companhia de Seguros SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal do Trabalho de Lisboa - Portogallo.
Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi di uguaglianza e di non discriminazione - Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte.
Causa C-665/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2327

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi di uguaglianza e di non discriminazione — Normativa nazionale che stabilisce riduzioni salariali per alcuni lavoratori del settore pubblico — Mancata attuazione del diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑665/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo), con decisione del 28 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2013, nel procedimento

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

contro

Via Directa – Companhia de Seguros SA,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della sesta sezione, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, in conformità all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone il Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins alla Via Directa – Companhia de Seguros SA (in prosieguo: la «Via Directa»), in merito alla sospensione degli assegni per ferie e dei premi natalizi o di qualsivoglia prestazione corrispondente alla tredicesima e/o alla quattordicesima mensilità per l’anno 2012.

Contesto normativo

3

In Portogallo la legge n. 64‑B/2011, del 30 dicembre 2011, che ha approvato il bilancio dello Stato per l’anno 2012 (Diário da República, 1a serie, n. 250, del 30 dicembre 2011; in prosieguo: la «legge di bilancio per il 2012»), prevede, al suo articolo 20, che le riduzioni salariali per i lavoratori del settore pubblico, risultanti dalla legge n. 55‑A/2010, del 31 dicembre 2010, che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2011 (Diário da República, 1a serie, n. 253, del 31 dicembre 2010; in prosieguo: la «legge di bilancio per il 2011»), restino in vigore durante il 2012.

4

L’articolo 21, paragrafo 1, della legge di bilancio per il 2012, intitolato «Sospensione del pagamento degli assegni per ferie e dei premi natalizi o prestazioni equivalenti», dispone quanto segue:

«Durante la vigenza del programma di assistenza economica e di bilancio (PAEF), a titolo di misura eccezionale per la stabilità di bilancio, è sospeso il versamento degli assegni per ferie e dei premi natalizi, nonché di ogni altra prestazione corrispondente alla tredicesima o alla quattordicesima, ai soggetti di cui all’articolo 19, paragrafo 9, della [legge di bilancio per il 2011], modificata dalle leggi n. 48/2011, del 26 agosto 2011, e n. 60‑A/2011, del 30 novembre 2011, la cui retribuzione mensile di base sia superiore a EUR 1 100».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5

La Via Directa, una compagnia di assicurazione portoghese, è una società per azioni a capitale esclusivamente pubblico. Essa è firmataria di un contratto collettivo applicabile alle parti del procedimento principale.

6

Nel gennaio 2012, la Via Directa ha deciso di applicare ai suoi dipendenti l’articolo 21, paragrafo 1, della legge di bilancio per il 2012, sopprimendo in tal modo il pagamento delle retribuzioni previste da tale contratto collettivo.

7

La legge di bilancio per il 2012 ha completato le disposizioni della legge di bilancio del 2011, la quale intendeva anch’essa ridurre la spesa pubblica.

8

Adito di altre due controversie riguardanti rispettivamente, l’articolo 19 della legge di bilancio per il 2011 e l’articolo 21 della legge di bilancio per il 2012, e nutrendo seri dubbi sulla conformità di tali articoli al diritto dell’Unione, il Tribunal do Trabalho do Porto aveva proposto due domande di pronuncia pregiudiziale, pervenute alla Corte l’8 marzo 2012 e il 29 maggio 2012, le quali hanno dato luogo, rispettivamente, alle ordinanze Sindicato dos Bancários do Norte e a.(C‑128/12, EU:C:2013:149) e Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (C‑264/12, EU:C:2014:2036).

9

Senza attendere la pronuncia della Corte nella causa C‑264/12, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte il presente rinvio pregiudiziale, che solleva questioni analoghe a quelle poste nelle cause C‑128/12 e C‑264/12.

10

Ritenendo che una decisione della Corte sull’interpretazione degli articoli 20 e 21 della Carta fosse necessaria per dirimere la controversia di cui è investito, il Tribunal do Trabalho de Lisboa ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso di essere applicabile ai lavoratori del settore pubblico.

2)

Se la decisione unilaterale dello Stato di sospendere il pagamento di quelle retribuzioni, se applicata soltanto ad una categoria specifica di lavoratori — quelli del settore pubblico — costituisca una discriminazione, fondata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro».

Sulla competenza della Corte

11

In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, la Corte, sentito l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata.

12

Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale a titolo dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze attribuite all’Unione europea (ordinanze Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑434/11, EU:C:2011:830, punto 13; Sindicato dos Bancários do Norte e a., EU:C:2013:149, punto 9, nonché Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins EU:C:2014:2036, punto 18).

13

A tale riguardo, occorre ricordare che, nella sua ordinanza Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (EU:C:2014:2036) la Corte ha constatato la propria manifesta incompetenza a conoscere delle questioni poste dal Tribunal do Trabalho do Porto che erano analoghe a quelle poste alla Corte nella presente causa. Infatti, alla stregua della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la decisione di rinvio nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che la legge di bilancio per il 2012 fosse intesa ad attuare il diritto dell’Unione.

14

Ciò premesso, occorre altresì ricordare che nella causa che ha dato luogo all’ordinanza Sindicato dos Bancários do Norte e a. (EU:C:2013:149), il Tribunal do Trabalho do Porto aveva posto questioni pregiudiziali relative alla legge di bilancio per il 2011, analoghe a quelle poste nella causa che ha dato luogo all’ordinanza Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (EU:C:2014:2036) in merito alla legge di bilancio per il 2012. Nella prima di tali ordinanze la Corte aveva già dichiarato la propria manifesta incompetenza a conoscere delle questioni poste, tenuto conto della circostanza che la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che la legge in parola fosse intesa ad attuare il diritto dell’Unione.

15

Deriva da quanto precede che, come nelle due cause che hanno dato luogo alle ordinanze suddette, non può essere stabilita la competenza della Corte a rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale il cui esame, peraltro, è stato sospeso fino a che la Corte si sia pronunciata nella causa che ha dato luogo all’ordinanza Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (EU:C:2014:2036).

16

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che la Corte, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa.

Sulle spese

17

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo), con decisione del 28 ottobre 2013 (causa C‑665/13).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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