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Document 62013CO0024

    Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2014.
    Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. contro Vidékfejlesztési miniszter.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.
    Agricoltura – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – FEASR – Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale – Modifica di detti requisiti – Competenza degli Stati membri – Limiti.
    Causa C‑24/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:40

    ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    16 gennaio 2014 ( *1 )

    «Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — FEASR — Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale — Modifica di detti requisiti — Competenza degli Stati membri — Limiti»

    Nella causa C‑24/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungheria), con decisione del 3 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2013, nel procedimento

    Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.

    contro

    Vidékfejlesztési miniszter,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský e A. Prechal (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente agli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 368, pag. 15).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il Dél‑Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. (in prosieguo: il «DZNLN») e il vidékfejlesztési miniszter (Ministro per lo sviluppo rurale) riguardo ad una decisione di revoca della qualifica di gruppo d’azione locale di cui beneficiava il DZNLN.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il regolamento n. 1698/2005 stabilisce le regole di intervento del FEASR.

    4

    L’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento recita:

    «Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

    Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013».

    5

    A titolo del regime di aiuto dell’asse 4 «Leader», l’articolo 61 del regolamento n. 1698/2005 prevede quanto segue:

    «L’approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

    a)

    strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;

    b)

    partenariato pubblico-privato sul piano locale (“gruppi di azione locale”);

    c)

    approccio dal basso verso l’alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo locale;

    d)

    concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull’interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell’economia locale;

    (…)

    g)

    collegamento in rete di più partenariati locali».

    6

    L’articolo 62 del regolamento n. 1698/2005, rubricato «Gruppi di azione locale», così dispone:

    «1.   La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

    a)

    i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;

    b)

    deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II (…) o Leader+ (…), o secondo l’approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;

    c)

    i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

    2.   L’autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

    (…)

    4.   I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell’ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    7

    Con decisione del 26 settembre 2008, l’Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale «Nuova Ungheria») ha riconosciuto al DZNLN, una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, la qualifica di gruppo d’azione locale Leader.

    8

    Il DZNLN ha in seguito esercitato la propria attività in qualità di gruppo d’azione locale Leader nel rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione e del diritto nazionale.

    9

    Con decisione del 26 aprile 2012, con effetto dal 30 aprile 2012, al DZNLN è stata ritirata la summenzionata qualifica in ragione del fatto che, conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del decreto 54/2011 del Ministro per lo sviluppo rurale, fatti salvi i soggetti, quali il DZNLN, operanti in qualità di società commerciale senza scopo di lucro, soltanto le associazioni possono, a partire da tale data, detenere la qualifica di gruppo d’azione locale Leader.

    10

    Avverso tale decisione, il DZNLN ha adito il Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest), il quale si interroga sulla conformità della medesima ai regolamenti n. 1698/2005 e n. 1974/2006. Per questi motivi, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se i regolamenti [n. 1698/2005 e n. 1974/2006] debbano essere interpretati nel senso che i gruppi di azione locale costituiti in relazione agli aiuti agricoli possono assumere, in uno Stato membro, soltanto una forma giuridica legalmente prevista.

    2)

    Se, sulla base dei citati regolamenti, si possa stabilire una distinzione in virtù della quale il legislatore nazionale riconosca soltanto i gruppi di azione locale che assumono determinate forme giuridiche, stabilendo requisiti diversi o più rigorosi rispetto a quelli previsti dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005.

    3)

    Se, conformemente a detti regolamenti, si possa considerare sufficiente il fatto che in uno Stato membro i gruppi di azione locale soddisfino unicamente i requisiti previsti dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, e se lo Stato membro interessato possa limitare tale disposizione imponendo ulteriori condizioni formali o giuridiche agli organismi che soddisfano i requisiti previsti [da detto articolo 62, paragrafo 1].

    4)

    Se i citati regolamenti debbano essere interpretati nel senso che rientra nel potere discrezionale di uno Stato membro la decisione di abolire gruppi di azione locale che soddisfino i requisiti imposti dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 e che, per tutto il periodo in cui sono stati operativi, abbiano rispettato integralmente la normativa nazionale e comunitaria pertinente, permettendo unicamente il funzionamento di gruppi di azione locale che assumono una forma giuridica nuova.

    5)

    Se i regolamenti summenzionati debbano essere interpretati nel senso che, in relazione ai programmi di aiuto che siano già in corso o durante la fase di programmazione, uno Stato membro può anche modificare, se del caso, l’ambito giuridico di funzionamento dei gruppi di azione locale.

    6)

    Come debbano essere interpretati i regolamenti in parola nel caso in cui vengano aboliti i gruppi di azione locale che, fino a tale momento, hanno svolto le loro attività con efficacia e secondo la legge; cosa accada in tal caso quanto agli obblighi assunti e ai diritti acquisiti dai gruppi di azione locale, tenuto conto specialmente dell’insieme complessivo degli organismi che vengono aboliti.

    7)

    Se l’articolo 62, paragrafo 2, del [regolamento n. 1698/2005] debba essere interpretato nel senso che si considera accettabile e conforme al diritto una disposizione con cui uno Stato membro obblighi i gruppi di azione locale Leader che assumono la forma giuridica di una società commerciale senza scopo di lucro a trasformarsi in associazioni entro un anno, per il motivo che solo la forma giuridica dell’associazione quale assetto organizzativo, è in grado di garantire correttamente l’istituzione di una rete tra i soci locali, dato che, conformemente al diritto ungherese vigente, lo scopo fondamentale della società commerciale è di ottenere un profitto e la presenza di interessi economici esclude la raccolta pubblica di fondi e l’adesione di nuovi soci».

    Sulle questioni pregiudiziali

    11

    In via preliminare, va ricordato, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Occorre applicare tale disposizione nella causa in esame per quanto riguarda le prime cinque questioni, nonché la settima questione.

    12

    Dall’altro lato, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, quando una domanda è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può pronunciarsi con ordinanza motivata in qualsiasi momento. È necessario applicare tale disposizione nella causa in esame per quanto riguarda la sesta questione.

    Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione

    13

    Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i regolamenti n. 1698/2005 e n. 1974/2006 debbano essere interpretati nel senso che gli stessi esigono, vietano o consentono l’adozione di disposizioni nazionali in base alle quali un gruppo d’azione locale che soddisfi la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 è, altresì, soggetto all’obbligo di adottare una forma di organizzazione giuridica determinata e ad altri requisiti ad esso correlati.

    14

    A tale riguardo, si deve peraltro rammentare, in primo luogo, che, sebbene, a causa della loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producano in genere effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, alcune delle loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli Stati membri (v., in particolare, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    15

    Da costante giurisprudenza emerge, al riguardo, che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura di atto di diritto dell’Unione e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza Ketelä, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

    16

    Deve farsi, dunque, riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in causa, interpretate alla luce degli obiettivi dello stesso, al fine di verificare se esse vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenza Ketelä, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    17

    In secondo luogo, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le disposizioni della stessa si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. In sede di tale attuazione, gli Stati membri sono tenuti, altresì, ad osservare il rispetto dei principi generali di tale diritto, come, segnatamente, i principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di proporzionalità (v., in particolare, sentenze del 20 giugno 2002, Mulligan e a., C-313/99, Racc. pag. I-5719, punto 46, e del 4 giugno 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Racc. pag. I-4323, punto 46).

    18

    Alla luce degli elementi ricordati ai punti 15 e 16 della presente ordinanza, si deve rilevare che il regolamento n. 1698/2005 non prevede regole relative ad una forma giuridica determinata che dovrebbe essere assunta dai gruppi d’azione locale. A tale riguardo, detto regolamento si limita ad enunciare, all’articolo 62, paragrafo 2, che l’autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

    19

    Ciò considerato, e avuto riguardo in particolare al margine di manovra che quest’ultima disposizione lascia all’autorità di gestione, il regolamento n. 1698/2005 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di stabilire che i gruppi di azione locale assumano una forma giuridica determinata.

    20

    In seguito, occorre constatare che detto articolo 62, paragrafo 2, non può essere nemmeno interpretato nel senso di impedire agli Stati membri di esigere che i gruppi di azione locale assumano una forma giuridica determinata, privilegiando, in questo modo, una delle due modalità a cui si riferisce detta disposizione.

    21

    Come emerge dalla formulazione di quest’ultima, essa ha come sola finalità quella di contribuire ad assicurare il buon funzionamento del partenariato e la capacità di quest’ultimo di gestire fondi pubblici.

    22

    Orbene, tenuto conto, in particolare, delle indicazioni racchiuse negli articoli 61 e 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, da cui emerge che il gruppo di azione locale costituisce un partenariato pubblico-privato che include un’ampia gamma di partner privati e che deve essere dotato di un potere decisionale e di una capacità di definire e di attuare una strategia locale di sviluppo di cui è responsabile, si deve constatare che l’obbligo di ricorrere ad una forma giuridica determinata ai fini di istituire un tale gruppo è idonea a contribuire in modo particolarmente efficace al raggiungimento di detta finalità. Sotto questo aspetto, l’imposizione di un tale obbligo rientra, in principio, nel margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nell’attuazione del regolamento n. 1698/2005.

    23

    Da ultimo, con riferimento alla questione se, adottando una normativa quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, le autorità nazionali abbiano agito nell’ambito del margine discrezionale di cui beneficiano nell’attuazione del regolamento n. 1698/2005, occorre rammentare che, così come confermato da una giurisprudenza costante, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone, segnatamente, che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Racc. pag. I-349, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    Orbene, è necessario rilevare, a questo riguardo, che, fatta salva l’affermazione secondo cui deriva dall’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del decreto 54/2011 che, a decorrere dal 30 aprile 2012, solo le entità che abbiano adottato la forma giuridica dell’associazione possono detenere la qualità di gruppo d’azione locale Leader, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione sulle altre condizioni e disposizioni che caratterizzano il nuovo quadro giuridico così istituito e neppure precisa gli specifici elementi giuridici che devono soddisfare le «associazioni» in base al diritto nazionale applicabile. Del resto, tale decisione non contiene neppure precisazioni relative al previgente contesto giuridico interno e nemmeno chiare indicazioni per quanto attiene ai motivi che hanno indotto l’autorità competente a sostituirlo con uno nuovo.

    25

    Di conseguenza, si deve constatare che il contenuto della decisione di rinvio non è idoneo a consentire alla Corte di fornire al giudice del rinvio indicazioni ulteriori rispetto a quelle di natura generale già ricordate ai punti da 15 a 17 della presente ordinanza.

    26

    In tale contesto è opportuno ricordare, in particolare, che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili, ma danno altresì ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Orbene, conformemente ad una giurisprudenza costante, spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie, C-116/00, Racc. pag. I-4979, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

    27

    In tale misura, la circostanza che il governo ungherese abbia cercato, nelle osservazioni scritte, di delineare con maggiore precisione il quadro normativo interno, solo conoscendo il quale sarebbe possibile fornire risposte eventualmente più precise agli interrogativi sollevati nelle questioni pregiudiziali, non può supplire alle summenzionate lacune che caratterizzano la decisione di rinvio.

    28

    Del resto, occorre rilevare che, benché le questioni del giudice del rinvio riguardino formalmente il regolamento n. 1974/2006, tale giudice non ha identificato, né in esse e neppure nel testo della decisione di rinvio, alcuna disposizione di detto regolamento di cui solleciterebbe, in particolare, l’interpretazione, né, a fortiori, ha fornito una qualsiasi spiegazione relativa al legame che individuerebbe tra una tale disposizione e il procedimento principale o l’oggetto del medesimo. Non occorre, pertanto, valutare le questioni sollevate con riferimento al regolamento n. 1974/2006.

    29

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle prime tre questioni dichiarando che le disposizioni del regolamento n. 1698/2005, in particolare gli articoli 61 e 62 di quest’ultimo, devono essere interpretate nel senso che non esigono, né, in linea di principio, vietano l’adozione di disposizioni nazionali che prevedono che un gruppo d’azione locale che soddisfa la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento possa esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se una tale normativa, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche pertinenti, non ostacoli l’applicabilità diretta di detto regolamento e se precisi l’esercizio del margine discrezionale conferito da tale regolamento agli Stati membri pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni. Al giudice del rinvio spetta, inoltre, assicurarsi che tale normativa nazionale rispetti le disposizioni della Carta e i principi generali del diritto dell’Unione.

    Sulla quarta, sulla quinta e sulla settima questione

    30

    Con la quarta, quinta e settima questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad esso relativa siano in corso.

    31

    Come emerge dal punto 17 della presente ordinanza, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione nell’adozione di una normativa quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    32

    Tra questi principi generali figura il principio di certezza del diritto che impone che una normativa che comporti conseguenze sfavorevoli nei confronti dei singoli sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (v., in particolare, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I-4983, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    La Corte ha già dichiarato che un soggetto privato non può basare il proprio affidamento sull’assenza totale di modifiche legislative, ma può solamente mettere in discussione le modalità di applicazione di tali modifiche. A questo riguardo, il principio di certezza del diritto esige, segnatamente, che il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori e preveda, eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche (v. sentenza VEMW e a., cit., punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    In tale contesto, si deve costatare che un periodo transitorio di un anno al fine di consentire agli operatori interessati di adattarsi ad una nuova normativa quale quella di cui al procedimento principale non risulta essere, in principio, irragionevole.

    35

    Per quanto riguarda gli altri aspetti caratterizzanti detta normativa, occorre rilevare che il giudice del rinvio, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha fornito indicazioni sufficienti a permettere alla Corte di dare una risposta utile che vada oltre il richiamo dei principi già enunciati ai punti da 15 a 17 della presente ordinanza e nell’ambito della risposta fornita alle prime tre questioni pregiudiziali.

    36

    In effetti, fatta salva la precisazione riguardante la durata del periodo transitorio, la descrizione del contesto giuridico interno pertinente contenuto nella decisione di rinvio risulta lacunoso, così come osservato al punto 24 della presente ordinanza. Del pari, occorre rilevare l’assenza, nella medesima decisione, di qualsivoglia elemento di informazione per quanto riguarda, da un lato, le condizioni che caratterizzano il riconoscimento iniziale quale gruppo d’azione locale e gli impegni giuridici di cui ha, a tale titolo, beneficiato il DZNLN da parte delle autorità, nonché, dall’altro lato, le implicazioni concrete che comporta, per una entità quale il DZNLN, il passaggio alla forma giuridica dell’associazione nell’ambito di un nuovo regime giuridico istituito dal decreto 54/2011 o, in mancanza di una tale modifica di forma, la perdita della qualità di gruppo d’azione locale.

    37

    Tutto ciò considerato, si deve rispondere alla quarta, quinta e settima questione che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad essi relativo siano in corso. Ciò vale tuttavia esclusivamente a condizione che, con riferimento, in particolare, alle caratteristiche proprie di dette normative nazionali successive e ai loro effetti concreti, l’applicazione della nuova normativa a tali gruppi d’azione locale precisi l’esercizio del margine discrezionale che il regolamento n. 1698/2005 conferisce agli Stati membri, pur restando entro i limiti delle disposizioni di quest’ultimo, e che intervenga nel rispetto delle disposizioni della Carta, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Sulla sesta questione

    38

    Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali implicazioni possano derivare dai regolamenti n. 1698/2005 e n. 1974/2006 per quanto attiene agli obblighi contratti e ai diritti acquisiti da un gruppo di azione locale allorquando quest’ultimo venga meno.

    39

    In proposito, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, punto 40 e giurisprudenza citata).

    40

    Tuttavia, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. sentenza Kamberaj, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    41

    A questo riguardo, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Kamberaj, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Nel caso di specie, occorre rilevare che la controversia nel procedimento principale oppone il DZNLN al vidékfejlesztési miniszter per quanto attiene alla legittimità della decisione con la quale il secondo ha revocato al primo la qualità di gruppo d’azione locale.

    43

    Per contro, non emerge da alcun elemento di detta decisione che la controversia su cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi riguardi, inoltre, l’esito degli obblighi contratti o dei diritti acquisiti da un tale gruppo d’azione locale; a questo riguardo si deve affermare che il giudice del rinvio non ha illustrato la ragione per la quale la sesta questione sottoposta alla Corte potrebbe avere un rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia pendente dinanzi ad essa (v., in questo senso, sentenza Kamberaj, cit., punto 57).

    44

    Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che detta questione non verta su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente ad un’effettiva necessità del giudice del rinvio per potersi pronunciare (v., in questo senso, ordinanza del 24 marzo 2011, Abt e a., C‑194/10, punti 37 e 38, nonché giurisprudenza ivi citata).

    45

    Pertanto la sesta questione è manifestamente irricevibile.

    Sulle spese

    46

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    1)

    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare gli articoli 61 e 62, devono essere interpretati nel senso che non esigono, né, in linea di principio, vietano, l’adozione di disposizioni nazionali in base alle quali un gruppo d’azione locale che soddisfi la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento possa esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche pertinenti, una tale normativa non ostacoli l’applicabilità diretta di detto regolamento e se precisi l’esercizio del margine discrezionale conferito da tale regolamento agli Stati membri pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni. Al giudice del rinvio spetta, inoltre, assicurarsi che tale normativa nazionale rispetti le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione.

     

    2)

    Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad essi relativo siano in corso. Ciò vale tuttavia esclusivamente a condizione che, con riferimento, in particolare, alle caratteristiche proprie di dette normative nazionali successive e ai loro effetti concreti, l’applicazione della nuova normativa a tali gruppi di azione locale precisi l’esercizio del margine discrezionale che il regolamento n. 1698/2005 conferisce agli Stati membri, pur restando entro i limiti delle disposizioni di quest’ultimo, e che intervenga nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

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