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Document 62013CN0575

Causa C-575/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH

GU C 15 del 18.1.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 15/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-575/13)

2014/C 15/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold

Convenuta: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.

2)

Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.

3)

Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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