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Document 62013CN0575
Case C-575/13: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Rüsselsheim (Germany) lodged on 12 November 2013 — Thomas Etzold and Others v Condor Flugdienst GmbH
Causa C-575/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH
Causa C-575/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH
GU C 15 del 18.1.2014, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-575/13)
2014/C 15/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrenti: Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold
Convenuta: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
2) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
3) |
Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).