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Document 62013CN0392

Causa C-392/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 9 luglio 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

GU C 260 del 7.9.2013, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 27–27 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 9 luglio 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-392/13)

2013/C 260/65

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Andrés Rabal Cañas

Convenuti: Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantia Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «licenziamento collettivo» prevista all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59 (1), comprendendo nel suo ambito ogni «licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore», secondo la soglia numerica stabilita dalla suddetta disposizione, debba interpretarsi — data la sua portata comunitaria — nel senso che osta o si oppone a che la norma di recepimento o trasposizione nazionale limita l’ambito della nozione medesima ad un solo tipo determinato di cessazioni, corrispondenti a cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione, come fa l’articolo 51, paragrafo 1, dello Estatuto de los Trabajadores.

2)

Se, ai fini del calcolo del numero di licenziamenti di cui occorre tener conto al fine di determinare la possibile concomitanza del “licenziamento collettivo” nei termini definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59, sia come “licenziamento effettuato da un datore di lavoro” [lettera a)], sia come “cessazione del contratto di lavoro verificatasi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque” [secondo comma], si debbano comprendere nel calcolo le cessazioni individuali per scadenza del contratto di durata determinata (per una durata, un’opera o un servizio convenuti) come quelle contemplate all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Estatuto de los Trabajadores.

3)

Se la nozione “licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato”, riguardo alla regola di non applicazione della direttiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sia definita esclusivamente dal criterio rigorosamente quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a) o richieda inoltre che la causa della cessazione collettiva derivi da un medesimo contesto di contrattazione collettiva per la stessa durata, lo stesso servizio o la stessa opera.

4)

Se la nozione di “stabilimento”, come “nozione di diritto comunitario” essenziale per definire che cosa debba intendersi per “licenziamento collettivo” nel contesto dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 e data la natura della medesima come norma minima ai sensi dell’articolo 5, renda possibile un’interpretazione che permette che la norma di trasposizione o recepimento nella normativa interna dello Stato membro, l’articolo 51, paragrafo 1, dello Estatuto de los Trabajadores nel caso della Spagna, riferisca l’ambito del calcolo della soglia numerica, soltanto all’insieme dell’“impresa”, escludendo quelle situazioni che — se si fosse accolto lo «stabilimento» come unità di riferimento — avrebbero superato la soglia numerica stabilita nella suddetta norma.


(1)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 255, pag. 16).


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