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Document 62013CN0376

Causa C-376/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

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31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/23


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-376/13)

2013/C 252/39

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, G. Koleva, L. Malferrari)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva concorrenza, poiché con l’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, delle disposizioni transitorie e finali dello ZES (Legge sulla comunicazione elettronica) ha limitato a due il numero di operatori a cui può essere assegnato l’uso di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e a cui è rilasciata un’autorizzazione alla fornitura dei relativi servizi di comunicazione elettronica (mentre a tale proposito avrebbero potuto essere considerati fino a cinque operatori).

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, poiché ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 48, paragrafo 3, ZES, proibisce agli operatori che forniscono contenuti televisivi e i cui programmi non vengono trasmessi dalla Repubblica di Bulgaria, nonché ai soggetti ad essi collegati di partecipare all’asta per l’assegnazione delle frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e di fornire i servizi corrispondenti;

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, poiché ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, ZES ha proibito ai possessori di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre di organizzare servizi di comunicazione elettronica per la trasmissione di programmi radiotelevisivi.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea sostiene che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dagli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/77/CE (1) della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica («direttiva concorrenza»), dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/20/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni») e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

La Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto all’obbligo che le deriva dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva concorrenza che stabilisce che agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. Con un atto legislativo la Repubblica di Bulgaria ha limitato a due il numero degli operatori a cui è stata rilasciata un’autorizzazione all’uso di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e che forniscono servizi nelle loro zone come fornitori multiservizi (mentre a tale proposito avrebbero potuto essere considerati fino a cinque operatori). Ciò sarebbe avvenuto in base a criteri inadeguati e arbitrari. Procedendo in tal modo la Repubblica di Bulgaria ha accordato diritti speciali per la fornitura di tali servizi di comunicazione elettronica.

La Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto agli obblighi che le derivano dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva concorrenza, dall’articolo 7, paragrafo 3 della direttiva autorizzazioni e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro, in base ai quali l’assegnazione di frequenze radio per servizi di comunicazione elettronica deve essere effettuata sulla base di criteri obiettivi, comprensibili, non discriminatori e adeguati. La Repubblica di Bulgaria ha individuato criteri di partecipazione all’asta per l’assegnazione di frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre che non sarebbero adeguati agli obiettivi perseguiti; attraverso l’individuazione di criteri non adeguati per la partecipazione all’asta di assegnazione delle frequenze radio per la trasmissione in digitale terrestre e che hanno potuto dissuadere un certo numero di operatori dal partecipare a tale asta, la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto all’obbligo che le deriva dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva concorrenza di garantire che qualsiasi operatore abbia il diritto di fornire servizi di comunicazione elettronica.


(1)  GU L 249, pag. 21.

(2)  GU L 108, pag. 21.

(3)  GU L 108, pag. 33.


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