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Document 62013CN0375

    Causa C-375/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 3 luglio 2013 — Harald Kolassa/Barclays Bank PLC

    GU C 274 del 21.9.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–4 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 3 luglio 2013 — Harald Kolassa/Barclays Bank PLC

    (Causa C-375/13)

    2013/C 274/12

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Handelsgericht Wien

    Parti

    Ricorrente: Harald Kolassa

    Resistente: Barclays Bank PLC

    Questioni pregiudiziali

    A.

    [Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001  (1) (regolamento Bruxelles I)]:

    1)

    Se la locuzione «in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale» contenuta nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che

    1.1.

    un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità relativa al prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato, a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo da terzi, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario.

    1.2.

    (in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, punto 1) il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 15 del menzionato regolamento anche quando il terzo, che abbia ceduto al consumatore l’obbligazione al portatore, l’abbia precedentemente acquisita per fini non estranei alla propria attività professionale, vale a dire qualora il ricorrente subentri nel rapporto obbligazionario di un non-consumatore.

    1.3.

    (in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, punti 1 e 2) il consumatore ricorrente possa avvalersi [Or. 2] del foro del consumatore di cui all’articolo 15 del menzionato regolamento anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli il quale non sia, a sua volta, un consumatore e detenga detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto obbligatorio alla consegna.

    2)

    (in caso di risposta affermativa alla prima questione, punto 1) se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

    B.

    [Articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I)]:

    1)

    Se la locuzione «in materia contrattuale» contenuta nell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che

    1.1.

    un ricorrente che abbia acquistato sul mercato secondario un’obbligazione al portatore e agisca poi nei confronti dell’emittente a titolo di responsabilità relativa al prospetto, per la violazione degli obblighi di informazione e di controllo e sulla base delle condizioni inerenti al titolo obbligazionario de quo, possa invocare detta fattispecie attributiva della competenza qualora sia subentrato a titolo derivativo, per effetto dell’acquisto del titolo di un terzo, nel rapporto contrattuale sorto tra l’emittente e l’originario sottoscrittore del titolo obbligazionario.

    1.2.

    (in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, punto 1) il ricorrente possa avvalersi del foro competente di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del menzionato regolamento quando anche quando non sia egli stesso titolare del certificato obbligazionario, bensì il terzo dal medesimo incaricato di acquistare i titoli il quale non sia, a sua volta, un consumatore e detenga detti certificati convenzionalmente, a titolo fiduciario e a nome proprio, nell’interesse del ricorrente al quale riconosca soltanto un diritto obbligatorio alla consegna.

    2)

    (in caso di risposta affermativa alla prima questione, punto 1) se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 attribuisca, al giudice adito ex contractu a seguito dell’acquisto di obbligazioni, anche una competenza accessoria per le azioni derivanti da fatto illecito che traggano origine dal medesimo acquisto.

    C.

    [Articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I)]:

    1)

    Se le azioni da responsabilità per il prospetto a norma della legge sul mercato dei capitali e le azioni fondate sulla violazione dei doveri di protezione e di informazione connessi all’emissione di obbligazioni al portatore costituiscano azioni da fatto illecito civile, doloso o colposo, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.

    1.1.

    (In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale) Se ciò valga anche quando una persona, che non sia titolare del certificato obbligazionario ma vanti, invece, solo un diritto obbligatorio alla restituzione nei confronti del soggetto detentore, per conto della persona medesima dei titoli in via fiduciaria [Or. 3], esperisca dette azioni nei confronti dell’emittente.

    2)

    Se la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» contenuta nell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’acquisto dei titoli avvenga a causa di informazioni deliberatamente errate,

    2.1.

    per luogo in cui si verifica il danno si intenda il luogo di residenza del parte lesa quale centro dei suoi interessi patrimoniali.

    2.2.

    (in caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, punto 1) se ciò valga anche quando l’ordine d’acquisto e il trasferimento della valuta possano essere revocati sino al regolamento («settlement») dell’operazione e il regolamento abbia avuto luogo in un altro Stato membro in un momento successivo all’uscita dal conto della parte lesa.

    D.

    Esame della competenza, circostanze doppiamente rilevanti

    1)

    Se, nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale a norma degli articoli 25 e segg. del regolamento (CE) n. 44/2001, il giudice debba, in caso di circostanze controverse rilevanti ai fini sia della competenza, sia della sussistenza del diritto azionato («circostanze doppiamente rilevanti»), procedere ad un’istruttoria completa ovvero se, nel conoscere della questione di competenza, debba presumere la correttezza delle affermazioni della parte ricorrente.


    (1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


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