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Document 62013CN0365

Causa C-365/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 1 °luglio 2013 — Ordre des architectes/Stato belga

GU C 274 del 21.9.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–3 (HR)

21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 1o luglio 2013 — Ordre des architectes/Stato belga

(Causa C-365/13)

2013/C 274/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ordre des architectes

Convenuto: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 21 e 49 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), nella parte in cui obbligano ogni Stato membro a riconoscere ai titoli di formazione da essi indicati, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione da esso rilasciati, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro possa richiedere, per l’iscrizione a un albo dell’Ordine degli architetti, che il possessore di un titolo di formazione di architetto conforme all’articolo 46 di detta direttiva o di un titolo indicato all’articolo 49, paragrafo 1, soddisfi anche, quanto al tirocinio professionale o all’esperienza, condizioni analoghe a quelle richieste ai possessori di diplomi rilasciati sul suo territorio dopo l’ottenimento dei suddetti titoli


(1)  GU L 255, pag. 22.


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