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Document 62013CN0333
Case C-333/13: Request for a preliminary ruling from the Sozialgericht Leipzig (Germany) lodged on 19 June 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig
Causa C-333/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig
Causa C-333/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig
GU C 226 del 3.8.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 4–4
(HR)
3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgerichts Leipzig (Germania) il 19 giugno 2013 — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig
(Causa C-333/13)
(2013/C 226/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Leipzig
Parti
Ricorrenti: Elisabeta Dano, Florin Dano
Resistente: Jobcenter Leipzig
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 (1) ricomprenda anche i soggetti che non intendono avvalersi di prestazioni previdenziali o a sostegno della famiglia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, ma di una prestazione speciale di carattere non contributivo a norma dei suoi articoli 3, paragrafo, 3 e 70. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento, escludano del tutto o in parte i cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga. |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione: se a) l’articolo 18 TFUE e/o b) il combinato disposto dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo periodo, lettera a) e paragrafo 2, terzo periodo, TFUE e dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 (2) osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un ricorso eccessivo alle prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, escludano in tutto o in parte i cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni mentre esse sarebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga. |
4) |
Nel caso in cui, in base alla risposta alle questioni che precedono, l’esclusione parziale dalle prestazioni volte a garantire la sussistenza sia conforme al diritto dell’Unione: se la concessione di prestazioni non contributive volte a garantire la sussistenza possa essere limitata per i cittadini dell’Unione, salvo situazioni di grave emergenza, alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nel paese di provenienza, o se invece gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali impongano prestazioni più ampie atte a permettere una permanenza duratura. |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).