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Document 62013CN0332

    Causa C-332/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal

    GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, p. 2–2 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal

    (Causa C-332/13)

    2013/C 274/05

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Weigl Ferenc

    Convenuto: Nemzeti Innovációs Hivatal

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se si debba considerare applicabile la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al rapporto giuridico dei funzionari del Governo e dei funzionari pubblici.

    2)

    Se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esso contenuta, relativa alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, sia da applicare indipendentemente dalla circostanza che lo Stato membro non ritenga vincolante nei suoi confronti l’articolo 24 della Carta sociale europea riveduta.

    3)

    In caso di risposta affermativa, se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che corrisponde al concetto di «licenziamento ingiustificato» una disposizione nazionale in conformità della quale, nel caso di licenziamento di un funzionario del Governo, non è necessario comunicare a quest’ultimo i motivi di tale licenziamento.

    4)

    Se la formulazione «conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», di cui all’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro può fissare per via normativa una categoria speciale di persone alle quali non è obbligatorio applicare l’articolo 30 della Carta in caso di cessazione del rapporto giuridico [di lavoro].

    5)

    In funzione delle risposte alle questioni da 2 a 4, se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per quanto riguarda i funzionari del Governo, debba essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme nazionali contrarie all’articolo 30 della Carta stessa.


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