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Document 62013CN0287
Case C-287/13 P: Appeal brought on 27 May 2013 by Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. against the judgment of the General Court (Seventh Chamber, Extended Composition) delivered on 7 March 2013 in Case T-93/10: Bilbaina de Alquitranes and others v European Chemicals agency (ECHA)
Causa C-287/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013 , causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Causa C-287/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013 , causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/15 |
Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa C-287/13 P)
2013/C 252/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni dei ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale, nella causa T-93/10; e |
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annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ED/68/2009 (in prosieguo: la «decisione controversa») che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2 (in prosieguo: il «BGHHT»), come sostanza da essere inclusa nell’elenco delle sostanze candidate conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1); o |
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in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento delle ricorrenti; e |
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condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento (comprese le spese sostenute dinanzi al Tribunale). |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono che, nel respingere la loro domanda di annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione europea. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso una serie di errori di interpretazione del quadro normativo quale applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò ha portato il Tribunale a commettere una serie di errori di diritto, in particolare:
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nel concludere che la causa era connessa ad elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi e che l’identificazione del BGHHT come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB in base ai suoi costituenti in concentrazione almeno pari allo 0,1 % non era viziata da errore manifesto; |
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nel concludere che i costituenti di BGHHT non dovevano essere singolarmente identificati come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine; e |
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nel concludere che non vi era violazione del principio della parità di trattamento. |
Per queste ragioni i ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-93/10 e la decisione controversa siano annullate.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).