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Document 62013CN0271

Causa C-271/13 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2013 dalla Rousse Industry AD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013 , causa T-489/11, Rousse Industry AD/Commissione europea

GU C 207 del 20.7.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 8–8 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/31


Impugnazione proposta il 16 maggio 2013 dalla Rousse Industry AD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-489/11, Rousse Industry AD/Commissione europea

(Causa C-271/13 P)

2013/C 207/52

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rousse Industry AD (rappresentanti: Al. Angelov, Sv. Panov, advokati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, nella causa T-489/11;

statuire in via definitiva e annullare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 12/10 (ex N 389/09) concesso dalla Bulgaria in favore della Rousse Industry AD;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: violazione di norme procedurali che reca pregiudizio agli interessi della ricorrente

i)

Nella motivazione della sentenza il Tribunale non avrebbe esaminato i quesiti essenziali posti alle parti con misure di organizzazione del procedimento concernenti i fatti nonché le relative osservazioni delle parti.

ii)

Ciò rappresenterebbe un vizio di procedura sostanziale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto il Tribunale era tenuto a esaminare tutte le domande, le censure e gli argomenti delle parti.

2.

Secondo motivo: violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale

i)

Il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (1), avendo ritenuto che sussistesse un nuovo aiuto in favore della Rousse Industry AD.

ii)

Il Tribunale avrebbe emesso la propria sentenza in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto avrebbe ritenuto a torto che l’aiuto fosse incompatibile con il mercato interno dell’Unione e ostacolasse la concorrenza, e che il fatto che lo Stato non avesse recuperato il suo credito rappresentasse un vantaggio per la società.

iii)

La sentenza del Tribunale non sarebbe conforme agli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 296 TFUE, poiché la Sezione, nella sua valutazione riguardante i criteri scelti dalla Commissione europea per il creditore privato avrebbe adottato un approccio errato dal punto di vista giuridico. Nella decisione la Commissione europea non avrebbe corroborato mediante un’analisi e motivi economici le proprie conclusioni concernenti il criterio del creditore privato, ragion per cui il Tribunale non avrebbe avuto nessuna base per condividere i suoi argomenti.

iv)

Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 e l’articolo 296 TFUE, poiché la Commissione europea avrebbe dovuto indicare nella decisione l’ammontare dell’aiuto soggetto a recupero insieme agli interessi, interessi che dovevano quindi essere determinati secondo un tasso adeguato fissato dalla Commissione europea, il che non sarebbe avvenuto, ossia l’atto giuridico della Commissione europea sarebbe privo di motivazione.


(1)  GU L 83, pag. 1.


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