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Document 62013CN0263

Causa C-263/13 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013 , cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione

GU C 207 del 20.7.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/28


Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione

(Causa C-263/13 P)

2013/C 207/45

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione;

annullare le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, relative rispettivamente alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo «Andalusia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(94) 3456, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi Baschi», relativo all’obiettivo n. 2 (1997-1999), ai sensi della decisione C(1998) 121, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia», relativo all’obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(1994) 3043/6, del 25 novembre 1994;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto per quanto riguarda la presa in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88  (1) come fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie basate su un’estrapolazione . Tale disposizione non costituisce un fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie per estrapolazione in caso di irregolarità sistematiche, dal momento che tale facoltà non è attribuita alla Commissione.

Errore di diritto per quanto riguarda il controllo dell’affidabilità, coerenza, pertinenza e idoneità dell’estrapolazione applicata dalla Commissione . Il controllo del Tribunale per quanto riguarda la rappresentatività del campione utilizzato per applicare la rettifica finanziaria per estrapolazione non è stato esercitato conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval (2).


(1)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, d[a]ll’altro (GU L 374, pag. 1).

(2)  Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, Racc. pag. I-987), punto 39.


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