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Document 62013CN0261

Causa C-261/13 P: Impugnazione proposta l’ 8 maggio 2013 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013 , causa T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento europeo

GU C 207 del 20.7.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/27


Impugnazione proposta l’8 maggio 2013 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013, causa T-186/11, Peter Schönberger/Parlamento europeo

(Causa C-261/13 P)

2013/C 207/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (rappresentante: avv. O. Mader)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013, causa T-186/11;

accogliere la domanda del ricorrente in primo grado; dichiarare nulla la decisione del convenuto, comunicata al ricorrente con lettera del 25 gennaio 2011, con cui è stata concluso l’esame della sua petizione n. 1188/2010, senza che la commissione per le petizioni si sia occupata del contenuto della petizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua rappresentazione dei fatti il Tribunale avrebbe omesso il fatto che il presidente della commissione per le petizioni avrebbe comunicato al ricorrente senza ulteriore motivazione che la sua petizione sarebbe ricevibile, ma che la commissione per le petizioni non potrebbe occuparsi del suo contenuto. Successivamente il Tribunale avrebbe supposto, in maniera tale da alterare i fatti, che un esame della petizione avrebbe avuto luogo.

Il Tribunale avrebbe disconosciuto la protezione del diritto di petizione, in quanto partirebbe dall’erroneo presupposto secondo cui tale protezione è limitata solo all’esame della ricevibilità di una petizione. La protezione includerebbe tuttavia anche il diritto ad un esame del contenuto della petizione e ad una risposta nel merito, qualora la petizione sia ricevibile (diritto alla consultazione).

Il Tribunale sarebbe incorso nella contraddizione logica secondo cui il mancato esame da parte del Parlamento di una petizione ricevibile non produrrebbe, a differenza del mancato esame di una petizione irricevibile, alcun effetto giuridico.

Il Tribunale avrebbe contraddetto la sua stessa giurisprudenza nella causa T-308/07 (Tegebauer) (1). In tale sentenza avrebbe statuito che l’efficacia del diritto di petizione può essere pregiudicata dal mancato esame del contenuto di una petizione.

Al Tribunale sarebbe sfuggita la violazione consistente nella mancata motivazione della decisione del Parlamento. Avrebbe invece sostituito con la propria l’omessa motivazione per il mancato trattamento della petizione.

Il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere il fatto che sarebbe stato impedito al ricorrente di esporre alla commissione per le petizioni la sua richiesta in maniera inalterata.


(1)  Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Raccolta).


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