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Document 62013CN0186

Causa C-186/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Air Liquide Italia Spa e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

GU C 207 del 20.7.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 3–3 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio (Italia) il 12 aprile 2013 — Air Liquide Italia Spa e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-186/13)

2013/C 207/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Air Liquide Italia Spa e.a.

Convenuto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

2)

se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)

se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.


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