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Document 62013CN0100
Case C-100/13: Action brought on 27 February 2013 — European Commission v Federal Republic of Germany
Causa C-100/13: Ricorso proposto il 27 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
Causa C-100/13: Ricorso proposto il 27 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
GU C 114 del 20.4.2013, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/29 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-100/13)
2013/C 114/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e G. Zavvos, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la convenuta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, in particolare ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, in quanto, le autorità tedesche utilizzano le norme tecniche edilizie per imporre ulteriori autorizzazioni ai fini dell’effettivo accesso al mercato e l’impiego di prodotti per l’edilizia, invece di adottare i metodi e i criteri di valutazione richiesti ai sensi delle norme europee armonizzate. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La convenuta avrebbe violato gli articoli 4 e 6 della direttiva 89/106/CEE. L’utilizzo di norme tecniche per l’edilizia renderebbe necessarie ulteriori autorizzazioni preventive ai fini dell’effettivo accesso al mercato e l’impiego di tali prodotti. In molti casi non si tratterebbe di eventuali requisiti riguardanti nuove caratteristiche. Anzi, si farebbe riferimento a requisiti fissati prima dell’armonizzazione, che avrebbero potuto e dovuto essere eliminati con l’adozione dei metodi e dei criteri di valutazione imposti nell’ambito della disciplina armonizzata.