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Document 62013CN0091

Causa C-91/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

GU C 147 del 25.5.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 febbraio 2013 — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Causa C-91/13)

2013/C 147/18

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Essent Energie Productie BV

Convenuta: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se in una situazione come quella in esame nel procedimento principale un committente, che deve essere considerato come datore di lavoro dei lavoratori turchi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Wet arbeid vreemdelingen 1994 (legge del 1994, sul lavoro degli stranieri), possa invocare, nei confronti dello Stato olandese, la clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 (1) o la clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale (2).

2)

a)

Se la clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 o la clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale debba essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di un divieto per i committenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge del 1994 sul lavoro degli stranieri, di assumere, nei Paesi Bassi, lavoratori senza permesso di soggiorno, cittadini di un paese terzo, nella fattispecie la Turchia, se questi ultimi sono alle dipendenze di un’impresa tedesca e lavorano nei Paesi Bassi per il committente tramite un’impresa utilizzatrice.

b)

Se a questo riguardo sia rilevante che ad un datore di lavoro, già prima dell’entrata in vigore sia della clausola di stand-still di cui all’articolo 41 del protocollo addizionale, sia della clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80, era vietato assumere, con un contratto di lavoro, uno straniero senza permesso di lavoro e che parimenti siffatto divieto è stato esteso alle imprese utilizzatrici, presso le quali gli stranieri sono distaccati, prima dell’entrata in vigore della clausola di stand-still di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80.


(1)  Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’Associazione CEE/Turchia.

(2)  Firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2670/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).


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