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Document 62013CJ0603

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2016.
Galp Energía España SA e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Articolo 81 CE – Intese – Mercato spagnolo del bitume stradale – Ripartizione del mercato e coordinamento dei prezzi – Eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Articolo 261 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 31 – Competenza estesa al merito – Articolo 264 TFUE – Annullamento parziale o integrale della decisione della Commissione.
Causa C-603/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:38

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 gennaio 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Articolo 81 CE — Intese — Mercato spagnolo del bitume stradale — Ripartizione del mercato e coordinamento dei prezzi — Eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Articolo 261 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 31 — Competenza estesa al merito — Articolo 264 TFUE — Annullamento parziale o integrale della decisione della Commissione»

Nel procedimento C‑603/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 novembre 2013,

Galp Energía España SA, con sede in Alcobendas (Spagna),

Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, con sede in Lisbona (Portogallo),

Galp Energía SGPS SA, con sede in Lisbona,

rappresentate da M. Slotboom, advocaat, e G. Gentil Anastácio, advogado,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da C. Urraca Caviedes e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avocat, e G. Eclair-Heath, solicitor,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, D. Šváby (relatore), A. Rosas e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la GALP Energía España SA (in prosieguo: la «GALP Energía España»), la Petróleos de Portugal (Petrogal) SA (in prosieguo: la «Petróleos de Portugal») e la GALP Energía SGPS SA (in prosieguo: la «GALP Energía SGPS») (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Galp Energía España e a./Commissione (T‑462/07, EU:T:2013:459; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato parzialmente la decisione C(2007) 4441 definitivo della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE, divenuto articolo 101 TFUE [caso COMP/38.710 – Bitume (Spagna)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ridotto l’importo dell’ammenda loro inflitta e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

Contesto normativo

2

L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Fatti e decisione controversa

3

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 85 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei termini seguenti ai fini del presente procedimento.

4

Il prodotto interessato dall’infrazione è il bitume di penetrazione, un bitume che non è stato sottoposto a trasformazioni ed è utilizzato per la costruzione e la manutenzione delle strade.

5

Il mercato spagnolo del bitume conta, da un lato, tre produttori, i gruppi Repsol, CEPSA‑PROAS e BP, e, dall’altro, taluni importatori, tra i quali rientrano i gruppi Nynäs e quello formato dalle ricorrenti.

6

Dal 1990 al 2003, gli attivi della Galp Energía España, già Petrogal Española SA, sono stati detenuti all’89,29% dalla Petróleos de Portugal e al 10,71% dalla Tagus RE, compagnia assicurativa a sua volta controllata al 98% dalla Petróleos de Portugal. A partire dall’anno 2003, la Galp Energía España è una controllata al 100% della Petróleos de Portugal. Quest’ultima è, invece, una controllata detenuta al 100% dalla Galp Energía SGPS dal 22 aprile 1999.

7

L’attività della Galp Energía España consiste nella vendita e nella commercializzazione di bitume in Spagna. Il suo fatturato correlato al bitume venduto alle parti non collegate in Spagna ammontava a EUR 13000000 nel 2001, ultimo anno completo interessato dall’infrazione, ossia il 4,54% del mercato considerato. Il fatturato totale consolidato della Galp Energía SGPS ammontava a EUR 12576000000 nel 2006.

8

A seguito di una domanda di immunità presentata il 20 giugno 2002 dal gruppo BP, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), sono state compiute verifiche, in data 1o e 2 ottobre 2002, presso i gruppi Repsol, PROAS, BP, Nynäs e quello formato dalle ricorrenti.

9

Il 6 febbraio 2004 la Commissione ha inviato alle imprese interessate una prima serie di richieste di informazioni in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

10

Con fax, rispettivamente, del 31 marzo e del 5 aprile 2004, la Repsol e la Proas hanno presentato alla Commissione una domanda sulla base della comunicazione di quest’ultima relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, accompagnata da una dichiarazione d’impresa.

11

Dopo aver inviato altre quattro richieste di informazioni alle imprese interessate, la Commissione ha avviato formalmente un procedimento e ha notificato, tra il 24 e il 28 agosto 2006, una comunicazione degli addebiti ai gruppi BP, Repsol, CEPSA-PROAS, Nynäs e a quello formato dalle ricorrenti.

12

Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che le tredici società destinatarie della stessa avevano partecipato a un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore del bitume di penetrazione sul territorio spagnolo (escluse le isole Canarie) consistito in una ripartizione del mercato e in un coordinamento dei prezzi.

13

Le varie condotte illecite, o componenti, che sono state identificate sono le seguenti:

la fissazione di quote di vendita;

la ripartizione dei volumi di prodotto e della clientela tra tutti i partecipanti all’intesa, sulla base di tali quote;

il controllo dell’attuazione della ripartizione del mercato e della clientela, tramite scambi di informazioni sui volumi delle vendite (in prosieguo: il «sistema di sorveglianza»);

la creazione di un meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela (in prosieguo: il «meccanismo di compensazione»);

l’accordo sulla variazione dei prezzi del bitume e sulla data di applicazione dei nuovi prezzi;

la partecipazione a regolari riunioni e ad altri contatti allo scopo di concordare le restrizioni alla concorrenza sopra descritte e di attuarle o modificarle secondo le necessità.

14

La Commissione ha considerato dimostrato che il personale della Galp Energía España aveva partecipato all’intesa per conto della stessa. Alla luce della giurisprudenza sulla presunzione di esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sulla propria controllata detenuta al 100%, e in considerazione dei legami di partecipazione della Galp Energía España, della Petróleos de Portugal e della Galp Energía SGPS, la Commissione ha ritenuto che la Galp Energía España, la Petróleos de Portugal e, a partire dal 22 aprile 1999, pure la Galp Energía SGPS avessero costituito un’unica impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

15

La Commissione ha affermato che ciascuna delle due restrizioni alla concorrenza constatate, vale a dire gli accordi orizzontali di ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi, rientrava, per sua stessa natura, nei tipi di infrazione più gravi all’articolo 81 CE, i quali sono in grado di giustificare, secondo la giurisprudenza, la qualificazione come infrazioni «molto gravi» unicamente alla luce della loro natura, senza che sia necessario che un tale comportamento si estenda a una particolare area geografica o abbia un particolare impatto.

16

La Commissione ha considerato impossibile misurare l’impatto concreto dell’intesa sul mercato, a causa, in particolare, dell’insufficienza di informazioni sul probabile andamento che i prezzi netti del bitume in Spagna avrebbero seguito in assenza di accordi. La Commissione ha ritenuto di non essere obbligata a dimostrare con precisione l’effetto concreto dell’intesa sul mercato considerato né a quantificarlo, ma ha dichiarato che poteva limitarsi a stimare la probabilità di un tale effetto. Ad ogni modo, la Commissione ha dichiarato che gli accordi dell’intesa erano stati attuati e che era probabile che avessero prodotto effetti anticoncorrenziali concreti.

17

Alla luce della natura dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto che i gruppi Repsol, PROAS, BP, Nynäs e quello formato dalle ricorrenti avessero commesso un’infrazione molto grave all’articolo 81 CE e ha precisato che tale conclusione era formulata a prescindere dalla questione se l’intesa avesse avuto un impatto misurabile sul mercato considerato. La Commissione ha aggiunto di aver preso in considerazione il fatto che la collusione aveva unicamente riguardato il mercato spagnolo.

18

La Commissione ha fissato l’«importo di partenza» delle ammende da infliggere tenendo conto della gravità dell’infrazione, del valore del mercato considerato – stimato in EUR 286400000 nel 2001, ultimo anno completo interessato dall’infrazione – e del fatto che l’infrazione era limitata alle vendite di bitume effettuate in un solo Stato membro. In considerazione dei summenzionati elementi, la Commissione ha fissato l’importo di partenza delle ammende a EUR 40000000.

19

La Commissione ha successivamente classificato le imprese destinatarie della decisione controversa in varie categorie definite sulla base della loro importanza relativa sul mercato considerato, ai fini dell’applicazione del trattamento differenziato, in modo da tener conto della loro capacità economica effettiva di causare un grave pregiudizio alla concorrenza. A tal fine, la Commissione si è basata sulle loro quote, espresse in valore delle vendite, del mercato del bitume di penetrazione stradale spagnolo nell’esercizio 2001.

20

La Repsol e la PROAS, le cui quote del mercato considerato ammontavano, rispettivamente, al 34,04% e al 31,67% nell’esercizio 2001, sono state classificate nella prima categoria, la BP, con una quota di mercato del 15,19%, nella seconda categoria, e la Nynäs nonché le ricorrenti, le cui quote di mercato si situavano tra il 4,54% e il 5,24%, nella terza categoria. Su tale base, gli importi di partenza delle ammende da infliggere sono stati adattati nel modo seguente:

prima categoria, per la Repsol e la PROAS: EUR 40000000;

seconda categoria, per la BP: EUR 18000000;

terza categoria, per la Nynäs e le ricorrenti: EUR 5500000.

21

Al fine di determinare l’importo delle ammende a un livello che garantisse un sufficiente effetto deterrente, la Commissione ha ritenuto appropriato applicare all’importo dell’ammenda da infliggere alla BP e alla Repsol un moltiplicatore, rispettivamente, di 1,8 e di 1,2, in funzione del loro fatturato globale dell’anno 2006, ultimo esercizio precedente all’adozione della decisione controversa, ma non applicare un moltiplicatore all’importo dell’ammenda da infliggere alla PROAS, alla Nynäs e alle ricorrenti.

22

Dopo aver maggiorato l’importo di partenza delle ammende in funzione della durata dell’infrazione, il che ha portato l’importo di base dell’ammenda a EUR 9625000 per la GALP Energía España nonché per la Petróleos de Portugal e a EUR 7150000 per la GALP Energía SGPS, la Commissione ha altresì concluso che l’importo dell’ammenda da infliggere alla Repsol e alla PROAS dovesse essere maggiorato del 30% a titolo di circostanze aggravanti, dato che queste due imprese erano state le capofila dell’intesa.

23

La Commissione ha confrontato il ruolo delle ricorrenti con quello della Repsol, della PROAS e della BP e ha esaminato se fosse giustificata una riduzione dell’importo delle ammende. Essa ha ritenuto opportuno distinguere il diverso ruolo svolto dalle ricorrenti tenendo conto della loro partecipazione più limitata all’infrazione, e ha deciso di ridurre del 10% l’importo delle loro ammende.

24

La Galp Energía España e la Petróleos de Portugal sono quindi state condannate, all’articolo 2 del dispositivo della decisione controversa, congiuntamente e solidalmente al pagamento di un’ammenda di importo pari a EUR 8662500, di cui EUR 6435000 dovevano essere versati congiuntamente e solidalmente dalla Galp Energía SGPS.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2007, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento totale o parziale della decisione controversa e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

26

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto nove motivi.

27

Il Tribunale ha accolto il terzo motivo delle ricorrenti e ha annullato l’articolo 1 della decisione nella parte in cui constata il coinvolgimento della Galp Energia España, della Petróleos de Portugal e della Galp Energia SGPS in un complesso di accordi e di pratiche concordate sul mercato spagnolo del bitume, nei limiti in cui tale complesso include, da un lato, il sistema di sorveglianza dell’attuazione degli accordi di ripartizione del mercato e della clientela e, dall’altro, il meccanismo di compensazione inteso a rettificare le differenze sopravvenute rispetto agli accordi di ripartizione del mercato e della clientela.

28

A tal fine, come emerge, in particolare, dai punti 215, 292, 293 e 301 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato esclusivamente su elementi di prova contemporanei ai fatti per affermare che la responsabilità delle ricorrenti per il sistema di sorveglianza e per il meccanismo di compensazione non era stata dimostrata. Esso ha in tal senso rifiutato di tener conto della dichiarazione del sig. V.C., direttore delle vendite di bitume della Petrogal Española SA, divenuta Galp Energía España, del 6 dicembre 2007 – versata agli atti del procedimento giurisdizionale dalle ricorrenti e, pertanto, non considerata dalla Commissione nella decisione controversa – come elemento di prova a carico.

29

Ai punti 611, 625 e 626 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia rilevato, tenuto conto della menzionata dichiarazione del 6 dicembre 2007 del sig. V.C., che le ricorrenti erano a conoscenza della partecipazione degli altri membri dell’intesa al meccanismo di compensazione, che potevano anche prevedere la partecipazione degli altri membri dell’intesa al sistema di sorveglianza e che, pertanto, potevano essere considerate responsabili per queste due componenti dell’infrazione.

30

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 630 della sentenza impugnata, che non occorreva modificare l’importo di partenza dell’ammenda, ma ha ritenuto necessario, al punto 632 di detta sentenza, aumentare il livello della riduzione dell’ammenda applicata dalla Commissione a titolo delle circostanze attenuanti.

31

Ai punti 635 e 636 di tale sentenza, esso ha quindi accolto parzialmente il nono motivo e ha proceduto a un’ulteriore riduzione del 4% dell’importo dell’ammenda, in aggiunta alla riduzione del 10% già concessa dalla decisione controversa.

32

Il Tribunale ha respinto gli altri motivi di annullamento delle parti, compresi il quinto e il sesto motivo, vertenti sull’illegittimità che vizia l’accertamento della loro partecipazione al coordinamento dei prezzi nonché l’accertamento della durata della stessa.

33

Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energia España e alla Petróleos de Portugal all’articolo 2 del dispositivo della decisione controversa è stato fissato a EUR 8277500, mentre l’importo dell’ammenda inflitta alla Galp Energia SGPS al medesimo articolo è stato fissato a EUR 6149000.

Conclusioni delle parti

34

Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata;

annullare gli articoli da 1 a 3 della decisione controversa nella parte in cui le riguardano e/o ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

in subordine, annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

35

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare le ricorrenti alla totalità delle spese.

Sull’impugnazione

36

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Sul primo motivo, vertente su errori di diritto che viziano l’accertamento della partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi durante il periodo 1995-2002

Argomenti delle parti

37

Con il loro primo motivo, diviso in tre parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha travisato gli elementi di prova e ha violato le norme di procedura che disciplinano la valutazione delle prove nonché il principio generale della presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per aver constatato, ai punti 407 e 456 della sentenza impugnata, che non si poteva ritenere che la Commissione avesse ravvisato illegittimamente la partecipazione delle ricorrenti al coordinamento dei prezzi «fino al 2002». Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato tale constatazione in modo giuridicamente sufficiente.

38

Con la prima parte del loro motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale perché, al fine di affermare che la Commissione aveva dimostrato la partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi tra il 1995 e il 2002, non avrebbe tenuto conto, ai punti da 370 a 408 della sentenza impugnata, di due elementi a discarico, ossia il fatto che né la domanda di trattamento favorevole della BP né i documenti contemporanei ai fatti prodotti dalla BP menzionavano che le ricorrenti avessero preso parte alle attività di coordinamento dei prezzi.

39

Con la seconda parte del loro motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver rilevato che la decisione controversa non contiene alcuna prova quanto alla data di inizio della loro asserita partecipazione alle attività di coordinamento dei prezzi.

40

Esse deducono, in proposito, che le dichiarazioni della Repsol e della PROAS ai fini del trattamento favorevole non menzionano alcun fatto concreto, compresi date, riunioni, chiamate telefoniche o aumenti dei prezzi, e che tali dichiarazioni non sono sufficientemente precise e concordanti per dimostrare la partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi dal 1995 al 2002. In tal senso, esse rilevano altresì che non può essere considerata quale data di inizio della ripartizione del mercato la data di inizio della partecipazione della Petróleos de Portugal agli accordi sui prezzi, dato che questi due accordi costituiscono, secondo la decisione controversa, aspetti distinti dell’intesa.

41

Con la terza parte del loro motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver dichiarato che lo scambio di messaggi interni di posta elettronica della Galp Energía España del 18 e del 19 ottobre 2000, valutato ai punti da 387 a 404 della sentenza impugnata, costituisce un elemento di prova contemporaneo ai fatti che dimostra la partecipazione delle ricorrenti al coordinamento dei prezzi.

42

La Commissione afferma che tale motivo è integralmente irricevibile e, in ogni caso, privo di fondamento.

Giudizio della Corte

43

In via preliminare, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenze Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

44

In tal senso, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza precisa e suffragata da prove da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

45

Orbene, le argomentazioni vertenti sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, sul difetto di motivazione della decisione controversa, sulla violazione delle norme di procedura che disciplinano la valutazione delle prove nonché del principio generale della presunzione di innocenza, così come le allegazioni sul travisamento degli elementi di prova non identificano con la necessaria precisione un errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale, ma si compongono di affermazioni generiche e non suffragate da prove, ragion per cui devono essere respinte per irricevibilità.

46

Quanto alla prima e alla terza parte del presente motivo, con riferimento alle censure mosse dalle ricorrenti nei confronti del Tribunale secondo cui esso, da un lato, non avrebbe tenuto conto di due elementi di prova al fine di dichiarare che la Commissione aveva dimostrato la partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi tra il 1995 e il 2002 e, dall’altro, avrebbe affermato che lo scambio di messaggi interni di posta elettronica delle ricorrenti del 18 e del 19 ottobre 2000 costituisce un elemento di prova contemporaneo ai fatti che dimostra la loro partecipazione al coordinamento dei prezzi, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, fatta salva l’ipotesi di loro travisamento – nel caso di specie meramente evocato dalle ricorrenti in modo impreciso e non suffragato da prove – un motivo di diritto soggetto, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. in particolare, in tal senso, sentenza Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 84).

47

Pertanto, tali argomenti devono essere dichiarati irricevibili.

48

Quanto alla seconda parte del presente motivo, con riferimento alla censura delle ricorrenti nei confronti del Tribunale secondo cui questi non avrebbe rilevato che la decisione controversa non conteneva prove circa l’inizio dell’asserita partecipazione delle ricorrenti alle attività di coordinamento dei prezzi in questione, è sufficiente rilevare che, contrariamente alle loro affermazioni, tale argomentazione non è stata sollevata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. Essa è quindi nuova e, pertanto, irricevibile.

49

Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo dev’essere integralmente respinto in quanto irricevibile.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole del procedimento da parte del Tribunale

Argomenti delle parti

50

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), per non essersi pronunciato entro un termine ragionevole, il che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e quello della decisione controversa o, in subordine, una sostanziale riduzione dell’ammenda loro inflitta.

51

Esse espongono che il loro ricorso di annullamento è stato depositato il 19 dicembre 2007, che la fase scritta si è conclusa il 21 ottobre 2008, che la fase orale è stata avviata il 12 novembre 2012, che l’udienza si è svolta il 24 gennaio 2013 e che la sentenza è stata pronunciata il 16 settembre 2013.

52

Considerato che l’intero procedimento è durato all’incirca cinque anni e nove mesi (69 mesi), con un periodo di quattro anni e un mese (49 mesi) tra la chiusura della fase scritta e l’avvio della fase orale, le ricorrenti ritengono, in applicazione del criterio definito dalla Corte nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608), che il Tribunale non abbia ottemperato al proprio obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole.

53

In proposito, le ricorrenti sottolineano, da un lato, che la causa era assai meno complessa della maggior parte delle altre cause in materia di intese esaminate dal Tribunale e che il numero dei ricorsi era limitato, dato che solo quattro membri dell’intesa hanno proposto ricorso, e, dall’altro, che l’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale non è minimamente imputabile al loro comportamento.

54

La Commissione, dal canto suo, fa valere che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, qualora l’inosservanza di un termine ragionevole del procedimento non abbia inciso sull’esito della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione di detto termine.

Giudizio della Corte

55

Occorre ricordare che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, dell’obbligo derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenze Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 66; ICF/Commissione,C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 57, nonché Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punti 1718).

56

Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (v., in tal senso, sentenze Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 67; ICF/Commissione,EU:C:2014:2274, punto 58, nonché Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 19).

57

Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo (v., in tal senso, sentenze Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 90; ICF/Commissione,EU:C:2014:2274, punto 59, nonché Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 20).

58

Così è nel caso di specie. La durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia quasi cinque anni e nove mesi – che comprende, in particolare, un periodo di quattro anni e un mese decorso, senza alcun atto procedurale, tra la fine della fase scritta e l’udienza –, non può trovare spiegazione né nella natura né nella complessità della causa, e neppure nel contesto di quest’ultima. Infatti, da un lato, la controversia esaminata dal Tribunale non presentava un particolare grado di complessità. Dall’altro, né dalla sentenza impugnata né dagli elementi forniti dalle parti emerge che tale periodo di inattività risultasse oggettivamente giustificato o, ancora, che le ricorrenti vi avessero contribuito.

59

Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte al punto 55 della presente sentenza che il terzo motivo della presente impugnazione dev’essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha ecceduto la propria competenza estesa al merito

Argomenti delle parti

60

Il secondo motivo delle ricorrenti è suddiviso in tre parti.

61

Con la prima parte di detto motivo, esse deducono che il Tribunale, ai punti 625, 626 e 630 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto eccedendo le proprie competenze, in quanto, nell’ambito di un motivo rilevato d’ufficio, ha ravvisato, a titolo della propria competenza estesa al merito, la responsabilità delle ricorrenti per due componenti dell’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, ossia la conoscenza del meccanismo di compensazione e la prevedibilità del sistema di sorveglianza.

62

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe altresì statuito ultra petita, dato che la Commissione non si era basata su tali motivi nella decisione controversa, che questi ultimi non erano stati invocati come motivi di annullamento dalle ricorrenti e che non erano stati oggetto di discussione, tranne quella relativa alla ricevibilità della dichiarazione del sig. V.C.

63

Dal canto suo, la Commissione sostiene che il Tribunale, nel pronunciarsi sul livello dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, poteva tener conto della conoscenza, da parte di queste ultime, dei meccanismi di sorveglianza e di compensazione, trattandosi di una circostanza di fatto. Essa ritiene che il Tribunale potesse fare altrettanto con riferimento alla dichiarazione del sig. V.C., considerato in particolare che, al punto 40 della sentenza KNP BT/Commissione (C‑248/98 P, EU:C:2000:625), la Corte riconosce al Tribunale, in sede di valutazione dell’adeguatezza delle ammende, la possibilità di tener conto di ulteriori elementi di informazione che non figuravano nella decisione sottoposta al suo esame, in quanto elementi richiesti ai fini dell’obbligo di motivazione. Infine, la Commissione considera inconferente detto motivo, poiché il Tribunale ha già ridotto l’importo dell’ammenda.

64

Con la seconda parte del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, dichiarando, ai punti 624 e 625 della sentenza impugnata, che era legittimato, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, a prendere in considerazione la dichiarazione del sig. V.C. al fine di accertare la responsabilità delle ricorrenti per la loro conoscenza del meccanismo di compensazione e per la prevedibilità del sistema di sorveglianza, ha violato il diritto a un equo processo, ivi compresi il principio della parità delle armi, i diritti della difesa e, più specificamente, il principio del contraddittorio.

65

Il Tribunale avrebbe violato tali principi non comunicando con precisione alle ricorrenti, prima di pronunciarsi, la natura e l’oggetto di questo nuovo motivo, conformemente ai requisiti posti dall’articolo 6 della CEDU nonché dagli articoli 47 e 48 della Carta.

66

La Commissione contesta tali argomenti, insistendo sul fatto che gli elementi di prova prodotti dal sig. V.C. relativi alla conoscenza dei meccanismi di sorveglianza e di compensazione da parte delle ricorrenti sono stati menzionati per la prima volta da queste ultime. Sarebbe quindi assurdo, da parte delle ricorrenti, sostenere di non aver potuto venire a conoscenza di tali elementi.

67

Con la terza parte del loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, constatando la loro responsabilità per quanto riguarda due componenti dell’infrazione, al punto 626 della sentenza, ha travisato gli elementi di prova e violato il principio della presunzione di innocenza. La constatazione sarebbe fondata su una citazione incompleta della dichiarazione del sig. V.C., da cui risulterebbe quindi chiaramente che quest’ultimo non aveva alcuna conoscenza della natura del meccanismo di compensazione oggetto della decisione controversa.

68

Secondo la Commissione, al contrario, il Tribunale non ha travisato gli elementi di prova presenti nella dichiarazione del sig. V.C.

Giudizio della Corte

69

Con la prima parte del loro motivo, letta congiuntamente alla seconda parte del medesimo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver ecceduto i limiti della propria competenza estesa al merito, quale definita agli articoli 261 TFUE e 31 del regolamento n. 1/2003.

70

Per valutare la fondatezza della prima parte di tale motivo, occorre in limine rilevare che il Tribunale – dopo aver dichiarato, da un lato, ai punti 265, 266, 270 e 292 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva provato la partecipazione delle ricorrenti ai meccanismi di compensazione e di controllo di cui trattasi e, dall’altro, al punto 282 di tale sentenza, che la Commissione non aveva basato la decisione controversa su motivazioni diverse dalla partecipazione delle ricorrenti a queste due componenti per affermare la loro responsabilità in proposito – ha enunciato, ai punti da 624 a 626 e 630 della suddetta sentenza, quanto segue:

71

Occorre altresì ricordare che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, il quale può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e su richiesta delle ricorrenti, dall’esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione (sentenza Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 42).

72

A tale riguardo, come la Corte ha avuto modo di precisare in più occasioni, la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti a norma degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, decisioni di cui il Tribunale assicura un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle ricorrenti (v., in tal senso, sentenze KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punti 102109; Chalkor/Commissione,C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti 6282, nonché Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punti 5659) e in considerazione di tutti gli elementi presentati da queste ultime, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione della Commissione (v., in tal senso, sentenza Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punti da 87 a 92).

73

Occorre tuttavia ricordare che i giudici dell’Unione non possono, nell’ambito del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto considerato (v., in tal senso, sentenza Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

74

Inoltre, l’articolo 261 TFUE dispone che «[i] regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi». Avvalendosi della facoltà offerta da tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha statuito, all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora [e che] può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

75

Quindi, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito prevista ai menzionati articoli 261 TFUE e 31 del regolamento n. 1/2003, il giudice dell’Unione è abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la propria valutazione per la determinazione dell’importo di tale sanzione a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui detto importo è stato inizialmente fissato (v., in tal senso, sentenza Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 61).

76

Per contro, la portata di tale competenza estesa al merito è strettamente limitata, a differenza del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, alla determinazione dell’importo dell’ammenda (v. in tal senso, in particolare, sentenze Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 62; Alliance One International/Commissione,C‑679/11 P, EU:C:2013:606, punto 105; Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 126, nonché Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 45).

77

Ne consegue che la competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale sulla base dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 riguarda la sola valutazione, da parte del medesimo, dell’ammenda inflitta dalla Commissione, con esclusione di qualsiasi modifica degli elementi costitutivi dell’infrazione legittimamente accertata dalla Commissione nella decisione al vaglio del Tribunale.

78

Orbene, nella fattispecie, come rilevato al punto 70 della presente sentenza, sebbene il Tribunale avesse constatato che la Commissione non aveva dimostrato la partecipazione delle ricorrenti al meccanismo di compensazione e al sistema di sorveglianza, e sebbene la decisione controversa non si basasse su motivi diversi dalla partecipazione delle medesime a queste due componenti dell’infrazione, il Tribunale, ai punti 625, 626 e 630 della sentenza impugnata, nell’ambito della propria competenza estesa al merito, ha rilevato che le ricorrenti avevano avuto conoscenza della partecipazione degli altri membri dell’intesa al meccanismo di compensazione e che, inoltre, potevano prevedere la partecipazione dei medesimi al sistema di sorveglianza. Di conseguenza, ha ritenuto, da un lato, che esse potessero essere considerate responsabili ai sensi dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, che occorresse tenerne conto nella fissazione dell’importo dell’ammenda.

79

In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

80

Dato che la prima parte del secondo motivo è fondata, occorre quindi accogliere detto motivo.

81

Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui fissa, al punto 3 del suo dispositivo, il nuovo importo delle ammende inflitte alle ricorrenti tenendo conto della constatazione, effettuata erroneamente dal Tribunale a titolo della propria competenza estesa al merito ai punti 625, 626 e 630 di tale sentenza, secondo cui le ricorrenti avevano avuto conoscenza della partecipazione degli altri membri dell’intesa al meccanismo di compensazione, potevano altresì prevedere la partecipazione di questi ultimi al sistema di sorveglianza e, pertanto, potevano esserne considerate responsabili.

82

Alla luce delle suesposte considerazioni, non è necessario pronunciarsi sugli altri elementi della seconda parte e sulla terza parte del secondo motivo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

83

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

84

Tale ipotesi si verifica nella presente causa, poiché la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.

85

A tal fine, si deve rilevare che è definitivamente dimostrato, alla luce del punto 1 del dispositivo della decisione controversa, quale parzialmente annullato dalla sentenza impugnata, e considerato il rigetto del primo motivo della qui esaminata impugnazione al punto 49 della presente sentenza, che le ricorrenti devono essere ritenute responsabili della loro partecipazione, durante il periodo dal 31 gennaio 1995 al 1o ottobre 2002 nel caso della GALP Energía España e della Petróleos de Portugal, e durante il periodo dal 22 aprile 1999 al 1o ottobre 2002 nel caso della GALP Energía SGPS, a un complesso di accordi e di pratiche concordate nella commercializzazione del bitume di penetrazione esteso all’intero territorio spagnolo (ad eccezione delle isole Canarie) e consistente in accordi di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi.

86

Infatti, la constatazione effettuata dal Tribunale sulla mancanza di prove della partecipazione delle ricorrenti al meccanismo di compensazione nonché al sistema di sorveglianza non è idonea, ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, a comportare l’annullamento dell’intera decisione controversa, dato che tali elementi presentavano natura di componenti accessorie all’infrazione di cui trattasi. Infatti, la circostanza secondo cui la Commissione non ha fornito prove di una siffatta partecipazione delle ricorrenti non modifica la sostanza della decisione controversa, in quanto l’infrazione unica e continuata da essa constatata si compone, come emerge dai punti 12 e 13 della presente sentenza, essenzialmente di due comportamenti illeciti principali, ossia la ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punti da 36 a 38).

87

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre pronunciarsi, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciuta alla Corte dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sull’importo dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti (sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

88

A tale riguardo, si deve rammentare che la Corte, quando si pronuncia essa stessa sulla controversia in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, del suo Statuto, è autorizzata a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in particolare, sentenza KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 130 e giurisprudenza ivi citata).

89

Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta, spetta alla Corte valutare essa stessa le circostanze della fattispecie e il tipo di infrazione di cui trattasi (sentenza Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, EU:C:1983:313, punto 111).

90

Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione, per ciascuna impresa sanzionata, la gravità dell’infrazione in questione nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, in particolare, di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle sanzioni e di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti 5356; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 75, nonché Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77), e senza che la Corte sia vincolata dalle regole indicative definite dalla Commissione nei suoi orientamenti (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 52), anche se queste ultime possono guidare i giudici dell’Unione quando esercitano la loro competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

91

Nel caso di specie, si deve constatare che le ricorrenti hanno partecipato, sul territorio spagnolo, a un’infrazione unica e continuata consistente essenzialmente in accordi di ripartizione del mercato e in un coordinamento dei prezzi, infrazione che presenta carattere molto grave a causa della sua propria natura (v., in tal senso, sentenza Versalis/Commissione, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 83), nel corso di un periodo significativo, pari a sette anni e otto mesi per la GALP Energía España e la Petróleos de Portugal e a tre anni e cinque mesi per la GALP Energía SGPS.

92

Occorre altresì tener conto, con riferimento alla loro situazione individuale, del fatto che le ricorrenti disponevano, come emerge del punto 514 della decisione controversa, di quote di mercato del 4,54%, il che consente di affermare, come fatto dal Tribunale al punto 631 della sentenza impugnata, che, a causa delle loro dimensioni, esse non erano in grado di causare, con il loro comportamento illecito, un danno particolarmente grave alla concorrenza. Inoltre, la Commissione ha correttamente rilevato, ai punti 566 e 567 della decisione controversa, che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione in maniera più limitata rispetto alle altre imprese.

93

Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti, la Corte intende far proprie le valutazioni svolte dalla Commissione e dal Tribunale quanto all’importo di base dell’ammenda nonché alla riduzione del 10% del medesimo derivanti dalla partecipazione limitata delle ricorrenti all’infrazione controversa. Deve tuttavia essere applicata un’ulteriore riduzione del 10% dell’importo di base, riduzione da aggiungere a quella del 10% già concessa dalla decisione controversa, a causa della mancata prova, da parte della Commissione, della partecipazione delle ricorrenti al meccanismo di compensazione e al sistema di sorveglianza.

94

Ciò considerato, e tenuto conto dell’insieme delle circostanze di fatto del caso di specie (v. sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 78 e giurisprudenza ivi citata), l’importo dell’ammenda solidale inflitta alla GALP Energía España e alla Petróleos de Portugal è fissato a EUR 7,7 milioni, di cui la GALP Energía SGPS è responsabile in solido per un importo pari a EUR 5,72 milioni.

Sulle spese

95

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

96

In virtù dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento prevede, inoltre, che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

97

A tale riguardo, occorre disporre, alla luce delle circostanze della fattispecie, che le ricorrenti sopportino i due terzi delle spese della Commissione e delle proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione, e che la Commissione sopporti un terzo delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti correlate a detto procedimento. Peraltro, alla luce dei motivi dedotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, una parte dei quali è stata definitivamente respinta, ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese riferite al procedimento di primo grado.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Galp Energía España e a./Commissione (T‑462/07, EU:T:2013:459) è annullata nella parte in cui fissa, al punto 3 del suo dispositivo, il nuovo importo delle ammende inflitte alla GALP Energía España SA, alla Petróleos de Portugal SA e alla GALP Energía SGPS SA tenendo conto della constatazione, effettuata erroneamente dal Tribunale a titolo della propria competenza estesa al merito nella motivazione di tale sentenza, secondo cui la GALP Energía España SA, la Petróleos de Portugal SA e la GALP Energía SGPS SA avevano avuto conoscenza della partecipazione degli altri membri dell’intesa al meccanismo di compensazione e potevano altresì prevedere la partecipazione di questi ultimi al sistema di sorveglianza e, pertanto, potevano esserne considerate responsabili.

 

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

 

3)

L’importo dell’ammenda solidale inflitta alla GALP Energía España SA e alla Petróleos de Portugal SA all’articolo 2 della decisione C(2007) 4441 definitivo della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE [caso COMP/38.710 – Bitume (Spagna)], è fissato a EUR 7,7 milioni, di cui la GALP Energía SGPS SA è responsabile in solido per un importo pari a EUR 5,72 milioni.

 

4)

La GALP Energía España SA, la Petróleos de Portugal SA e la GALP Energía SGPS SA sopportano due terzi delle spese della Commissione europea e due terzi delle proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione, nonché le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

 

5)

La Commissione europea sopporta un terzo delle proprie spese e un terzo di quelle della GALP Energía España SA, della Petróleos de Portugal SA e della GALP Energía SGPS SA correlate al procedimento di impugnazione nonché le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’inglese.

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