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Document 62013CJ0447

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014.
    Riccardo Nencini contro Parlamento europeo.
    Impugnazione – Membro del Parlamento europeo – Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari – Ripetizione dell’indebito – Recupero – Prescrizione – Termine ragionevole.
    Causa C‑447/13 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2372

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    13 novembre 2014 ( *1 )

    «Impugnazione — Membro del Parlamento europeo — Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni parlamentari — Ripetizione dell’indebito — Recupero — Prescrizione — Termine ragionevole»

    Nella causa C‑447/13 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 agosto 2013,

    Riccardo Nencini, residente in Barberino di Mugello (Italia), rappresentato da M. Chiti, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Parlamento europeo, rappresentato da S. Seyr e N. Lorenz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuto in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2014,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione il signor Nencini chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Nencini/Parlamento (T‑431/10 e T‑560/10, EU:T:2013:290; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), da un lato, per la parte in cui quest’ultima ha respinto, nella causa T‑560/10, le sue domande dirette, in via principale, all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa al recupero di talune spese che il ricorrente, già membro del Parlamento europeo, ha percepito a titolo di rimborso di spese di viaggio e di assistenza di segreteria e che sono state indebitamente versate, nonché la nota di addebito del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento n. 315653, del 13 ottobre 2010, nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto, e, in via subordinata, al rinvio degli atti al Segretario generale del Parlamento per un’equa rideterminazione dell’importo di cui si chiede il recupero, e, dall’altro, per la parte in cui la suddetta sentenza ha posto a suo carico le spese del procedimento, totalmente per quanto riguarda la causa T‑560/10 e parzialmente per quanto riguarda la causa T‑431/10.

    Fatti

    2

    Il fatti, come esposti ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

    3

    Il ricorrente era membro del Parlamento europeo durante la legislatura 1994‑1999.

    4

    A seguito di un’indagine svolta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nel dicembre 2006, il Parlamento avviava una procedura di accertamento, in tema di spese di assistenza di segreteria e di viaggio, che riguardava segnatamente il ricorrente.

    5

    Il 16 luglio 2010, il Segretario generale del Parlamento adottava nei confronti del ricorrente la decisione n. 311847, relativa ad una procedura di recupero del pagamento indebito di talune spese di viaggio e di assistenza di segreteria (in prosieguo: la «prima decisione del Segretario generale»).

    6

    Nella prima decisione del Segretario generale, redatta in inglese, si constatava che, durante il suo mandato parlamentare, al ricorrente era stato indebitamente versato, ai sensi della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento, un importo complessivo di EUR 455 903,04 (di cui EUR 46 550,88 a titolo d’indennità di viaggio e EUR 409 352,16 a titolo d’indennità di assistenza di segreteria) (in prosieguo: la «somma controversa»). Al ricorrente veniva inoltre notificata una nota di addebito del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento n. 312331, del 4 agosto 2010, relativa al recupero della somma controversa (in prosieguo: la «prima nota di addebito»).

    7

    Il 7 ottobre 2010, il Segretario generale del Parlamento adottava una decisione, redatta in italiano, sostitutiva della prima decisione del Segretario generale (in prosieguo: la «seconda decisione del Segretario generale»), ed accompagnata dalla nota di addebito del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento n. 315653, dello stesso giorno, sostitutiva a sua volta della prima nota di addebito per la somma controversa (in prosieguo: la «seconda nota di addebito»). Questi due atti sono stati comunicati al ricorrente il 13 ottobre 2010.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    8

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, il ricorrente ha impugnato, nella causa T‑431/10, la prima decisione del Segretario generale, la prima nota di addebito e ogni altro atto connesso e/o presupposto.

    9

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010, il ricorrente ha impugnato, nella causa T‑560/10, la seconda decisione del Segretario generale e la seconda nota di addebito nonché la prima decisione del Segretario generale, la prima nota di addebito e ogni altro atto connesso e/o presupposto.

    10

    Le domande di provvedimenti provvisori proposte parallelamente dal ricorrente sono state respinte con le ordinanze del presidente del Tribunale Nencini/Parlamento (T‑431/10 R, EU:T:2010:441) e Nencini/Parlamento (T‑560/10 R, EU:T:2011:40).

    11

    Le cause T‑431/10 e T‑560/10 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento nonché ai fini della sentenza.

    12

    Durante l’udienza del 18 aprile 2012, il ricorrente ha informato il Tribunale della sua rinuncia agli atti nella causa T‑431/10.

    13

    Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorrente nella causa T‑431/10 ed ha quindi ordinato la cancellazione di tale causa dal ruolo.

    14

    Pronunciandosi nella causa T‑560/10, il Tribunale ha considerato che le domande del ricorrente intese all’annullamento di «ogni altro atto connesso e/o presupposto» alla seconda decisione del Segretario generale erano dirette contro atti meramente preparatori ed erano quindi irricevibili.

    15

    Esso ha inoltre considerato che le domande del ricorrente intese all’annullamento della seconda nota di addebito erano dirette contro un atto meramente confermativo della seconda decisione del Segretario generale ed erano quindi parimenti irricevibili.

    16

    Nel merito, il Tribunale ha respinto le domande del ricorrente intese all’annullamento della seconda decisione del Segretario generale.

    17

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese nella causa T‑560/10, comprese le spese relative al procedimento sommario, ed ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese nella causa T‑431/10, comprese le spese relative al procedimento sommario.

    Impugnazione

    18

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le sue domande dirette all’annullamento della seconda decisione del Segretario generale;

    in via subordinata, rinviare gli atti dinanzi al Segretario generale del Parlamento per un’equa rideterminazione della cifra in contestazione, e

    condannare il Parlamento alle spese relative al primo grado dinanzi al Tribunale nelle due cause T‑431/10 e T‑560/10, nonché alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte.

    19

    Il Parlamento conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna del ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    20

    A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce cinque motivi. I suoi primi quattro motivi attengono alle ragioni per le quali il Tribunale ha respinto la sua argomentazione intesa all’annullamento della seconda decisione del Segretario generale. Il suo quinto motivo attiene alle condanne alle spese pronunciate dal Tribunale tanto nella causa T‑431/10 quanto nella causa T‑560/10.

    21

    Il Parlamento sostiene che tali cinque motivi sono irricevibili o infondati.

    Sulle domande dell’impugnazione relative alla condanna alle spese nella causa T‑431/10

    22

    Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.

    23

    Nel caso di specie, si deve rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata dichiara, rispettivamente ai suoi punti 3 e 4, per quanto riguarda la causa T‑431/10, che tale causa è cancellata dal ruolo del Tribunale e che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese nella causa suddetta.

    24

    Tuttavia, nell’impugnazione in esame, il ricorrente contesta solo la motivazione della parte della sentenza che riguarda il punto 4 del dispositivo di quest’ultima, relativo alle spese.

    25

    Orbene, come risulta dalla disposizione sopra menzionata dello Statuto della Corte, il controllo dell’onere delle spese esula dalla competenza di quest’ultima (v., in particolare, ordinanza Eurostrategies/Commissione, C‑122/07 P, EU:C:2007:743, punto 24).

    26

    Le domande dell’impugnazione sono irricevibili per la parte in cui riguardano la condanna alle spese nella causa T‑431/10. Pertanto, le domande dell’impugnazione, per la parte in cui fanno riferimento a tale causa, devono essere respinte.

    Sulle domande dell’impugnazione relative alla causa T‑560/10

    Argomenti delle parti

    27

    Poiché il ricorrente aveva fatto valere invano, in primo grado, che il credito richiestogli era prescritto, egli sostiene, con il primo motivo della sua impugnazione, che il Tribunale ha violato le regole di prescrizione applicabili al caso di specie. Per determinare il dies a quo del termine di prescrizione, il Tribunale avrebbe in primo luogo erroneamente interpretato l’articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e dell’articolo 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

    28

    Secondo il ricorrente, salvo violazione dei principi di certezza del diritto e di effettività della tutela, il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla norma gerarchicamente sovraordinata, vale a dire l’articolo 73 bis del regolamento finanziario, nei limiti in cui si applica solo al periodo durante il quale deve essere determinato il diritto di credito, avrebbe natura diversa da quella dell’articolo 85 ter del regolamento di esecuzione, che si applica solo al periodo durante il quale tale credito deve essere riscosso. Il dies a quo di tali due termini non può quindi essere lo stesso, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale.

    29

    Qualora non fosse accolta l’interpretazione così proposta, il ricorrente eccepisce, in secondo luogo, l’illegittimità di tali due regolamenti, in quanto in contrasto con i principi generali in materia di prescrizione, nonché con i principi di certezza del diritto e di effettività della tutela, e dei diritti di difesa del debitore. In terzo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di avere esaminato come argomento autonomo quello che egli aveva fatto valere a sostegno del motivo attinente alla violazione delle regole di prescrizione e che era fondato sul mancato rispetto, da parte del Parlamento, del termine ragionevole per accertare il proprio credito.

    30

    Il Parlamento sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto, da un lato, il ricorrente fa valere gli stessi argomenti presentati in primo grado, secondo i quali vi sarebbero due termini di prescrizione. Dall’altro, l’eccezione di illegittimità verrebbe fatta valere per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione in esame.

    31

    Il Parlamento sottolinea che, in ogni caso, il suddetto motivo non è fondato, poiché il Tribunale ha correttamente applicato la lettera perfettamente chiara degli articoli 73 bis del regolamento finanziario e 85 ter del regolamento di esecuzione, articoli invocati dallo stesso ricorrente.

    Giudizio della Corte

    – Sulla ricevibilità del primo motivo dell’impugnazione, per la parte in cui riguarda l’interpretazione degli articoli 73 bis del regolamento finanziario e 85 ter del regolamento di esecuzione

    32

    Conformemente agli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte e 169 del regolamento di procedura della Corte, l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tale esigenza l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

    33

    Per contro, se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dibattuti di nuovo nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tale ipotesi la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato.

    34

    Orbene, il primo motivo di impugnazione è inteso precisamente a rimettere in discussione l’interpretazione del regolamento finanziario e del regolamento di esecuzione accolta dal Tribunale per respingere il primo motivo dedotto in primo grado. Il ricorrente mette così in dubbio la risposta che tale giudice ha espressamente fornito ad una questione di diritto nella sentenza impugnata, la quale può formare oggetto di controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

    35

    Il primo motivo di impugnazione deve quindi essere dichiarato ricevibile, per la parte in cui riguarda l’interpretazione, da parte del Tribunale, degli articoli 73 bis del regolamento finanziario e 85 ter del regolamento di esecuzione.

    – Sulla fondatezza del primo motivo dell’impugnazione, per la parte in cui riguarda l’interpretazione degli articoli 73 bis del regolamento finanziario e 85 ter del regolamento di esecuzione

    36

    Si deve ricordare che, da un lato, secondo l’articolo 73 bis del regolamento finanziario, «[f]atte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie [dell’Unione europea], i crediti [dell’Unione] nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti [dell’Unione] sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d’esecuzione». Dall’altro, secondo l’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione, «[i]l termine di prescrizione per i crediti [dell’Unione] nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito».

    37

    Per respingere il motivo del ricorrente attinente al fatto che, alla data di adozione della seconda decisione del Segretario generale, il 7 ottobre 2010, l’azione del Parlamento diretta ad ottenere la ripetizione della somma controversa era prescritta, in applicazione dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario, il Tribunale, in primo luogo, ha considerato, in sostanza, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, che, in conformità al combinato disposto di tale articolo e dell’articolo 85 ter del regolamento di esecuzione, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data di scadenza indicata al debitore nella seconda nota di addebito, vale a dire il 20 gennaio 2011. Esso ne ha concluso, al punto 41 della sentenza impugnata, che, al 7 ottobre 2010, il termine di prescrizione non aveva iniziato a decorrere e che tale prescrizione, in tale data, non era dunque per niente acquisita.

    38

    In secondo luogo, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il ricorrente aveva inteso contestare al Parlamento di aver mancato ai doveri che gli derivano dal principio della ragionevolezza dei termini, il quale osta, alla luce della fondamentale esigenza di certezza del diritto, a che le istituzioni dell’Unione possano procrastinare a tempo indefinito l’esercizio dei loro poteri. Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto dell’Unione di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto e che è riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    39

    Dopo aver considerato che l’osservanza di un termine ragionevole è richiesta ogniqualvolta, nel silenzio dei testi applicabili, i principi di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni dell’Unione possano agire senza alcun limite di tempo, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che, nella fattispecie, né il regolamento finanziario né il regolamento di esecuzione precisano il termine entro il quale occorre inviare una nota di addebito e che, di conseguenza, spettava allo stesso Tribunale verificare se il Parlamento avesse rispettato gli obblighi che gli derivavano dal principio della ragionevolezza dei termini.

    40

    Ai punti 47 e 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato, da un lato, che la durata del periodo intercorso tra la fine del mandato parlamentare del ricorrente, nel 1999, e la data di adozione della seconda decisione del Segretario generale, il 7 ottobre 2010, non era immune da critiche alla luce del principio della ragionevolezza dei termini. Dall’altro, i fatti contestati all’interessato erano riferibili a documenti contabili già in possesso del Parlamento la cui attenzione, quanto al rischio di errori, avrebbe dovuto peraltro essere attirata già dalla lettera con la quale il ricorrente, il 13 luglio 1999, gli aveva chiesto chiarimenti circa le modalità di rimborso delle spese di assistenza di segreteria.

    41

    Il Tribunale ne ha concluso, al punto 50 della sentenza impugnata, che la procedura di accertamento avviata dal Parlamento avrebbe potuto essere condotta prima e che la seconda decisione del Segretario generale avrebbe potuto essere adottata prima, sicché il Parlamento era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini.

    42

    Tuttavia, esso ha dichiarato che il motivo attinente alla violazione del principio della ragionevolezza dei termini doveva essere respinto, in quanto esso poteva comportare l’annullamento dell’atto che ne era affetto solamente se detta violazione aveva pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa da parte del suo destinatario. Orbene, il Tribunale ha ritenuto, al punto 52 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fatto valere nessun argomento attestante una lesione dei suoi diritti della difesa nelle osservazioni che aveva presentato in merito a tale violazione.

    43

    A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 73 bis del regolamento finanziario fissa una regola generale che prevede un termine di prescrizione dei crediti dell’Unione pari a cinque anni e rinvia la fissazione della data dalla quale calcolare tale termine alle modalità di esecuzione, la cui adozione, in forza dell’articolo 183 di tale regolamento, spetta alla Commissione europea.

    44

    Risulta da tali disposizioni, da un lato, che l’articolo 73 bis del regolamento finanziario non può, di per sé, senza le sue modalità di esecuzione, essere utilmente fatto valere per dimostrare che un credito dell’Unione è prescritto.

    45

    Dall’altro, fissando in tal modo una regola generale che prevede un termine quinquennale di prescrizione, il legislatore dell’Unione ha considerato che un termine siffatto era sufficiente per proteggere gli interessi del debitore alla luce delle esigenze dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e per consentire agli organi dell’Unione di ottenere il rimborso di importi indebitamente versati. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’articolo 73 bis del regolamento finanziario mira, in particolare, a limitare nel tempo la possibilità di recupero dei crediti dell’Unione nei confronti di terzi, al fine di soddisfare il principio di sana gestione finanziaria. Le modalità di esecuzione della regola così sancita all’articolo 73 bis possono essere adottate solo in conformità a tali obiettivi.

    46

    A tal riguardo, l’articolo 85 ter del regolamento di esecuzione fissa il punto di partenza del termine di prescrizione a decorrere dalla data di scadenza comunicata al debitore nella nota di addebito, vale a dire nell’atto tramite il quale l’accertamento di un credito da parte dell’ordinatore viene portato a conoscenza del debitore, al quale è impartita una data di scadenza del pagamento, conformemente all’articolo 78 del regolamento di esecuzione.

    47

    Come ha rilevato il Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata, si deve tuttavia constatare che né il regolamento finanziario, né il regolamento di esecuzione precisano il termine entro il quale occorre inviare una nota di addebito, a partire dalla data del fatto che ha generato il credito di cui trattasi.

    48

    Ciò detto, come ricordato al punto 44 della sentenza impugnata, il principio di certezza del diritto esige, nel silenzio dei testi applicabili, che l’istituzione di cui trattasi proceda a tale invio entro un termine ragionevole. Se così non fosse, infatti, l’ordinatore, il quale deve determinare, nella nota di addebito, la data di scadenza del pagamento che, secondo lo stesso tenore letterale dell’articolo 85 ter del regolamento di esecuzione, costituisce il punto di partenza del termine di prescrizione, potrebbe liberamente fissare la data di tale punto di partenza, senza un nesso con il momento in cui è sorto il credito in questione, il che contraddirebbe manifestamente il principio della certezza del diritto nonché la finalità dell’articolo 73 bis del regolamento finanziario.

    49

    A tal riguardo si deve ammettere, alla luce di tale articolo 73 bis, che il termine di comunicazione di una nota di addebito si deve presumere irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre un termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Una siffatta presunzione può essere rovesciata solo qualora l’istituzione di cui trattasi dimostri che, malgrado la propria diligenza, il ritardo dell’azione dipende dal comportamento del debitore, segnatamente dalle sue manovre dilatorie o dalla sua malafede. In assenza di una prova del genere, va constatato che l’istituzione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di ragionevolezza dei termini.

    50

    Nel caso di specie, come ha constatato il Tribunale ai punti da 46 a 50 della sentenza impugnata, il Parlamento ha adottato e comunicato al ricorrente la seconda decisione del Segretario generale e la seconda nota di addebito solo nell’ottobre 2010, mentre il mandato parlamentare dell’interessato era terminato nel 1999 e il Parlamento era venuto a conoscenza dei fatti in questione il 18 marzo 2005, data in cui gli è stata trasmessa la relazione finale dell’OLAF, e disponeva, prima di tale data, dei documenti contabili relativi a tali fatti. In mancanza di prova di un comportamento dell’interessato tale da spiegare tale ritardo, il Tribunale ha giustamente considerato che il Parlamento era venuto meno, nella fattispecie, agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio di ragionevolezza dei termini.

    51

    Tuttavia, avendo considerato, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che la suddetta violazione del principio di ragionevolezza dei termini non poteva comportare l’annullamento della seconda decisione del Segretario generale, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato che tale violazione aveva pregiudicato i diritti della difesa, il Tribunale è incorso in errore per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla violazione del principio della ragionevolezza dei termini, allorché il legislatore dell’Unione ha adottato una disposizione di carattere generale che impone alle istituzioni dell’Unione di agire entro un termine prestabilito.

    52

    Infatti, avendo adottato, come rilevato al punto 45 della presente sentenza, una regola generale secondo la quale, come risulta dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario, i crediti dell’Unione nei confronti di terzi sono prescritti entro un termine di cinque anni, il legislatore dell’Unione ha inteso conferire agli eventuali debitori dell’Unione una garanzia secondo la quale, trascorso tale termine, essi non possono essere assoggettati, conformemente alle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, a misure di recupero di crediti siffatti, per i quali essi sono quindi esonerati dall’onere di provare di non esserne i debitori.

    53

    Si deve pertanto tener conto della volontà espressa così chiaramente dal legislatore dell’Unione di limitare nel tempo la possibilità per le istituzioni di recuperare i crediti dell’Unione nei confronti dei terzi, per trarre le conseguenze della constatazione di un inadempimento da parte di una di tali istituzioni degli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di ragionevolezza dei termini.

    54

    Alla luce delle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sulle quali si basa tale volontà del legislatore, è irrilevante, nel caso di specie, la giurisprudenza ricordata dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, secondo la quale una violazione del principio di ragionevolezza dei termini può comportare l’annullamento dell’atto che ne è affetto solamente se detta violazione ha pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa.

    55

    Di conseguenza, poiché, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che il Parlamento era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del principio della ragionevolezza dei termini, lo stesso Tribunale non poteva, senza incorrere in errore di diritto, astenersi dal pronunciare l’annullamento della seconda decisione del Segretario generale, in quanto il ricorrente non aveva fatto valere un pregiudizio arrecato ai diritti della difesa.

    56

    Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha respinto il primo motivo del ricorrente.

    57

    Alla luce di tali considerazioni, occorre, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti e motivi delle parti, annullare la sentenza impugnata, per quanto riguarda la causa T‑560/10.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    58

    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza impugnata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

    59

    Nella fattispecie, la Corte considera che tale ipotesi sussiste nel ricorso d’annullamento proposto dal sig. Nencini dinanzi al Tribunale e che occorre statuire definitivamente sullo stesso.

    60

    Il primo motivo del ricorrente, attinente alla prescrizione e ad una violazione del principio della ragionevolezza dei termini, deve essere accolto per le ragioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza.

    61

    Occorre quindi annullare la seconda decisione del Segretario generale e la seconda nota di addebito.

    Sulle spese

    62

    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

    63

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza di tale disposizione, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

    64

    Nel caso in esame, si deve rilevare, da un lato, che il ricorrente è risultato soccombente sui capi del suo ricorso relativo alla causa T‑431/10. Dall’altro, il Parlamento è risultato soccombente nei suoi motivi nell’ambito dell’impugnazione relativa alla causa T‑560/10. Di conseguenza, poiché ciascuna delle parti ha chiesto la condanna dell’altra alle spese, occorre condannare il Parlamento a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione.

    65

    Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di primo grado nella causa T‑560/10, esse saranno sopportate dal Parlamento.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Nencini/Parlamento (T‑431/10 e T‑560/10, EU:T:2013:290) è annullata per quanto riguarda la causa T‑560/10.

     

    2)

    La decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 relativa al recupero di talune spese che il sig. Riccardo Nencini, già membro del Parlamento europeo, ha percepito a titolo di rimborso di spese di viaggio e di assistenza di segreteria nonché la nota di addebito del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo n. 315653, del 13 ottobre 2010, sono annullate.

     

    3)

    Il Parlamento europeo è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dal sig. Riccardo Nencini nell’ambito della presente impugnazione.

     

    4)

    Il Parlamento europeo è condannato alle spese relative al procedimento di primo grado nella causa T‑560/10.

     

    5)

    L’impugnazione è respinta per il resto.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: l’italiano.

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