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Document 62013CJ0286

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015.
    Dole Food Company, Inc. e Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG contro Commissione europea.
    Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle banane – Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento – Obbligo di motivazione – Motivazione tardiva – Presentazione tardiva di elementi di prova – Diritti della difesa – Principio della parità delle armi – Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti – Snaturamento dei fatti – Valutazione degli elementi di prova – Struttura del mercato – Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto – Onere della prova – Calcolo dell’ammenda – Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione – Doppio conteggio di vendite delle medesime banane.
    Causa C-286/13 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:184

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    19 marzo 2015 ( *1 )

    Indice

     

    Fatti

     

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

     

    Conclusioni delle parti

     

    Sull’impugnazione

     

    Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa a causa di errori di procedura

     

    Sul primo capo del primo motivo, concernente l’autorizzazione data alla Commissione di invocare per la prima volta dinanzi al Tribunale elementi di prova figuranti nel fascicolo amministrativo

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul secondo capo del primo motivo, concernente la ricevibilità di un elemento di prova prodotto dalle società Dole durante l’udienza dinanzi al Tribunale

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul terzo capo del primo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell’allegato C.7 alla replica in quanto irricevibile

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul quarto capo del primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità delle armi

     

    Sul quinto capo del primo motivo, vertente sull’accertamento dei fatti da parte del Tribunale

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti relativi al contesto economico dell’infrazione

     

    Argomenti delle società Dole

     

    Giudizio della Corte

     

    Sul terzo motivo, vertente su una valutazione insufficiente di elementi di prova

     

    Sul primo capo del terzo motivo, relativo all’assenza di motivi sufficienti che consentano di confermare il calcolo delle quote di mercato effettuato dalla Commissione

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul secondo e terzo capo del terzo motivo, relativi all’assenza di individuazione precisa degli elementi delle comunicazioni di pretariffazione e dei fattori di tariffazione costituenti una restrizione della concorrenza

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul quarto capo del terzo motivo, vertente sulle responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione

     

    Sul quinto capo del terzo motivo, relativo alla qualificazione delle comunicazioni di pretariffazione come costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul quarto motivo, vertente su un calcolo erroneo dell’ammenda

     

    Sul primo capo del quarto motivo, vertente sulla presa in considerazione di vendite a società che non erano coinvolte nell’infrazione dedotta

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sul secondo capo del quarto motivo, vertente sulla doppia presa in considerazione di talune vendite

     

    – Argomenti delle società Dole

     

    – Giudizio della Corte

     

    Sulle spese

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Obbligo di motivazione — Motivazione tardiva — Presentazione tardiva di elementi di prova — Diritti della difesa — Principio della parità delle armi — Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti — Snaturamento dei fatti — Valutazione degli elementi di prova — Struttura del mercato — Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto — Onere della prova — Calcolo dell’ammenda — Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione — Doppio conteggio di vendite delle medesime banane»

    Nella causa C‑286/13 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 maggio 2013,

    Dole Food Company Inc., con sede in Westlake Village (Stati Uniti),

    Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG, con sede in Amburgo (Germania),

    rappresentate da J.‑F. Bellis, avvocato,

    ricorrenti,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 ottobre 2014,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la loro impugnazione, la Dole Food Company Inc. (in prosieguo: la «Dole Food») e la Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG (in prosieguo: la «DFFE») (in prosieguo: congiuntamente: le «società Dole») chiedono l’annullamento totale o parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Dole Food e Dole Germany/Commissione (T‑588/08, EU:T:2013:130; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2008) 5955 definitivo della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 (caso COMP/39 188 – Banane) (in prosieguo: la «decisione controversa»). Esse chiedono anche l’annullamento di tale decisione nella parte in cui le riguarda nonché l’annullamento o la riduzione dell’ammenda ad esse inflitta con la medesima.

    Fatti

    2

    Ai fini del presente procedimento, i fatti esposti ai punti da 1 a 32 della sentenza impugnata possono essere riassunti come segue.

    3

    La Dole Food è una società americana produttrice di frutta e ortaggi freschi nonché di frutta preconfezionata e surgelata. La DFFE è una controllata di detta società.

    4

    L’8 aprile 2005 la Chiquita Brands International Inc. (in prosieguo: la «Chiquita») ha depositato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

    5

    Il 3 maggio 2005 la Commissione europea le ha concesso un’immunità condizionale dalle ammende in forza del punto 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione.

    6

    Il 20 luglio 2007 la Commissione ha inviato a diverse imprese da essa ispezionate, tra cui la Chiquita, le società Dole, la Fresh Del Monte Produce Inc. (in prosieguo: la «Del Monte») e la Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (in prosieguo: la «Weichert»), una comunicazione degli addebiti.

    7

    Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con cui constata che le imprese cui l’ha notificata hanno partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i loro prezzi di riferimento delle banane commercializzate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi nonché in Svezia, e ciò dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 (punti da 1 a 3 della decisione controversa).

    8

    All’epoca dei fatti, le spedizioni di banane verso i porti dell’Europa del Nord ed i quantitativi commercializzati in tale regione erano determinati, ogni settimana, dalle decisioni di produzione, spedizione e commercializzazione prese dai produttori, dagli importatori e dai commercianti (punti 36, 131, 135 e 137 della decisione controversa).

    9

    L’attività bananiera distingueva tre livelli di marca di banane: le banane della marca Chiquita di prima scelta, le banane di seconda scelta, delle marche Dole e Del Monte, e le banane di terza scelta che includevano varie altre marche di banane. Tale suddivisione in funzione delle marche si rifletteva nella tariffazione della banana (punto 32 della decisione controversa).

    10

    Nel corso del periodo interessato, il settore della banana nell’Europa del Nord era organizzato in cicli settimanali. Il trasporto per nave di banane dai porti dell’America latina verso l’Europa durava circa due settimane. Gli arrivi di banane nei porti nordeuropei erano generalmente settimanali ed avvenivano conformemente ad un regolare calendario di spedizione (punto 33 della decisione controversa).

    11

    Le banane venivano spedite verdi e giungevano verdi nei porti. Successivamente, venivano consegnate direttamente ai compratori (banane verdi), oppure lasciate maturare, indi consegnate circa una settimana più tardi (banane gialle). La maturazione poteva essere tanto effettuata dall’importatore o a suo nome, quanto essere organizzata dal compratore. I clienti degli importatori erano in genere maturatori o catene di vendita al dettaglio (punto 34 della decisione controversa).

    12

    La Chiquita, la Dole Food e la Weichert fissavano il prezzo di riferimento per la loro marca ogni settimana, nel caso specifico il giovedì mattina, e l’annunciavano ai loro clienti. L’espressione «prezzo di riferimento» corrispondeva generalmente ai prezzi di riferimento per le banane verdi, mentre i prezzi di riferimento per le banane gialle erano determinati, generalmente, dall’offerta verde, maggiorata da un diritto di maturazione (punti 104 e 106 della decisione controversa).

    13

    I prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori per le banane («prezzi reali») potevano risultare da negoziazioni aventi luogo su base settimanale, nella specie il giovedì pomeriggio o più tardi, oppure dall’attuazione di contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite che menzionavano un prezzo fisso o che collegavano il prezzo ad un prezzo di riferimento del venditore o di un concorrente, o ad un altro prezzo di riferimento quale il «prezzo Aldi». La catena di commercio al dettaglio Aldi riceveva ogni giovedì, tra le ore 11 e le ore 11,30, offerte da parte dei suoi fornitori e formulava in seguito una controproposta, il «prezzo Aldi», quello pagato ai fornitori, che in generale veniva fissato verso le ore 14. A decorrere dal secondo semestre del 2002, il «prezzo Aldi» ha iniziato ad essere sempre più utilizzato quale indicatore di calcolo del prezzo della banana per un certo numero di altre transazioni, segnatamente quelle concernenti le banane di marca (punti 34 e 104 decisione controversa).

    14

    Secondo la Commissione, le destinatarie della decisione controversa si sono impegnate in comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali esse hanno discusso sui fattori di tariffazione della banana, vale a dire sui fattori relativi ai prezzi di riferimento per la settimana futura, oppure hanno dibattuto o rivelato le tendenze seguite dai prezzi o dato indicazioni sui prezzi di riferimento per quest’ultima. Siffatte comunicazioni si sono svolte prima che le imprese interessate stabilissero i loro prezzi di riferimento e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento (punti 51 e seguenti della decisione controversa).

    15

    La Dole Food ha comunicato in maniera bilaterale sia con la Chiquita sia con la Weichert. La Chiquita era a conoscenza delle comunicazioni di pretariffazione o quantomeno si aspettava che esistessero comunicazioni di tal genere tra la Dole Food e la Weichert (punto 57 della decisione controversa).

    16

    Tali comunicazioni bilaterali di pretariffazione erano dirette a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì (punto 54 della decisione controversa).

    17

    Dopo la loro fissazione il giovedì mattina, le imprese interessate si sono bilateralmente scambiate i rispettivi prezzi di riferimento. Tale scambio successivo ha permesso alle medesime di controllare le singole decisioni di tariffazione tenendo conto delle comunicazioni di pretariffazione svoltesi in precedenza ed ha rafforzato i loro vincoli di cooperazione (punti da 198 a 208, 227, 247, 273 e seguenti della decisione controversa).

    18

    Secondo la Commissione, i prezzi di riferimento servivano, quantomeno, come segnali, tendenze e/o indicazioni diretti al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane ed erano importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti. Inoltre, in talune transazioni, il prezzo era direttamente connesso ai prezzi di riferimento in applicazione di formule basate su questi ultimi (punto 115 della decisione controversa).

    19

    La Commissione ha ritenuto che le imprese interessate avessero dovuto necessariamente tener conto delle informazioni ricevute dai concorrenti all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come la Chiquita e la Dole hanno anche ammesso espressamente (punti 228 e 229 della decisione controversa).

    20

    La Commissione ha concluso che le comunicazioni di pretariffazione, svoltesi tra la Dole Food e la Chiquita e tra la Dole Food e la Weichert, potevano influire sui prezzi praticati dagli operatori, erano relative alla fissazione dei prezzi e avevano dato luogo ad una pratica concordata avente ad oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE (punti 54 e 271 della decisione controversa).

    21

    A suo avviso, tutti gli accordi collusivi descritti nella decisione controversa costituiscono un’infrazione unica e continuata avente per oggetto la restrizione della concorrenza in seno alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 81 CE. La Chiquita e la Dole Food sono state considerate responsabili dell’infrazione unica e continuata, nella sua globalità, mentre la Weichert è stata considerata responsabile solo della parte dell’infrazione concernente gli accordi collusivi con la Dole Food (punto 258 della decisione controversa).

    22

    Tenuto conto del fatto che il mercato della banana in Europa del Nord era contraddistinto da un volume commerciale sostanziale tra gli Stati membri e che le pratiche collusive coprivano una parte importante della Comunità, la Commissione ha ritenuto che i suddetti accordi avessero avuto un’incidenza apprezzabile sugli scambi tra gli Stati membri (punti 333 e seguenti della decisione controversa).

    23

    Circa il calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») e la comunicazione sulla cooperazione.

    24

    Essa ha stabilito un importo di base dell’ammenda da infliggere, corrispondente ad un importo compreso tra lo 0 ed il 30% del valore delle vendite di cui trattasi da parte dell’impresa in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione, e di un importo supplementare compreso tra il 15 ed il 25% del valore delle vendite al fine di dissuadere le imprese dall’attuare pratiche illecite (punto 448 della decisione controversa).

    25

    L’importo di base dell’ammenda da infliggere è stato ridotto del 60% per tutti i destinatari della decisione controversa, tenuto conto del regime normativo particolare del settore della banana e per il motivo che il coordinamento verteva sui prezzi di riferimento (punto 467 della decisione controversa). Una riduzione del 10% è stata accordata alla Weichert, la quale non era al corrente delle comunicazioni di pretariffazione tra la Dole e la Chiquita (punto 476 della decisione controversa).

    26

    La Chiquita ha beneficiato dell’immunità dalle ammende a norma della comunicazione sulla cooperazione (punti da 483 a 488 della decisione controversa). Nessun altro adeguamento ha avuto luogo per la Dole Food, né per la Del Monte e la Weichert.

    27

    La decisione controversa contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    Le seguenti imprese hanno violato il disposto dell’articolo 81 [CE] partecipando ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane:

    [Chiquita], dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

    (…)

    [Dole Food], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

    [DFFE], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

    [Weichert], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

    [Del Monte], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

    L’infrazione riguardava i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

    Articolo 2

    Per l’infrazione a cui ci si riferisce all’articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte:

    [Chiquita], Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group NV e Chiquita Banana Company BV, congiuntamente ed in solido: EUR 0;

    [Dole Food] e [DFFE], congiuntamente ed in solido: EUR 45 600 000;

    [Weichert] e [Del Monte], congiuntamente ed in solido: EUR 14 700 000;

    (...)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    28

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2008, le società Dole hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda ad esse inflitte con tale decisione.

    29

    Durante l’udienza del 25 gennaio 2012, le società Dole hanno presentato una dichiarazione scritta vertente sul fascicolo della Commissione e hanno chiesto che fosse versata al fascicolo del procedimento, ciò a cui si è opposta la Commissione.

    30

    Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha ritenuto, in particolare, ai punti da 40 a 48 della sentenza impugnata, che il documento presentato dalle società Dole in udienza fosse irricevibile.

    Conclusioni delle parti

    31

    Le società Dole chiedono che la Corte voglia:

    annullare integralmente o parzialmente la sentenza impugnata;

    annullare integralmente o parzialmente la decisione controversa nella parte in cui le riguarda;

    annullare o ridurre l’ammenda ad esse inflitta con la decisione controversa;

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

    condannare la Commissione alle spese.

    32

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione;

    in subordine, respingere il ricorso di annullamento diretto contro la decisione controversa, e

    condannare le società Dole alle spese dell’impugnazione e, in subordine, alle spese relative a tale ricorso.

    Sull’impugnazione

    Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa a causa di errori di procedura

    Sul primo capo del primo motivo, concernente l’autorizzazione data alla Commissione di invocare per la prima volta dinanzi al Tribunale elementi di prova figuranti nel fascicolo amministrativo

    – Argomenti delle società Dole

    33

    Con la prima parte del loro primo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale, invece di accertare un difetto di motivazione nella decisione controversa, ha autorizzato la Commissione a invocare per la prima volta durante il procedimento giudiziario un elemento chiave del contesto economico nell’ambito del quale si inserisce il comportamento che essa rimprovera alle imprese. A tal proposito, esse avrebbero fatto valere in primo grado che la Commissione non ha motivato la sua tesi secondo cui le comunicazioni di pretariffazione miravano a coordinare i prezzi, poiché i prezzi di riferimento della Chiquita e della DFFE riguardavano banane che non erano vendute in situazione di concorrenza delle une con le altre nel corso della stessa settimana.

    34

    Al punto 134 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe confermato detta assenza di motivazione e avrebbe ritenuto che le precisazioni fornite dinanzi ad esso avessero solo finito per chiarire la motivazione già contenuta nella decisione controversa. Il Tribunale non avrebbe pertanto tenuto conto degli obblighi incombenti alla Commissione in virtù dell’articolo 253 CE e avrebbe violato l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. Pronunciandosi in tal modo, il Tribunale avrebbe anche violato i diritti della difesa delle società Dole.

    – Giudizio della Corte

    35

    Al punto 127 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, ai punti 4, 5, 32, 34, 104, da 141 a 143, 182, 196 e 287 della decisione controversa, ha spiegato la «sua posizione circa la natura unica del prodotto in questione, cioè la banana fresca, la specificità del suddetto prodotto, frutto importato verde ed offerto in consumo al pubblico una volta divenuto giallo, dopo maturazione, le modalità di organizzazione della maturazione e, successivamente, di commercializzazione delle banane, il processo di negoziazione commerciale in presenza dei prezzi di riferimento e del nesso esistente tra i prezzi di riferimento delle banane verdi e gialle».

    36

    Al punto 128 di detta sentenza, il Tribunale ha precisato che «l’argomentazione delle [società Dole], diretta a far constatare, in sostanza, una compartimentazione ed un’assenza di sincronizzazione delle attività della [Dole Food] e della Chiquita tali da rendere impossibile una collusione sui prezzi di riferimento grazie a comunicazioni bilaterali, non è stata sollevata nel corso del procedimento amministrativo». Tale accertamento non è contestato.

    37

    Ciò premesso, da un lato, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 135 della sentenza impugnata, che la Commissione ha adempiuto, nella decisione controversa, al suo obbligo di motivazione derivante dall’articolo 253 CE, poiché emerge con sufficiente chiarezza da tale decisione che la Commissione non ha considerato rilevante la distinzione, operata dalle società Dole, tra gli asseriti mercati di banane verdi e gialle.

    38

    D’altra parte, poiché le società Dole hanno fatto valere tale distinzione per la prima volta nel loro atto introduttivo del giudizio, il Tribunale ha potuto correttamente considerare, ai punti 133 e 134 della sentenza impugnata, che esso poteva consentire, senza violare l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, alla Commissione di difendere la propria valutazione contenuta nella decisione controversa mediante elementi forniti in corso di causa.

    39

    Ne consegue che il primo capo del primo motivo non è fondato.

    Sul secondo capo del primo motivo, concernente la ricevibilità di un elemento di prova prodotto dalle società Dole durante l’udienza dinanzi al Tribunale

    – Argomenti delle società Dole

    40

    Con il secondo capo del loro primo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale, rigettando le prove da esse dedotte nei confronti di un motivo della Commissione invocato per la prima volta nella sua controreplica, ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti. La Commissione avrebbe tentato di suffragare l’affermazione secondo cui «non vi è alcuna differenza importante tra il “prezzo di riferimento verde” e il “prezzo di riferimento giallo”» delle banane, facendo riferimento ad un allegato di detta controreplica da cui emergerebbe che il dettagliante Aldi annunciava ogni giovedì il prezzo che avrebbe pagato per acquistare banane gialle. Essa ne avrebbe dedotto che i prezzi di riferimento gialli e verdi fossero intercambiabili nel corso della medesima settimana, in quanto il prezzo di acquisto delle banane gialle annunciato dall’Aldi svolgeva un ruolo essenziale nella fissazione dei prezzi reali delle banane verdi da parte della DFFE.

    41

    Tale deduzione sarebbe erronea, ma le società Dole avrebbero potuto far valere il loro argomento solo nell’udienza dinanzi al Tribunale. Le ricorrenti ricordano di aver allora esposto che il prezzo annunciato dall’Aldi riguardava le banane gialle che tale dettagliante acquista due settimane dopo, nel momento in cui i maturatori/distributori che avevano acquistato banane verdi presso la DFFE vendevano le banane diventate gialle ai dettaglianti concorrenti dell’Aldi.

    42

    Per suffragare la loro tesi, le società Dole avrebbero introdotto, nell’udienza dinanzi al Tribunale, una dichiarazione scritta vertente sul fascicolo della Commissione che confermerebbe tali fatti e contraddirebbe la deduzione della Commissione. Orbene, il Tribunale avrebbe respinto tale elemento di prova in quanto irricevibile dichiarando, al punto 46 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha dedotto alcun argomento nuovo nella sua controreplica, ma si è limitata a riprendere i termini della decisione controversa.

    43

    Tuttavia, il Tribunale non accompagnerebbe a tale motivo della sentenza impugnata alcun chiarimento o riferimento.

    – Giudizio della Corte

    44

    Occorre ricordare, come ha fatto il Tribunale ai punti da 40 a 42 della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, le parti possono ancora proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni nella replica e nella controreplica, tuttavia tale disposizione precisa che le parti devono motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che sia riconosciuto al giudice il potere di sindacare la fondatezza della motivazione del ritardo nella presentazione di tali mezzi di prova e, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli (sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 33).

    45

    Nella fattispecie, è giocoforza constatare che il prezzo di riferimento Aldi era già stato oggetto di dibattito durante il procedimento amministrativo, che è stato affrontato nella decisione controversa e che ha suscitato, dall’inizio della fase scritta del procedimento in primo grado, discussioni tra le parti relative alla sua portata e alla sua importanza, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni. Contrariamente all’argomento delle ricorrenti, non si trattava dunque affatto di un elemento nuovo introdotto nel procedimento con la controreplica della Commissione.

    46

    Orbene, le società Dole non deducono alcun argomento secondo cui non sono state in grado di produrre il documento da esse invocato al momento della presentazione del ricorso o, ancora, della replica, per cui il Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, ha potuto considerare, senza commettere errore di diritto, tale documento come prodotto tardivamente all’udienza e, pertanto, escluderlo.

    47

    Ne consegue che il secondo capo del primo motivo è infondato.

    Sul terzo capo del primo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell’allegato C.7 alla replica in quanto irricevibile

    – Argomenti delle società Dole

    48

    Con il terzo capo del primo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale, avendo respinto in quanto irricevibile l’allegato C.7 alla loro replica, ha commesso un errore di diritto e ha violato i loro diritti della difesa. Desiderando contestare diverse affermazioni della Commissione figuranti nel suo controricorso, con cui essa avrebbe affermato che le ricorrenti avevano reso dichiarazioni che costituivano un’ammissione del fatto che i prezzi di riferimento avessero un rapporto con i prezzi reali, esse hanno prodotto detto allegato C.7, dal quale emergerebbe che tali dichiarazioni sono irrilevanti nella fattispecie, in quanto sono state isolate dal loro contesto.

    49

    Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 461 a 470 della sentenza impugnata, gli argomenti esposti nella loro replica avrebbero consentito al medesimo di pronunciarsi sulla questione. In particolare, l’allegato C.7 non avrebbe costituito un’estensione della loro replica, non avrebbe contenuto alcun motivo o argomento aggiuntivo e si sarebbe limitato a fornire prove a sostegno degli argomenti figuranti nella medesima.

    – Giudizio della Corte

    50

    Occorre ricordare che, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rinvii ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati all’atto di ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, che devono figurare nell’atto di ricorso (v. sentenza MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    51

    Nella specie, basta osservare che l’esame del fascicolo di primo grado rivela che il Tribunale ha correttamente concluso che le memorie presentate non contengono alcun chiarimento relativo alla pretesa delle società Dole secondo cui la Commissione avrebbe isolato talune dichiarazioni dal loro contesto, in quanto la replica si limitava a rinviare a detto allegato C.7 e, di conseguenza, non era possibile al Tribunale determinare le pretese delle società Dole a partire dalle loro memorie.

    52

    Pertanto, il terzo capo del primo motivo deve essere dichiarato infondato.

    Sul quarto capo del primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità delle armi

    53

    Con il quarto capo del loro primo motivo, le società Dole ritengono che, per i motivi esposti nell’ambito dei tre primi capi del presente motivo, il Tribunale abbia violato il principio della parità delle armi, autorizzando la Commissione a presentare nuovi motivi e argomenti, impedendo alle società Dole di rispondere a tali motivi e a tali prove. Ciò costituirebbe una violazione distinta dei loro diritti della difesa, in quanto esse sarebbero state poste in una situazione di inferiorità rispetto alla Commissione.

    54

    Alla luce dell’assenza di fondamento dei tre primi capi del primo motivo, l’asserita violazione del principio della parità delle armi è parimenti infondata.

    Sul quinto capo del primo motivo, vertente sull’accertamento dei fatti da parte del Tribunale

    – Argomenti delle società Dole

    55

    Con il quinto capo del loro primo motivo, le società Dole fanno valere che il Tribunale non ha accertato correttamente i fatti, dato che si sarebbe limitato a porre interrogazioni orali al rappresentante processuale delle società Dole, senza mettere agli atti né le domande né le risposte e senza fare uso delle misure istruttorie previste all’articolo 65 del suo regolamento di procedura per esaminare le questioni essenziali in merito alle quali esso ha tuttavia manifestato la propria perplessità in udienza.

    56

    Ai punti 203 e 630 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe manifestato, per la prima volta, dubbi quanto alla veridicità di taluni argomenti e informazioni forniti dalle società Dole, mentre tali dubbi avrebbero potuto essere dissipati mediante una richiesta di documenti o di testimonianze, a titolo di misure istruttorie.

    57

    Pertanto, non avendo fatto uso di misure istruttorie per dimostrare taluni fatti ritenuti rilevanti, il Tribunale avrebbe violato le regole e i principi relativi all’amministrazione delle prove nonché l’obbligo di indagine ad esso incombenti. Esso avrebbe quindi violato anche i diritti della difesa delle società Dole.

    – Giudizio della Corte

    58

    Innanzitutto, secondo giurisprudenza costante il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazioni di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163 e la giurisprudenza ivi citata).

    59

    Le semplici affermazioni delle società Dole, poi, contestate dalla Commissione, non dimostrano che le risposte alle domande in udienza e il successivo esame del fascicolo non siano bastati al Tribunale per statuire con cognizione di causa sulla natura dei prezzi di riferimento. Pertanto, da dette affermazioni non si può dedurre un obbligo per il Tribunale di fare uso di misure istruttorie.

    60

    Per quanto riguarda, infine, i punti 203 e 630 della sentenza impugnata, basta rilevare che, in tali punti, il Tribunale si è limitato ad applicare principi che disciplinano l’onere della prova.

    61

    Ne consegue che il quinto capo del primo motivo non è fondato.

    62

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    Sul secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti relativi al contesto economico dell’infrazione

    Argomenti delle società Dole

    63

    Con il loro secondo motivo, le società Dole fanno valere che il Tribunale ha snaturato i fatti relativi alla natura dei prezzi di riferimento annunciati rispettivamente dalla DFFE, dalla Weichert e dalla Chiquita.

    64

    In primo luogo, le società Dole rilevano che il Tribunale ha affermato, ai punti 152, 182 e 184 della sentenza impugnata, che la DFFE annunciava un prezzo di riferimento giallo e, al punto 232 di detta sentenza, che tutti gli importatori stabilivano un prezzo di riferimento verde, che serviva poi come base per la fissazione di un prezzo di riferimento giallo. Tuttavia, essi avrebbero precisato in primo grado che la DFFE annunciava solo un prezzo di riferimento verde e non ha mai annunciato né fissato un prezzo di riferimento giallo.

    65

    In secondo luogo, con l’affermazione figurante al punto 232 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore quanto alla natura del prezzo di riferimento annunciato dalla Weichert, in quanto detta società stabiliva solo un prezzo di riferimento verde annunciato successivamente a quello della DFFE. Non esisterebbe alcuna prova a suffragio della conclusione del Tribunale.

    66

    In terzo luogo, con la medesima affermazione, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti relativi alla natura del prezzo di riferimento annunciato dalla Chiquita, in quanto le prove dimostrano che la prassi della Chiquita (e solo della Chiquita) consisteva nell’annunciare un prezzo di riferimento giallo, a partire dal quale era fissato un prezzo di riferimento verde.

    67

    Inoltre, non esisterebbe alcuna prova che dimostri che il prezzo di riferimento della Chiquita riguardava banane vendute due settimane più tardi. Tale supposizione della Commissione sarebbe in contraddizione con la realtà del mercato e le prove figuranti nel suo fascicolo. Di conseguenza, i prezzi di riferimento annunciati dalla DFFE e dalla Chiquita durante la medesima settimana riguardavano prodotti diversi.

    68

    Lo snaturamento di tali fatti avrebbe portato il Tribunale alla conclusione erronea secondo cui esisteva una prassi consistente nel convertire fra loro i prezzi di riferimento verdi e gialli, e che i prezzi di riferimento della DFFE, della Weichert e della Chiquita riguardavano tutti banane che si trovavano nella medesima settimana del ciclo di maturazione. Poiché il coordinamento dei prezzi fatto valere dalla Commissione era impossibile, il Tribunale ne avrebbe tenuto conto erroneamente al punto 248 della sentenza impugnata.

    69

    Inoltre, detto snaturamento dei fatti avrebbe indotto il Tribunale a ritenere a torto, al punto 232 della sentenza impugnata, che i prezzi di riferimento fossero identici ai prezzi reali e costituissero una condizione previa indispensabile per la vendita di tutte le banane. Infatti, l’uso dei termini «prezzo verde» indicherebbe che gli importatori annunciavano ogni giovedì i loro prezzi reali ai clienti. Orbene, il giovedì essi avrebbero annunciato solo i loro prezzi di riferimento e il prezzo reale verde veniva negoziato successivamente con il cliente.

    Giudizio della Corte

    70

    Dalla sentenza impugnata emerge innanzitutto che, contrariamente a quanto asseriscono le società Dole, il Tribunale ha tenuto conto della natura dei prezzi di riferimento, della differenza rispetto ai prezzi reali, del funzionamento generale del mercato e delle peculiarità dei sistemi interni della Chiquita, della Dole Food e della Weichert. Infatti, tali diversi elementi di fatto sono indicati, segnatamente e rispettivamente, ai punti 143, 144 e 206, 127 e da 137 a 142, 150 e seguenti, 158 e seguenti nonché 252, 254 e 255 di detta sentenza.

    71

    Ai punti 152 e 184 di detta sentenza, poi, il Tribunale si riferisce ad un prezzo giallo della Dole e non, come sostengono le società Dole, ad un prezzo di riferimento giallo. I termini «prezzo di riferimento» non figurano nemmeno al punto 232 della sentenza impugnata.

    72

    Inoltre, anche se, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, il punto 182 della sentenza impugnata contiene un errore di redazione, in quanto si riferisce ad un «prezzo di riferimento giallo», non si può tuttavia dedurne una confusione in capo al Tribunale di un qualsiasi snaturamento di elementi di prova.

    73

    Infine, l’argomento secondo cui le banane della Chiquita e della Dole Food, per le quali i prezzi di riferimento erano annunciati il medesimo giorno, non erano vendute nelle medesime settimane e non erano quindi in concorrenza le une con le altre deve essere respinto in quanto, ad ogni modo, inconferente.

    74

    Infatti, detta assenza di sincronizzazione delle vendite, supponendola dimostrata, non inficia, ad ogni modo, gli accertamenti del Tribunale, suffragati da prove provenienti dalle imprese interessate stesse, quali quelle citate ai punti 201 e 220 della sentenza impugnata, da cui emerge che i prezzi di riferimento verdi e gialli erano convertibili tra loro e che la fissazione dei prezzi di riferimento gialli per la Chiquita era, per stessa ammissione di tale impresa, influenzata dall’evoluzione dei prezzi di riferimento annunciata dalla Dole Food.

    75

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.

    Sul terzo motivo, vertente su una valutazione insufficiente di elementi di prova

    Sul primo capo del terzo motivo, relativo all’assenza di motivi sufficienti che consentano di confermare il calcolo delle quote di mercato effettuato dalla Commissione

    – Argomenti delle società Dole

    76

    Con il primo capo del loro terzo motivo, le società Dole fanno valere che il Tribunale, dichiarando che la Commissione aveva esaminato correttamente la struttura del mercato, ha violato il proprio obbligo di motivazione.

    77

    Esse rilevano, al punto 353 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha considerato correttamente che la Dole Food, la Chiquita e la Weichert detenevano una quota sostanziale del mercato e che tale mercato non poteva essere caratterizzato da un’offerta frammentata. Tale conclusione si baserebbe esclusivamente sulle cifre delle quote di mercato fornite dalla Commissione, dalle quali emerge che il totale delle vendite delle società Dole, della Chiquita e della Weichert rappresentavano, in valore, tra il 45 ed il 50% delle vendite (punto 345 della sentenza impugnata) e, in volume, dal 40 al 45% dell’apparente consumo (punto 350 di tale sentenza).

    78

    In primo grado, le società Dole avrebbero fatto valere che tali quote di mercato rappresentavano il doppio di quelle indicate da un’inchiesta indipendente. Esse sarebbero troppo elevate a causa del fatto che la Commissione addizionava, a loro avviso, le vendite di banane gialle e verdi al numeratore, mentre la cifra usata al denominatore sarebbe stata fondata sulle importazioni che riguardavano solo le banane verdi. Orbene, da tale calcolo risulterebbero quote di mercato che superano il 100%, poiché, per esempio, le banane gialle vendute dalle società Dole che esse avevano acquistato verdi presso un altro importatore sarebbero comprese tanto nelle loro vendite gialle quanto nelle vendite verdi dell’importatore, mentre il denominatore contiene solo le vendite di banane verdi.

    79

    La Commissione sarebbe stata consapevole delle difficoltà quanto alla stima delle quote di mercato detenute dalle società di cui trattasi sul mercato delle banane fresche. Il Tribunale si sarebbe tuttavia pronunciato alla luce delle cifre fornite dalla Commissione, senza chiedere informazioni supplementari o procedere ad un esame dei problemi indicati. Esso avrebbe anche viziato la sentenza impugnata di un errore di diritto rigettando, al punto 352 della sentenza impugnata, l’argomento delle società Dole fondato sulla distinzione tra banane gialle e banane verdi e confermando la tesi della Commissione consistente nel prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle quote di mercato, solo la banana fresca.

    – Giudizio della Corte

    80

    Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, da un lato, la Dole Food si è limitata a far valere, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, che le quote di mercato considerate dalla Commissione erano esagerate. In particolare, essa non ha fatto alcun riferimento ad un doppio conteggio di banane a causa di vendite di banane verdi tra importatori, ma si è limitata a contestare alla Commissione, in una nota a piè di pagina, di aver addizionato le vendite di banane gialle e verdi.

    81

    Dall’altro lato, la Dole Food ha ammesso, all’udienza dinanzi alla Corte, che l’oggetto dell’argomento contenuto nelle sue memorie non è stato approfondito all’udienza dinanzi al Tribunale.

    82

    Ciò premesso, poiché tale punto non è stato sollevato dinanzi al Tribunale con chiarezza sufficiente, non si può contestare al Tribunale di non aver approfondito nella sentenza impugnata l’esame di tale questione.

    83

    Infatti, secondo giurisprudenza costante l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo fosse tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso (sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 91 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    84

    Ne consegue che il primo capo del terzo motivo deve essere dichiarato infondato.

    Sul secondo e terzo capo del terzo motivo, relativi all’assenza di individuazione precisa degli elementi delle comunicazioni di pretariffazione e dei fattori di tariffazione costituenti una restrizione della concorrenza

    – Argomenti delle società Dole

    85

    Con il secondo capo del loro terzo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 261 della sentenza impugnata, che la Commissione, quando valuta se uno scambio di informazioni costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto, non è tenuta a precisare quali tra gli argomenti discussi rientrino in una di tali restrizioni per oggetto.

    86

    Le società Dole rilevano di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che la descrizione nella decisione controversa degli argomenti cui si riferivano le comunicazioni di pretariffazione era troppo generica per consentir loro di determinare con certezza il loro comportamento futuro sul mercato e di determinare se la valutazione effettuata dalla Commissione fosse corretta. Inoltre, poiché la frequenza o la periodicità degli scambi di informazioni costituisce un fattore importante per valutare la legittimità di tali scambi, sarebbe stata indispensabile, per poter determinare tale frequenza e periodicità, una precisazione da parte della Commissione degli argomenti considerati parte dell’infrazione.

    87

    Avendo respinto tali argomenti in quanto non spettava alla Commissione redigere un elenco esaustivo di fattori che dovevano essere considerati illeciti nel settore in questione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, da un lato, che le discussioni vertenti su fattori che potrebbero essere rilevanti per la fissazione del prezzo non sono tutte sufficientemente dannose da meritare di essere qualificate come restrizione della concorrenza per oggetto. Dall’altro lato, ciò non risponderebbe all’argomento relativo alla necessità di redigere un elenco esaustivo per consentire ad un’impresa di verificare la solidità dell’iter logico seguito dalla Commissione, quale quello relativo alla frequenza dei contatti considerati censurabili da quest’ultima.

    88

    Con il terzo capo del loro terzo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale ha parimenti commesso un errore ritenendo, ai punti 265, 266 e 376 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse descritto in modo sufficientemente preciso i fattori di tariffazione il cui scambio di informazioni costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto.

    89

    Esse rilevano che, secondo la decisione controversa, lo scambio di informazioni sui volumi non faceva parte dell’infrazione accertata nei loro confronti, mentre, nel controricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione avrebbe fornito una descrizione dettagliata delle comunicazioni costituenti l’infrazione, che comprendeva tali informazioni.

    90

    Ai detti punti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso che emerge dai punti 136, 149 e 185 della decisione controversa che detti scambi sui volumi non rientrano nel comportamento censurabile, poiché tali scambi avevano avuto luogo prima delle comunicazioni di pretariffazione. Orbene, tale affermazione non sarebbe corretta, in quanto detti punti indicano essi stessi che gli scambi di informazioni sui volumi sono contemporanei a dette comunicazioni. Pertanto, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale, non risulterebbe chiaramente dalla decisione controversa che tali scambi non rientrano nelle comunicazioni di pretariffazione.

    91

    Parimenti, non emergerebbe chiaramente che la Commissione ha ritenuto che gli scambi informali sull’industria in generale facessero parte dell’infrazione. In particolare, il Tribunale non avrebbe esaminato se tale argomento preciso sia stato deliberatamente omesso dalla lista degli argomenti asseritamente censurabili individuati dalla Commissione.

    92

    Così, la conclusione del Tribunale sarebbe fondata su una deformazione della decisione controversa e del controricorso della Commissione. La mancata specificazione di tali argomenti avrebbe impedito alle società Dole di verificare la fondatezza dell’iter logico seguito dalla Commissione quanto alla qualifica di taluni comportamenti come restrizione della concorrenza per oggetto e alla determinazione della frequenza dei contatti.

    – Giudizio della Corte

    93

    Conformemente ad una costante giurisprudenza, da una parte, la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 115 e la giurisprudenza ivi citata).

    94

    Dall’altra parte, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto in questione, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 253 CE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza Ziegler/Commissione, EU:C:2013:513, punto 116 e la giurisprudenza ivi citata).

    95

    Nella specie, innanzitutto, il Tribunale ha citato, ai punti da 253 a 255 della sentenza impugnata, le dichiarazioni delle imprese interessate relative alle informazioni scambiate nelle comunicazioni di pretariffazione.

    96

    Al punto 256 di detta sentenza, esso ne ha dedotto che la Commissione aveva individuato due tipi di informazioni, vale a dire i fattori di tariffazione, dunque fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente nonché le tendenze di prezzo e le indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima della fissazione di questi ultimi.

    97

    Ai punti da 262 a 264 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, poi, che, secondo le dichiarazioni delle società Dole, le comunicazioni vertevano su fattori influenti sull’offerta rispetto alla domanda, sulle condizioni del mercato e sull’evoluzione dei prezzi.

    98

    Infine, ai punti 266 e 376 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le società Dole non contestavano l’accertamento della Commissione, secondo cui i dati relativi ai volumi di importazione non facevano parte delle comunicazioni di pretariffazione.

    99

    Ciò premesso, il Tribunale poteva ritenere senza commettere errore di diritto che la Commissione avesse individuato, alla luce delle circostanze della specie, con sufficiente precisione il comportamento censurabile e che avesse quindi adempiuto al suo obbligo di motivazione.

    100

    In particolare, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 261 della sentenza impugnata, che l’articolo 253 CE non imponeva alla Commissione di redigere, nella decisione controversa, un elenco esaustivo di fattori che non potessero essere oggetto di uno scambio tra concorrenti.

    101

    Ne consegue che il secondo e il terzo capo del terzo motivo devono essere respinti in quanto infondati.

    Sul quarto capo del terzo motivo, vertente sulle responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione

    102

    Con la quarta parte del loro terzo motivo, le società Dole fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando il loro argomento secondo cui i dipendenti della Chiquita e della DFFE non potevano scambiare informazioni importanti sulle tendenze dei prezzi di riferimento, poiché non avevano il potere di fissare tali prezzi in ultima istanza, ciò che la Commissione non avrebbe contestato. A loro avviso, tale circostanza implica che la totalità di dette conversazioni non poteva ridurre l’incertezza in modo sufficiente da consentire un coordinamento dei prezzi di riferimento. Pertanto, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale, esse non si sarebbero limitate a far valere che il comportamento dei dipendenti coinvolti in tali scambi non poteva essere attribuito alla loro società.

    103

    Così come ha rilevato correttamente la Commissione, l’argomento delle società Dole deriva da una lettura errata della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha valutato in dettaglio, ai punti da 578 a 582 di detta sentenza, il loro argomento relativo alle responsabilità dei dipendenti coinvolti.

    104

    Ne consegue che il quarto capo del terzo motivo è del tutto infondato.

    Sul quinto capo del terzo motivo, relativo alla qualificazione delle comunicazioni di pretariffazione come costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto

    – Argomenti delle società Dole

    105

    Con il quinto capo del loro terzo motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale, dichiarando che le comunicazioni di pretariffazione costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto, ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti. A loro avviso, lo scambio di informazioni intervenuto non può essere considerato idoneo ad eliminare le incertezze quanto al comportamento pianificato dalle imprese interessate in materia di fissazione dei prezzi reali.

    106

    Infatti, da un lato, le comunicazioni di pretariffazione sono il risultato di atti dei dipendenti che non erano responsabili della fissazione dei prezzi di riferimento. Dall’altro, poiché tali comunicazioni riguardavano le tendenze dei prezzi di riferimento, esse non erano idonee a ridurre l’incertezza quanto ai prezzi reali. A tal proposito, la totalità degli operatori di mercato coinvolti nell’inchiesta della Commissione avrebbe dichiarato che i prezzi di riferimento erano molto lontani dai prezzi reali. Inoltre, la Commissione non avrebbe accertato restrizioni della concorrenza per oggetto quanto al medesimo tipo di scambio di informazioni che coinvolgeva altre due imprese.

    107

    Ai punti 540, 541, 548 e 549 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe respinto tali argomenti facendo pesare a torto sulle società Dole l’onere della prova del fatto che lo scambio di informazioni non era idoneo a eliminare le incertezze quanto all’evoluzione dei prezzi reali. Orbene, spetterebbe alla Commissione provare la natura illecita dello scambio di informazioni. Secondo le società Dole, emerge dalla giurisprudenza che il fatto che uno scambio di informazioni possa avere una certa influenza sul prezzo non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. La Commissione, tuttavia, non avrebbe potuto dedurre siffatte prove, alla luce dell’inaffidabilità del nesso tra i movimenti del prezzo di riferimento e quelli del prezzo reale.

    108

    Peraltro, poiché il Tribunale ha respinto l’argomento delle società Dole vertente sulle dichiarazioni di un’altra impresa rilevando, al punto 516 della sentenza impugnata, che «le dichiarazioni di tale impresa devono essere valutate alla luce del loro contesto, cioè quello di un’impresa destinataria della comunicazione degli addebiti che contesta il comportamento anticoncorrenziale addebitatole», dette società fanno valere che il Tribunale ha violato il principio della presunzione d’innocenza e il fatto che l’onere della prova spetta alla Commissione.

    109

    Infine, le società Dole sostengono che le comunicazioni di pretariffazione su fattori di tariffazione non erano idonee ad eliminare le incertezze quanto al comportamento pianificato dalle imprese interessate. In particolare, esse rilevano che il Tribunale ha concluso che gli scambi sull’industria in generale erano di natura «anodina», che la decisione controversa ha escluso le informazioni sui volumi dell’infrazione e che il Tribunale ha ritenuto che le condizioni metereologiche fossero informazioni pubbliche che potevano essere ottenute presso altre fonti.

    110

    Poiché il Tribunale ha considerato che le comunicazioni di pretariffazione rivelavano tuttavia il punto di vista dei concorrenti su tali fattori, le società Dole sostengono che, alla luce della giurisprudenza pertinente, non è possibile qualificare come restrizione della concorrenza per oggetto lo scambio di punti di vista sulle condizioni meteorologiche, in quanto tali discussioni sono talmente lontane dalla fissazione dei prezzi reali da non poter ridurre l’incertezza e consentire un coordinamento sui prezzi di tali prodotti.

    – Giudizio della Corte

    111

    Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le società Dole non si limitano a chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, ma fanno valere errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Pertanto, il presente capo è ricevibile.

    112

    Quanto al merito, occorre ricordare che, per ricadere nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE, un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata devono avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

    113

    A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario (sentenza CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

    114

    Tale giurisprudenza si fonda sul fatto che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza CB/Commissione, EU:C:2014:2204, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

    115

    È quindi pacifico che la probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dimostrare che tali comportamenti abbiano effetti concreti sul mercato. L’esperienza, infatti, dimostra che tali comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza CB/Commissione, EU:C:2014:2204, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

    116

    Nel caso in cui l’analisi di un tipo di coordinamento tra imprese non presenti un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà, per contro, esaminarne gli effetti e, per determinare se un tale comportamento rientri tra quelli di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE, esigere che ricorrano tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo (v., in tal senso, sentenza CB/Commissione, EU:C:2014:2204, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

    117

    A mente della giurisprudenza della Corte, per valutare se un tipo di coordinamento presenti un grado sufficiente di dannosità per essere considerato come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, occorre riferirsi agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca. Nella valutazione di tale contesto occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v., in tal senso, sentenza CB/Commissione, EU:C:2014:2204, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

    118

    Inoltre, sebbene l’intenzione delle parti non costituisca un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un tipo di coordinamento, nulla vieta alle autorità garanti della concorrenza o ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza CB/Commissione, EU:C:2014:2204, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

    119

    Per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni tra concorrenti, occorre ricordare che i criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una pratica concordata, devono essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato comune (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

    120

    Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o atteso dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano per oggetto, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

    121

    La Corte ha così dichiarato che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (sentenze Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 86, nonché T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

    122

    In particolare, si deve ritenere che abbia un oggetto anticoncorrenziale uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare (v., in tal senso, sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 41).

    123

    Peraltro, una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale nonostante essa sia priva collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio. Infatti, la formulazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali (v., in tal senso, sentenza T-Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 36).

    124

    Per contro, dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE si evince che una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale qualora consista nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 37).

    125

    In ogni caso, l’articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punti 38 e 39).

    126

    Infine, si deve ricordare che risulta dalla lettera stessa dell’articolo 81, paragrafo 1, CE che la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

    127

    A tal proposito, la Corte ha considerato che si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato. In particolare, la Corte ha concluso che una pratica concordata quale innanzi definita rientra nell’ambito dell’articolo 81, paragrafo 1, CE anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., EU:C:2009:343, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

    128

    Nella specie, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 442 a 585 della sentenza impugnata, gli argomenti delle società Dole vertenti sulla rilevanza dei prezzi di riferimento per il settore delle banane e sulla responsabilità dei dipendenti della Dole Food coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione.

    129

    Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 115 e 116 delle sue conclusioni, dagli accertamenti molto dettagliati del Tribunale risulta, in primo luogo, che comunicazioni bilaterali di pretariffazione hanno avuto luogo tra le società Dole e altre imprese del settore della banana, nell’ambito delle quali i loro prezzi di riferimento rispettivi e talune tendenze di prezzo sono stati discussi. Peraltro, tale accertamento del Tribunale non è contestato dalle società Dole.

    130

    In secondo luogo, il Tribunale ha constatato, al punto 574 della sentenza impugnata, che i prezzi di riferimento erano rilevanti per il mercato interessato poiché, da un lato, servivano, quantomeno, come segnali, tendenze e/o indicazioni diretti al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane ed erano importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti e, dall’altro, in talune transazioni, i prezzi reali erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento.

    131

    In terzo luogo, al punto 580 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i dipendenti della Dole coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione partecipavano alle riunioni interne di tariffazione.

    132

    Inoltre, detti accertamenti del Tribunale, da un lato, si fondano in gran parte su dichiarazioni della Dole Food e, dall’altra, non costituiscono oggetto di alcuna censura di snaturamento da parte delle società Dole.

    133

    Ciò premesso, il Tribunale poteva ritenere, senza commettere errore di diritto, che nella specie fossero soddisfatte le condizioni di applicazione della presunzione ricordata al punto 127 della presente sentenza, per cui le censure ad esso rivolte dalle società Dole relative alla violazione dei principi che disciplinano l’onere della prova e la presunzione d’innocenza sono infondate.

    134

    Ne consegue anche che il Tribunale poteva, come ha fatto ai punti 553 e 585 della sentenza impugnata, ritenere senza commettere errore di diritto che la Commissione avesse il diritto di concludere che le comunicazioni di pretariffazione avevano per oggetto di pervenire a condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato in quanto permettevano a ciascun partecipante di ridurre l’incertezza circa il prevedibile comportamento dei concorrenti e hanno dunque dato luogo ad una pratica concordata avente per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

    135

    Pertanto, il quinto capo del terzo motivo dev’essere parimenti respinto così come, conseguentemente, detto motivo nel suo insieme.

    Sul quarto motivo, vertente su un calcolo erroneo dell’ammenda

    Sul primo capo del quarto motivo, vertente sulla presa in considerazione di vendite a società che non erano coinvolte nell’infrazione dedotta

    – Argomenti delle società Dole

    136

    Con il primo capo del loro quarto motivo, le società Dole fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore calcolando l’ammenda sulla base, segnatamente, di vendite realizzate dalle controllate della Dole Food che non erano coinvolte nell’infrazione constatata.

    137

    Esse ricordano che, secondo la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa, la sola società di cui è stata dichiarata la partecipazione all’infrazione era la DFFE, laddove la Dole Food non è stata coinvolta ed è stata ritenuta responsabile solo in quanto società controllante. Orbene, ai punti da 619 a 623 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe affermato che l’infrazione è stata commessa dalla Dole Food, che l’asserzione dell’autonomia delle sue controllate rientra nell’argomento relativo alla necessaria distinzione tra banane verdi e banane gialle, che essa è irrilevante e, ad ogni modo, ingiustificata.

    138

    Con tale affermazione, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’argomento delle società Dole secondo cui non è possibile infliggere ammende calcolate sulla base delle vendite di banane realizzate da società del gruppo Dole che non hanno partecipato all’infrazione e che avrebbero rivenduto banane provenienti dalla DFFE. Di conseguenza, l’ammenda sarebbe stata erroneamente fondata su vendite realizzate dalle altre controllate della Dole Food.

    – Giudizio della Corte

    139

    Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 134 delle sue conclusioni, l’argomento della Dole Food si basa su una comprensione errata della giurisprudenza costante della Corte relativa alla responsabilità delle società controllanti per i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle società da esse controllate al 100%.

    140

    Conformemente a tale giurisprudenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, tale entità economica è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 42 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    141

    L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone che la Commissione può infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando commettono un’infrazione all’articolo 81 CE purché, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non superi il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

    142

    Tale disposizione mira, segnatamente, a garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifichi la considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata).

    143

    È infatti la ricerca di tale effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda che giustifica la presa in considerazione della capacità finanziaria dell’impresa sanzionata (v. sentenza Lafarge/Commissione, EU:C:2010:346, punto 104).

    144

    Di conseguenza, la Commissione deve valutare, per ciascun caso di specie e alla luce del contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto dal regolamento n. 1/2003, le conseguenze che vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto del fatturato che rifletta la reale situazione economica della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione (sentenza Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 25).

    145

    Secondo giurisprudenza costante della Corte, per determinare l’ammenda, è possibile prendere in considerazione tanto il fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto la frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione dell’entità della medesima (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 121; Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 243, nonché Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, punto 100).

    146

    Secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un potere discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo calcolabile e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta a una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di tale potere discrezionale è altresì limitato dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta (v., in tal senso, sentenza Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 58).

    147

    A tal proposito, ai sensi del punto 13 degli orientamenti, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE». Tali medesimi orientamenti precisano, al loro punto 6, che «[l]a combinazione della durata e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato».

    148

    Ne consegue che il punto 13 di detti orientamenti mira ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima. Conseguentemente, se la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 non può, certamente, estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa interessata non ricomprese, direttamente o indirettamente, nella sfera di applicazione dell’intesa contestata, l’obiettivo perseguito da tale disposizione risulterebbe tuttavia pregiudicato se tale nozione dovesse essere intesa nel senso che ricomprenda unicamente il fatturato realizzato con le sole vendite per le quali risulti accertata la loro effettiva connessione con l’intesa stessa (sentenza Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 76).

    149

    In ogni caso, si deve sottolineare che la quota del fatturato complessivo proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa (sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 59).

    150

    Nella specie il Tribunale ha dunque dichiarato correttamente, al punto 622 della sentenza impugnata, che non si può addebitare alla Commissione di aver utilizzato, per determinare il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa conformemente al punto 13 degli orientamenti, l’importo delle vendite di banane gialle realizzate da società del gruppo diverse dalla DFFE di cui la Dole Food è la società apicale.

    151

    Ne consegue che il primo capo del quarto motivo deve essere respinto.

    Sul secondo capo del quarto motivo, vertente sulla doppia presa in considerazione di talune vendite

    – Argomenti delle società Dole

    152

    Con la seconda parte del loro quarto motivo, le società Dole sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di calcolo dell’ammenda conteggiando le medesime banane due volte. Infatti, il fatturato utilizzato comprenderebbe le vendite di banane della DFFE ad un’impresa terza e le vendite delle medesime banane realizzate da un’altra controllata della Dole Food che le aveva acquistate da detta impresa terza.

    153

    Al punto 630 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe respinto tale argomento, da un lato, contestando l’esattezza delle cifre, mentre la Commissione non avrebbe mai sollevato dubbi a tal proposito e avrebbe anche riconosciuto di non aver esaminato tale questione. Ad ogni modo, il Tribunale, qualora avesse nutrito dubbi a tal proposito, avrebbe dovuto fare uso dei propri poteri d’indagine.

    154

    D’altro lato, il Tribunale avrebbe dichiarato che tali vendite non rientravano nell’eccezione di doppio conteggio, poiché detta impresa terza non faceva parte delle imprese destinatarie della decisione controversa. Tuttavia, ciò non avrebbe alcuna incidenza sul fatto che le vendite delle medesime banane sono state conteggiate due volte ai fini del calcolo dell’ammenda. Non emergerebbe peraltro dal punto 452 della decisione controversa alcun elemento che suggerisca che la volontà di evitare i doppi conteggi si limitava alle vendite di banane da una delle imprese destinatarie della decisione controversa ad un’altra destinataria di tale decisione.

    – Giudizio della Corte

    155

    Dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 140 a 149 della presente sentenza emerge che l’importo della sanzione da infliggere deve essere determinato in funzione del fatturato dell’impresa interessata.

    156

    Orbene, da una parte, è pacifico che la vendita di banane da parte di una delle controllate della Dole Food ad un’impresa terza non coinvolta nell’intesa contribuisce al fatturato dell’impresa e che, quando un’altra controllata della Dole Food le riacquisti da detta impresa terza per rivenderle poi ai dettaglianti, questa seconda vendita contribuisce parimenti a detto fatturato.

    157

    D’altra parte, contrariamente a quanto sostengono le società Dole, emerge chiaramente dal punto 452 della decisione controversa che solo le vendite di banane fresche ad altri destinatari di tale decisione erano escluse dal doppio conteggio.

    158

    Ciò premesso, come fa valere correttamente la Commissione e come ha considerato l’avvocato generale al paragrafo 145 delle sue conclusioni, l’argomento delle società Dole non consente di individuare gli errori di diritto che esse addebitano al Tribunale, per cui il secondo capo del quarto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

    159

    Tale motivo, pertanto, dev’essere respinto.

    160

    In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il ricorso.

    Sulle spese

    161

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le società Dole, essendo rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse dovranno sopportare tali spese in solido.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Dole Food Company Inc. e la Dole Fresh Fruit Europe, già Dole Germany OHG, sono condannate alle spese in solido.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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