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Document 62013CA0589

    Causa C-589/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 56 CE — Imposizione intermedia dei redditi di capitale e dei proventi da cessione di partecipazioni conseguiti da una fondazione nazionale — Diniego del diritto alla deduzione dalla base imponibile delle donazioni a vantaggio di beneficiari non residenti non tassabili nello Stato membro di tassazione della fondazione ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione)

    GU C 371 del 9.11.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 371/4


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

    (Causa C-589/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 56 CE - Imposizione intermedia dei redditi di capitale e dei proventi da cessione di partecipazioni conseguiti da una fondazione nazionale - Diniego del diritto alla deduzione dalla base imponibile delle donazioni a vantaggio di beneficiari non residenti non tassabili nello Stato membro di tassazione della fondazione ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione))

    (2015/C 371/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

    Con l’intervento di: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

    Dispositivo

    L’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale, nell’ambito della tassazione intermedia che colpisce i redditi di capitale e i proventi da cessione di partecipazioni percepiti da una fondazione privata residente, quest’ultima ha il diritto di dedurre dalla sua base imponibile relativa ad un determinato periodo d’imposta solamente le donazioni fatte nel corso del medesimo periodo d’imposta e oggetto di tassazione a carico dei beneficiari di tali donazioni nello Stato membro in cui la fondazione è tassata, mentre una tale deduzione è esclusa da detta normativa tributaria nazionale se il beneficiario risiede in un altro Stato membro e, nello Stato membro in cui la fondazione è tassata, è esente, a motivo di una convenzione contro la doppia imposizione, dall’imposta che colpisce di regola le donazioni.


    (1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


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