This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0358
Case T-358/12 P: Appeal brought on 8 August 2012 by Rosella Conticchio against the order of the Civil Service Tribunal of 12 July 2012 in Case F-22/11 Conticchio v Commission
Causa T-358/12 P: Impugnazione proposta l’ 8 agosto 2012 da Rosella Conticchio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2012 causa F-22/11, Conticchio/Commissione
Causa T-358/12 P: Impugnazione proposta l’ 8 agosto 2012 da Rosella Conticchio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2012 causa F-22/11, Conticchio/Commissione
GU C 295 del 29.9.2012, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/31 |
Impugnazione proposta l’8 agosto 2012 da Rosella Conticchio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2012 causa F-22/11, Conticchio/Commissione
(Causa T-358/12 P)
2012/C 295/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)
Controinteressa nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica del 12 luglio 2012, causa F-22/11, Conticchio/Commissione. |
— |
Accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado. |
— |
In subordine, qualora l’Ill.mo Organo Giudicante lo ritenga opportuno e necessario rinviare al Tribunale della Funzione Pubblica affinché decida sulle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado. |
— |
Dichiarare che il ricorso in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era ricevibile e fondato in toto e senza eccezione alcuna. |
— |
Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è proposta impugnazione in tutti i gradi finora esperiti. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 12 luglio 2012, nella causa F-22/11, che ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato, un ricorso principalmente teso all’annullamento della decisione di liquidazione della pensione di anzianità della ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo: «Violazione del principio di buona fede, correttezza ed imparzialità — mancata chiara rappresentazione della portata normativa di alcune disposizioni e prassi seguite dalla Commissione nei suoi rapporti con i dipendenti». Si afferma a questo riguardo che l’ordinanza impugnata ritiene manifestamente infondata l’argomentazione della ricorrente, precisando l’impugnabilità del foglio paga relativo al mese di gennaio 2010, a far data dal quale la stessa sarebbe venuta a conoscenza della propria situazione. Tuttavia detta busta paga non è atto decisivo e autonomamente impugnabile, in quanto non esaustivo della situazione che l’istante avrebbe avuto al momento della pensione. In merito costante giurisprudenza è concorde nel ritenere che il foglio paga, essendo una decisione amministrativa di natura contabile, non ha di per sé la caratteristica di un atto idoneo ad arrecare pregiudizio e quindi in mancanza di altri elementi certi non può essere impugnato. Sul punto si ricorda che il sistema SysPer 2, non è sufficiente a quantificare l’ammontare dei futuri diritti di pensione, come anche la «Calculette Pension» si limita a fornire un parametro meramente indicativo e non impugnabile. La Sig.ra Conticchio, ha potuto impugnare solo il provvedimento definitivo, comunicato per iscritto, recante la concessione e la liquidazione dei suoi diritti a pensione, poiché solo da tale momento ha avuto certezza dell’esatto ammontare mensile della propria pensione. |
2) |
Secondo motivo: «Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto al carattere pubblico del procedimento». Il Tribunale della Funzione Pubblica, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. Tale decisione ha compromesso il diritto della ricorrente alla piena tutela carattere giurisdizionale. Non è stato infatti riconosciuto alla Sig.ra Conticchio il diritto all’esposizione delle proprie ragioni, né le è stato concesso di fornire ulteriori chiarimenti anche in merito alle eventuali cause di irricevibilità e/o infondatezza del ricorso, violando in tal modo il principio di equità del processo. In tal senso si ricorda che ai sensi dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, viene sancito il diritto ad una buona amministrazione, inteso come diritto di ogni individuo affinché le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Tale diritto comprende tra le altre cose il diritto di ogni individuo ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio. |
3) |
Terzo motivo: «Sull’indebito arricchimento — Violazione del giusto procedimento». Sul punto il ricorso non può ritenersi tardivo in quanto dalla busta paga non era in alcun modo possibile verificare la presenza di elementi relativi al motivo in esame. La ricorrente ha potuto contestare un ingiusto arricchimento nei confronti della Commissione solo nel momento in cui alla stessa è pervenuto il provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il 26.05.2010. La ricorrente non ha infatti mai avuto piena contezza degli importi contributivi versati, in quanto non ha mai ricevuto dagli uffici responsabili della Commissione le comunicazioni relative. Viene inoltre ricordato che sono stati versati alla Commissione l’equivalente attuariale dei precedenti diritti a pensione versati all’INPS in Italia, trasferendoli al regime pensionistico comunitario, creando nei confronti dell’istante dislivello nel rapporto pensione percepita e contributi versati nel corso della propria carriera. In tal modo l’amministrazione prima ha preteso un determinato livello contributivo e successivamente ha concesso un livello di anzianità, inferiore, rispetto agli anni di effettiva carriera, procurando un ingiusto arricchimento da parte dell’amministrazione stessa nei confronti dei propri funzionari. |