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Document 62012TN0222
Case T-222/12: Action brought on 24 May 2012 — National Trust for Scotland v OHIM — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
Causa T-222/12: Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
Causa T-222/12: Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
GU C 227 del 28.7.2012, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/24 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
(Causa T-222/12)
2012/C 227/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione; |
— |
condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in particolare un marchio non registrato protetto nel Regno Unito, nonché le osservazioni dei terzi ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 207/2009.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |