Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0222

    Causa T-222/12: Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)

    GU C 227 del 28.7.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 227/24


    Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)

    (Causa T-222/12)

    2012/C 227/41

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione;

    condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente.

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in particolare un marchio non registrato protetto nel Regno Unito, nonché le osservazioni dei terzi ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 207/2009.

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti:

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.


    Top