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Document 62012TN0132

Causa T-132/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

GU C 165 del 9.6.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/24


Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-132/12)

2012/C 165/42

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Olanda)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012, procedimento R 2308/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nelle classi 6 e 7; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA» per prodotti delle classi 6, 7 e 28 — registrazione comunitaria n. 1618982.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di decadenza: la parte ha motivato la sua richiesta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso tre errori nel valutare gli elementi di prova a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c). Se la commissione di ricorso avesse applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla causa T-415/09, Vallis/New Yorker e/o La Mer Technology Inc/Laboratoires Goemar SA (causa C-259/02) e/o se avesse riesaminato gli elementi di prova, avrebbe ritenuto che esistesse un uso effettivo di prodotti delle classi 6 e 7 con il consenso di Scooters India Ltd.


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