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Document 62012TN0132
Case T-132/12: Action brought on 23 March 2012 — Scooters India v OHIM — Brandconcern (LAMBRETTA)
Causa T-132/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
Causa T-132/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
GU C 165 del 9.6.2012, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/24 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)
(Causa T-132/12)
2012/C 165/42
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Scooters India Ltd (Sarojini Nagar, India) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brandconcern BV (Amsterdam, Olanda)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 gennaio 2012, procedimento R 2308/2010-1, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio per i prodotti registrati nelle classi 6 e 7; e |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «LAMBRETTA» per prodotti delle classi 6, 7 e 28 — registrazione comunitaria n. 1618982.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivazione della domanda di dichiarazione di decadenza: la parte ha motivato la sua richiesta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso tre errori nel valutare gli elementi di prova a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c). Se la commissione di ricorso avesse applicato correttamente la giurisprudenza derivante dalla causa T-415/09, Vallis/New Yorker e/o La Mer Technology Inc/Laboratoires Goemar SA (causa C-259/02) e/o se avesse riesaminato gli elementi di prova, avrebbe ritenuto che esistesse un uso effettivo di prodotti delle classi 6 e 7 con il consenso di Scooters India Ltd.