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Document 62012TN0115
Case T-115/12: Action brought on 7 March 2012 — Buzil-Werk Wagner v OHIM — Roca Sanitario (Roca)
Causa T-115/12: Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)
Causa T-115/12: Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)
GU C 157 del 2.6.2012, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/7 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Buzil-Werk Wagner/UAMI — Roca Sanitario (Roca)
(Causa T-115/12)
2012/C 157/12
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Germania) (rappresentante: avv. D. Waldhauser)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, del 9 gennaio 2012, (ricorso R 1907/2010-4) e respingere l’opposizione della Roca Sanitario, SA, Av. Diagonal, 513, E-08029 Barcellona (Spagna). |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Roca» per prodotti della classe 3 (domanda n. 6 800 726).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Roca Sanitario, SA.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi spagnoli «Roca» (marchi n. 1 020 043, n. 2 543 451, n. 424 875 e n. 915 635) per determinati prodotti delle classi 19 e 21, nonché marchio internazionale «Roca» (marchio n. 905 212) per determinati prodotti delle classi 11, 19, 20 e 21.
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti richiesti.
Motivi dedotti: non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi opposti.