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Document 62012TA0168

Causa T-168/12: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Georgias e a./Consiglio e Commissione ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe — Congelamento di fondi — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione» )

GU C 388 del 3.11.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/10


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Georgias e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-168/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe - Congelamento di fondi - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»))

2014/C 388/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: inizialmente M. Robson, E. Goulder, solicitors e H. Mercer, QC, successivamente M. Robson, H. Mercer e I. Quick, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Aguy Clement Georgias, la Trinity Engineering (Private) Ltd e la Georgiadis Trucking (Private) Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


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