Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012FO0028

    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 25 giugno 2013.
    Luigi Marcuccio contro Commissione europea.
    Funzione pubblica - Domanda di sopprimere una frase della relazione medica - Incidente o malattia professionale - Rigetto implicito della domanda.
    Causa F-28/12.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:88

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

    25 giugno 2013 ( *1 )

    «Funzione pubblica — Domanda di sopprimere una frase della relazione medica — Incidente o malattia professionale — Rigetto implicito della domanda»

    Nella causa F‑28/12,

    avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA a norma del suo articolo 106 bis,

    Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e da G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

    composto da H. Kreppel (relatore), presidente, E. Perillo e R. Barents, giudici,

    cancelliere: W. Hakenberg

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 29 febbraio 2012, il sig. Marcuccio chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha rifiutato di modificare il contenuto di una relazione medica redatta nell’ambito di un procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della natura infortunistica di un evento.

    Fatti all’origine della controversia

    2

    Il 29 ottobre 2001, all’epoca in cui era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la «delegazione»), il ricorrente veniva a contatto con una polvere bianca all’apertura della corrispondenza pervenuta con valigia diplomatica (in prosieguo: l’«evento del 29 ottobre 2001»).

    3

    Un campione della polvere di cui trattasi era analizzato da un laboratorio angolano e da un laboratorio sudafricano.

    4

    Il laboratorio angolano concludeva che la polvere conteneva, con una probabilità del 90%, spore del bacillo dell’antrace. Il personale della delegazione era messo al corrente del tenore di tali risultati il 30 ottobre 2001.

    5

    Invece il laboratorio sudafricano riteneva che il germe isolato non fosse il bacillo dell’antrace, ma il bacillo inoffensivo del megaterium. Il personale della delegazione era informato dei suddetti risultati il 30 ottobre 2001.

    6

    Il 3 dicembre 2002 il ricorrente presentava una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell’evento in parola come infortunio sul fondamento dell’articolo 73 dello Statuto del personale dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). L’amministrazione non rispondeva né a tale domanda né al reclamo diretto contro il rigetto implicito della suddetta domanda. Con sentenza del 5 luglio 2005, Marcuccio/Commissione (T‑9/04), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato, per difetto di motivazione, la decisione implicita della Commissione che respingeva la domanda di riconoscimento di infortunio presentata il 3 dicembre 2002.

    7

    Con nota del 13 gennaio 2003, la Commissione forniva al ricorrente informazioni concernenti l’evento del 29 ottobre 2001. Dopo aver indicato che, tra la corrispondenza ricevuta e aperta dal ricorrente il 29 ottobre 2001, figurava una copia della rivista The Economist alla quale quest’ultimo era abbonato, la Commissione segnalava all’interessato che gli editori della rivista, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, avevano diffuso un avviso nel quale era indicato che all’interno delle buste di plastica trasparente contenenti le copie del periodico destinate agli abbonati era stata inserita una polvere bianca non tossica al fine di impedire che quest’ultima si incollasse alla busta. Quindi il ricorrente, aprendo la busta della copia a lui destinata, avrebbe liberato la polvere bianca in essa contenuta.

    8

    Con lettera del 17 marzo 2009, dopo una nuova istruzione della domanda di riconoscimento di infortunio del 3 dicembre 2002 in esecuzione della citata sentenza Marcuccio/Commissione, i servizi dell’unità «Assicurazione malattia e incidenti» dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione hanno, da una parte, comunicato al ricorrente che il medico designato dalla Commissione aveva emesso un parere favorevole al riconoscimento in quanto infortunio, sul fondamento dell’articolo 73 dello Statuto, dell’evento del 29 ottobre 2001 e, dall’altra, invitato il ricorrente ad informare l’amministrazione sulle sue condizioni di salute in rapporto al suddetto infortunio.

    9

    In seguito ad una domanda formulata dal ricorrente, la Commissione ha comunicato al medico che rappresenta l’interessato nell’ambito del procedimento avviato sul fondamento dell’articolo 73 dello Statuto, diversi documenti di natura medica, tra cui una relazione redatta il 28 febbraio 2008 dal dottor X, nell’ambito dell’inchiesta avviata per determinare se il ricorrente fosse stato vittima di un infortunio ai sensi del medesimo articolo 73 dello Statuto (in prosieguo: la «relazione del 28 febbraio 2008»).

    10

    Nella relazione del 28 febbraio 2008, si indicava segnatamente che la polvere bianca con cui l’interessato era stato in contatto si era rivelata essere, in definitiva, del pulviscolo bianco di una copia del periodico The Economist al quale il ricorrente era abbonato.

    11

    Il 16 dicembre 2010 il medico che rappresenta il ricorrente ha trasmesso a quest’ultimo la relazione del 28 febbraio 2008.

    12

    Con nota del 23 dicembre 2010, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di sopprimere dalla relazione del 28 febbraio 2008 la menzione secondo cui la polvere bianca con cui era stato in contatto proveniva da una copia della rivista The Economist, di stralciare dal suo fascicolo qualsiasi menzione del genere e di inviargli una nuova relazione medica che sostituisse la relazione del 28 febbraio 2008.

    13

    Considerando che il silenzio mantenuto dalla Commissione sulla sua domanda aveva dato luogo, alla scadenza di un termine di quattro mesi dopo la sua presentazione, ad una decisione implicita di rigetto, il ricorrente ha, con una nota del 10 luglio 2011, presentata come un «reclamo» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contestato la legittimità della suddetta decisione implicita.

    14

    La Commissione non ha risposto alla nota del 10 luglio 2011.

    Procedimento e conclusioni

    15

    Il presente ricorso è stato proposto il 29 febbraio 2012.

    16

    Nel ricorso il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    annullare «la decisione di rigetto (…) dei capi della domanda presentata (…) il 23 dicembre 2010»;

    «per quanto necessario, [annullare] la decisione di rigetto (...) del reclamo del 10 luglio 2011»;

    condannare «la [Commissione] alle spese».

    17

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    «–

    dichiarare il ricorso irricevibile e/o infondato;

    condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura».

    In diritto

    18

    Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    19

    Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

    20

    Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (sentenza della Corte del 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85, punto 6; ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2006, Aimi e a./Commissione, F‑47/06, punto 58; sentenza del Tribunale del 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, punto 48).

    21

    Così, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono, in via di principio, atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad eccezione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 1994, Pérez Jiménez/Commissione, T‑6/93, punto 34).

    22

    Nel caso di specie il ricorrente ha, con la sua nota del 23 dicembre 2010, chiesto la soppressione, nella relazione del 28 febbraio 2008, della menzione secondo cui la polvere bianca con la quale era stato in contatto proveniva da una copia della rivista The Economist, di stralciare dal suo fascicolo medico qualsiasi menzione del genere e di inviargli una nuova relazione medica che sostituisse quella del 28 febbraio 2008.

    23

    Pertanto il ricorrente mirava in sostanza, attraverso la presentazione della nota del 23 dicembre 2010, ad ottenere una modifica della relazione del 28 febbraio 2008.

    24

    Tuttavia una relazione siffatta, redatta nell’ambito di un’inchiesta avviata sul fondamento dell’articolo 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione europea, deve considerarsi come un atto meramente preparatorio della decisione finale e non costituisce, preso isolatamente, un atto che arreca pregiudizio.

    25

    Ne consegue che la domanda diretta alla modifica della relazione del 28 febbraio 2008 non può essere considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il cui implicito rigetto possa costituire oggetto di un reclamo a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e successivamente di un ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑3/11, punto 39).

    26

    Ne deriva che, pur supponendo che, nel caso di specie, i servizi della Commissione avessero implicitamente deciso di non modificare il tenore della relazione del 28 febbraio 2008, una siffatta decisione implicita di rigetto non può costituire, in quanto tale, un atto che arreca pregiudizio nei confronti del ricorrente.

    27

    Pertanto le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento, qualunque ne sia la forma, del rigetto della domanda del 23 dicembre 2010 e del rigetto implicito della nota del 10 luglio 2011 sono manifestamente irricevibili.

    Sulle spese

    28

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del suddetto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

    29

    Dalla suesposta motivazione risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre la Commissione ha chiesto, nelle sue conclusioni, che il ricorrente sia condannato alle spese. Poiché le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese e deve essere condannato alle spese sostenute dalla Commissione.

    30

    Peraltro, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

    31

    I giudici dell’Unione europea hanno già dichiarato, a più riprese, che il ricorrente aveva optato senza alcuna valida giustificazione per la via contenziosa. Orbene, è manifesto che la presente causa si colloca nel solco di tale comportamento.

    32

    Infatti, nel presente caso, il ricorrente era stato informato, attraverso una decisione della Commissione del 13 gennaio 2003, che gli editori della rivista The Economist avevano diffuso, con messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2001, un avviso ove si indicava che una polvere bianca non tossica era stata inserita all’interno delle buste di plastica trasparente contenenti le copie della rivista destinate agli abbonati, ciò al fine di evitare che quest’ultima non si incollasse alla busta. Il ricorrente non poteva dunque contestare fondatamente l’origine e la natura della polvere bianca con la quale era stato in contatto.

    33

    Pertanto, in considerazione del carattere manifestamente abusivo del suo ricorso, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare al Tribunale un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

     

    2)

    Il sig. Marcuccio sostiene le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

     

    3)

    Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.

     

    Lussemburgo, 25 giugno 2013

    Il cancelliere

    W. Hakenberg

    Il presidente

    H. Kreppel


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

    Top