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Document 62012CO0110
Order of the President of the Court of 19 July 2012. # Tarif Akhras v Council of the European Union. # Appeal - Application for interim measures - Restrictive measures against Syria - Freezing of funds and economic resources - Application for suspension of operation of measures and for interim measures - No urgency - No serious and irreparable damage. # Case C-110/12 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 19 luglio 2012.
Tarif Akhras contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Procedimento sommario.
Causa C-110/12 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 19 luglio 2012.
Tarif Akhras contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Procedimento sommario.
Causa C-110/12 P(R).
Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:507
Ordinanza del Presidente della Corte del 19 luglio 2012 –
Akhras / Consiglio
[causa C-110/12 P(R)]
«Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 21-23)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Domanda di sospensione basata sulla disposizione che precede di tener conto degli effetti della sentenza di annullamento di un regolamento a decorrere dal rigetto dell’impugnazione – Domanda non fondata in assenza del suddetto danno (Articolo 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 60, secondo comma) (v. punti 27-28)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punti 33-34)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno provocato da misure di congelamento di fondi e di risorse economiche – Elementi idonei a dimostrare tale danno (Articolo 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 42-51)
5. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, articolo 104, § 2) (v. punti 55-56)
6. Procedimento sommario – Procedura – Opportunità di un’audizione delle parti – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Articoli 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale articolo 105, § 2) (v. punti 57-59)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale del 12 dicembre 2011, causa T-579/11 R, Akhras/Consiglio, recante rigetto della domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 17), e del regolamento (UE) n.°1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n.°442/2011 (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Akhras è condannato alle spese. |