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Document 62012CN0554

    Causa C-554/12 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 , causa T-421/09, DEI/Commissione

    GU C 32 del 2.2.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/11


    Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-421/09, DEI/Commissione

    (Causa C-554/12 P)

    2013/C 32/15

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Th. Christoforou e A. Antoniadis; avvocato: A. Oikonomou)

    Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Repubblica ellenica

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 nella causa T-421/09.

    Emettere una sentenza definitiva sulla controversia qualora si ritenga che lo stato degli atti lo permetta.

    Condannare la DEI a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione in entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Con la sua sentenza nella causa T-421/09, il Tribunale ha annullato la decisione del 4 agosto 2009, con la quale la Commissione ha ritenuto che le misure correttive proposte dalla Repubblica ellenica fossero necessarie e proporzionali al fine di annullare gli effetti della violazione e garantire la conformità alla precedente decisione del 5 marzo 2008 («decisione del 4 agosto 2009» o «decisione impugnata»). Il Tribunale ha dichiarato che la decisione impugnata doveva essere annullata, fondando il suo giudizio soltanto sul fatto che nel contempo, con la sentenza nella causa T-169/08 emessa anch’essa il 20 settembre 2012, era stata annullata anche la decisione precedente della Commissione del 5 marzo 2008, sulla quale era esclusivamente basata la decisione impugnata.

    2)

    Dal momento che la Commissione ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa T-169/08 sia fondata su numerosi errori di diritto, una motivazione incompleta e insufficiente, un'interpretazione errata delle prove e del fondamento della decisione della Commissione del 5 marzo 2008, ha già proposto impugnazione anche avverso tale sentenza del Tribunale. Pertanto, qualora tale impugnazione proposta avverso la sentenza nella causa T-169/08 sia accolta, verrà a mancare automaticamente anche l'unico fondamento sul quale si basa la sentenza nella causa T-421/09, attualmente impugnata.


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