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Document 62012CN0383
Case C-383/12 P: Appeal brought on 8 August 2012 by Environmental Manufacturing LLP against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 22 May 2012 in Case T-570/10: Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Causa C-383/12 P: Impugnazione proposta l' 8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012 , causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-383/12 P: Impugnazione proposta l' 8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012 , causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 331 del 27.10.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/13 |
Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-383/12 P)
(2012/C 331/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, Trade Mark Attorney)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Società Elmar Wolf
Conclusioni della ricorrente
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La sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-570/10, del 22 maggio 2012, va annullata e la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia. |
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L’Ufficio e l’interveniente sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la sentenza della Corte nella causa C-252/2007, del 27 novembre 2008, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Il Tribunale, erroneamente non ha richiesto tale prova e ha invece concluso che essa è sufficiente solo ove risulti indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico.