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Document 62012CN0354

    Causa C-354/12 P: Impugnazione proposta il 25 luglio 2012 dalla Asa Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 , nella causa T-110/11, ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

    GU C 295 del 29.9.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/22


    Impugnazione proposta il 25 luglio 2012 dalla Asa Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012, nella causa T-110/11, ASA/UAMI — Merck (FEMIFERAL)

    (Causa C-354/12 P)

    2012/C 295/40

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Asa Sp. z o.o. (rappresentante: M. Chimiak, adwokat)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012 nella causa T-110/11;

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per un nuovo esame;

    condannare l’Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente contesta al Tribunale dell’Unione europea la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (1), per non avere preso in considerazione i criteri giuridici di sostanziale rilevanza ai fini dell’applicazione della disposizione in parola, nonché per avere commesso errori manifesti nella valutazione di tali criteri nelle circostanze della presente causa.

    Così la ricorrente contesta al Tribunale l’omessa applicazione in maniera adeguata dell’interpretazione relativa al criterio del consumatore medio, nel contesto fattuale della causa in oggetto. La ricorrente contesta anche al Tribunale di aver proceduto ad un’errata valutazione dell’autonoma capacità distintiva dei marchi anteriori «FEMINATAL», benché la ricorrente abbia fatto valere, nel ricorso presentato al Tribunale, che la commissione di ricorso dell’UAMI non avesse esaminato la questione in maniera seria ed esauriente. La ricorrente è anche del parere che il Tribunale ha valutato in maniera errata la somiglianza visuale nonché concettuale dei marchi. Infine la ricorrente addebita al Tribunale un’erronea valutazione della probabilità di indurre il pubblico in errore.

    La ricorrente contesta inoltre al Tribunale dell’Unione europea la violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea a causa dell’applicazione di altri criteri giuridici in fattispecie simili.


    (1)  GU L 78, pag. 1.


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