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Document 62012CN0294

Causa C-294/12 P: Impugnazione proposta l’ 11 giugno 2012 da You-Q BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012 , causa T-369/10, You-Q BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 303 del 6.10.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/12


Impugnazione proposta l’11 giugno 2012 da You-Q BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 marzo 2012, causa T-369/10, You-Q BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-294/12 P)

2012/C 303/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: You-Q BV (rappresentante: avv. G.S.C.M. van Roeyen)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Apple Corps Limited

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2011, causa T-369/10;

accogliere la sua domanda di annullamento della decisione impugnata,

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un riesame;

condannare l’UAMI e l’Apple Corps Limited alle spese del procedimento, comprese quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che talune parti dell’esposizione, da parte del Tribunale, dei fatti della causa, più specificamente talune parti dei punti 9, 12, 14, 17 e 53, non sono corrette e sono contrarie ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1). In primo luogo, il Tribunale avrebbe sostenuto a torto che i marchi anteriori invocati dalla Apple Corps comprendono un marchio notorio anteriore, visto che il Tribunale non ha dimostrato tale status e che, inoltre, esso non ha precisato quale marchio anteriore dovrebbe essere considerato come marchio notorio. Tali constatazioni del Tribunale sono erronee e violano il principio della chiarezza. In secondo luogo, il Tribunale non ha correttamente tenuto conto del fattore «natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato», conformemente a quanto stabilito nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07 (Racc. 2008, pag. I-8823).

Nel suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce nove motivi contro la sentenza impugnata del Tribunale, tutti fondati sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In primo luogo, la ricorrente lamenta le conclusioni erronee di cui ai punti 24 e 56-58 per quanto riguarda la dissomiglianza tra i prodotti e servizi nonché il carattere distintivo dei marchi anteriori. In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione di cui al punto 26 della sentenza impugnata in cui, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha dedotto la tutela ivi prevista dai prodotti o servizi per i quali il marchio notorio viene registrato e da altri prescrizioni in materia di tutela del suddetta articolo (pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, pregiudizio alla notorietà di tale marchio e vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo della notorietà dello stesso). In terzo luogo, la ricorrente contesta la conclusione di cui ai punti 31 e 54 della sentenza impugnata, secondo cui il carattere distintivo e la notorietà dei marchi anteriori avrebbero dovuti essere esaminati alla luce della percezione del marchio richiesto da parte del pubblico, in quanto al punto 39 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la You-Q ha indicato che «[o]ccorre osservare, inoltre, che la commissione di ricorso, a torto, non ha definito — come avrebbe dovuto farlo- il pubblico la cui percezione dovrebbe essere presa in considerazione per valutare il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore. In base alla sentenza Intel, dovrebbero essere i consumatori dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato». In quarto luogo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la commissione di ricorso avrebbe sostenuto che il pubblico di riferimento, presso il quale i marchi anteriori erano noti, era costituito dal grande pubblico. In quinto luogo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui, secondo la You-Q, la sussistenza della notorietà deve essere accertata alla luce del pubblico interessato dal marchio richiesto, ossia il pubblico specializzato ed essa contesta inoltre taluni argomenti del Tribunale riguardanti il pubblico di riferimento, in particolare una sovrapposizione dei pubblici di riferimento, il che non può essere un elemento idoneo a dimostrare la notorietà di un marchio anteriore. In sesto luogo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale in ordine ai requisiti volti a dimostrare l’enorme notorietà sostanziale per i prodotti e servizi di cui trattasi. In settimo luogo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la somiglianza dei segni. In ottavo luogo, la ricorrente contesta l’applicazione, da parte del Tribunale, del criterio della valutazione globale e i fattori rilevanti compresi in tale criterio, per dimostrare il nesso richiesto. Infine, la ricorrente contesta l’applicazione e l’interpretazione, da parte del Tribunale, delle prescrizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 secondo cui il marchio richiesto deve trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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