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Document 62012CN0234
Case C-234/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italy) lodged on 14 May 2012 — Sky Italia s.r.l. v AGCOM
Causa C-234/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Sky Italia Srl/AGCOM
Causa C-234/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Sky Italia Srl/AGCOM
GU C 217 del 21.7.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 maggio 2012 — Sky Italia Srl/AGCOM
(Causa C-234/12)
2012/C 217/23
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sky Italia Srl
Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 4 della direttiva 2010/13/UE (1), il principio generale di eguaglianza e le regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in materia di libera circolazione dei servizi, di diritto di stabilimento, e di libera circolazione dei capitali, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disciplina contenuta nell’art. 38, comma 5, dlgs. n. 177/2005, la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti in chiaro; |
2) |
se l’art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, interpretatao alla luce dell’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed in particolare il principio del pluralismo dell’informazione, ostino alla disciplina contenuta nell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 177/2005 la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti in chiaro introducendo una distorsione concorrenziale e favorendo la creazione, ovvero il potenziamento, di posizioni dominanti nel mercato della pubblicità televisiva. |
(1) GU L 95, pag. 1.