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Document 62012CN0113

Causa C-113/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 1 °marzo 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency

GU C 151 del 26.5.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 1o marzo 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency

(Causa C-113/12)

2012/C 151/31

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Donal Brady

Convenuta: Environmental Protection Agency

Questioni pregiudiziali

Se, in difetto di una interpretazione definitiva della nozione di «rifiuto» ai fini del diritto dell’Unione, uno Stato membro sia autorizzato dal diritto nazionale ad imporre a un produttore di liquame di suino l’obbligo di dimostrare che esso non costituisce rifiuto o se la qualità di rifiuto debba essere determinata in base a criteri oggettivi quali quelli richiamati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea:

1)

Nel caso in cui la nozione di rifiuti debba essere determinata in base a criteri oggettivi quali quelli richiamati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale livello di certezza sia richiesto in merito al riutilizzo del liquame di suino che un detentore di licenza raccolga e immagazzini o possa immagazzinare per un periodo superiore ai dodici mesi in attesa di consegnarlo agli utilizzatori.

2)

Nel caso in cui il liquame di suino costituisca rifiuto, o sia qualificato come tale in conformità agli opportuni criteri, se sia legittimo che uno Stato membro imponga ad un suo produttore — che non lo usa sui suoi terreni, ma lo vende a terzi proprietari perchè lo usino come fertilizzante sui propri terreni — di rispondere personalmente del rispetto da parte dei suddetti utilizzatori della legislazione dell’Unione relativa al controllo dei rifiuti e/o dei fertilizzanti, al fine di assicurare che lo spargimento del liquame di suino operato da terzi non comporti un significativo rischio di inquinamento ambientale.

3)

Se il citato liquame di suino sia escluso dall’ambito della nozione di «rifiuto» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 75/442/CEE (1), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2), in quanto «già contemplat[o] da un’altra normativa» e, in particolare, dalla direttiva 91/676/CEE, in circostanze in cui, all’epoca della concessione della licenza, l’Irlanda non aveva dato attuazione alla direttiva 91/676/CEE (3), non vi era nessuna altra normativa nazionale che regolamentasse l’uso del liquame di suino sui terreni come fertilizzante, e il regolamento (CE) n. 1774/2002 (4) non era stato ancora emanato.


(1)  Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

(2)  Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32).

(3)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1).


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