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Document 62012CN0097

Causa C-97/12 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2012 dalla Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 dicembre 2011 , causa T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS

GU C 126 del 28.4.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 126/8


Impugnazione proposta il 23 febbraio 2012 dalla Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 dicembre 2011, causa T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS

(Causa C-97/12 P)

2012/C 126/16

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Friis Group International ApS

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione controversa e annullare quindi la decisione della prima commissione di ricorso nella parte in cui ha dichiarato nullo il marchio (figurativo) comunitario n. 3693116 per «apparecchi e strumenti ottici, compresi occhiali, occhiali da sole e astucci per occhiali» di cui alla casse 9, «cofanetti per bijoux in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» di cui alla classe 14 e «borse de viaggio, trousse da viaggio (pelletteria), bauli e valigie, custodie per abiti da viaggio, bauletti destinati a contenere articoli per la toilette detti “vanity case”, zaini, borse a tracolla, borsette, valigette portadocumenti, portadocumenti e cartelle in cuoio, bustine, portafogli, borsellini, astucci per chiavi, portacarte» di cui alla classe 18;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla Louis Vuitton Malletier S.A. nell’ambito del presente procedimento;

condannare la Friis Group International ApS alle spese sostenute dalla Louis Vuitton Malletier S.A. nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto a dimostrare che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) (RMC), dichiarando che l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione è applicabile al marchio (figurativo) comunitario n. 3693116 (cosiddetto «FERMOIR S») relativamente a tutti i prodotti che esso designa rientranti nelle classi 9, 14 e 18, ad eccezione di «bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni; orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie; schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» della classe 14 e «cuoio e sue imitazioni» e «parapioggia» della classe 18.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’applicare al caso di specie la giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali (perlomeno per quanto concerne la maggior parte dei prodotti contrassegnati dal marchio controverso), esigendo di conseguenza, ai fini del carattere distintivo del marchio sotto il profilo giuridico, che il marchio «FERMOIR S»«si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore» , criterio che risulta più rigoroso di quello generale (ossia il «livello minimo di carattere distintivo»).

Infatti, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che, per applicare il criterio per cui il segno «si discosta in maniera significativa», originariamente elaborato soltanto per i marchi tridimensionali, il segno in questione dovrebbe essere inequivocabilmente collegato ai prodotti di cui trattasi, con ciò intendendosi che esso deve consistere in una rappresentazione fedele del prodotto nella sua interezza o di una delle sue parti principali, immediatamente riconoscibile come tale, e come tale deve essere percepito dai consumatori.

Per converso, secondo il Tribunale, ogni segno che rappresenta la forma di una parte di un prodotto deve rispettare i principi delineati in relazione ai marchi tridimensionali, a meno che non sia assolutamente impossibile visualizzare concettualmente tale segno come parte del prodotto che esso contraddistingue. Di conseguenza, anziché domandarsi se il marchio controverso potesse essere percepito dal pubblico come una parte essenziale dei prodotti dal medesimo contraddistinti, il Tribunale si è limitato a valutare se tale marchio potesse in teoria essere utilizzato come meccanismo di chiusura per i prodotti delle classi 9, 14, e 18.

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale è incorso in errore nel valutare la validità del marchio controverso con riferimento a quei prodotti che aveva ritenuto atti a disporre di un meccanismo di chiusura, violando le norme in materia di onere della prova e snaturando il chiaro significato delle prove.

In particolare, il Tribunale non ha tenuto adeguatamente in considerazione la presunzione di validità attribuita alle registrazioni dei marchi comunitari imponendo alla ricorrente di “fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio in esame è effettivamente dotato di carattere distintivo”, sollevando così la Friis dall’onere di dimostrare la nullità del marchio controverso.

Per tutte le suesposte ragioni, la ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, per la parte in cui ha parzialmente confermato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 febbraio 2010, nel procedimento R 1590/2008-1, che ha dichiarato la nullità del marchio controverso per i prodotti delle classi 9, 14 e 18 che esso designa.


(1)  GU L 11, pag. 1.


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