EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0034

Causa C-34/12 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011 , causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

GU C 89 del 24.3.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/15


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

(Causa C-34/12 P)

2012/C 89/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:

non ha riconosciuto un danno patrimoniale in capo a ldromacchine;

ha riconosciuto un danno morale irrisorio in capo a ldromacchine;

non ha riconosciuto un danno morale in capo ai Signori Capuzzo;

con conseguente accoglimento delle conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado.

Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:

I.

Errore manifesto, risultante dagli atti, nell’aver ritenuto che non costituisse oggetto del ricorso l’accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine;

II.

Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa;

III.

Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell’onere della prova — Vizi di motivazione;

IV.

Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine;

V.

Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo.


Top