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Document 62012CN0006

    Causa C-6/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 3.1.2012 — P Oy

    GU C 58 del 25.2.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 58/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 3.1.2012 — P Oy

    (Causa C-6/12)

    2012/C 58/09

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein hallinto-oikeus

    Parti

    Ricorrente: P Oy

    Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se i presupposti concernenti la selettività di cui all’articolo 1, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati, relativamente al provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 122, paragrafo 3, della tuloverolaki nel senso che osta alla concessione del diritto a dedurre le perdite, in una situazione di cambiamento della proprietà, senza osservare il provvedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE.

    2)

    Se, nell’interpretare il presupposto relativo alla selettività, debba annettersi rilevanza, in particolare per determinare il gruppo di riferimento, all’espressione figurante negli articoli 117 e 119 della tuloverolaki, secondo cui la società può dedurre le perdite consolidate o se, nell’interpretare il presupposto della selettività, occorra annettere rilevanza alla normativa concernente le situazioni di passaggi di proprietà.

    3)

    Qualora si ritenga che è soddisfatto in linea di principio il presupposto relativo alla selettività di cui all’articolo 107, TFUE, se una disciplina del tipo di quella dell’articolo 122, paragrafo 3, della tuloverolaki possa considerarsi giustificata per il fatto che si tratta di un meccanismo inerente alla natura della disciplina tributaria, il quale è necessario, ad esempio per impedire l’elusione fiscale.

    4)

    Nel valutare l’esistenza di un possibile motivo di giustificazione ed il punto se il meccanismo in questione inerisca alla natura della disciplina tributaria, quale rilevanza debba attribuirsi all’ampiezza del potere discrezionale della competente autorità. Se si richiede che il meccanismo inerente alla natura della disciplina tributaria non lasci potere discrezionale all’autorità di applicazione della legge e che i presupposti di applicazione della deroga siano definiti più esattamente nella legislazione.


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