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Document 62012CJ0184

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013.
United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV contro Navigation Maritime Bulgare.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie.
Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articoli 3 e 7, paragrafo 2 – Libertà di scelta delle parti – Limiti – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Contratti di vendita o acquisto di merci – Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente – Normativa nazionale di trasposizione che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi.
Causa C‑184/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:663

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013 ( *1 )

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi»

Nella causa C‑184/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, proposta alla Corte dallo Hof van Cassatie (Belgio) con decisione del 5 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2012, nel procedimento

United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV

contro

Navigation Maritime Bulgare,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A.Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas,, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Navigation Maritime Bulgare, da S. Van Moorleghem, advocaat;

per il governo belga, da T. Materne e C. Pochet, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), in combinato disposto con la direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV (in prosieguo: la «Unamar»), società di diritto belga, e la Navigation Maritime Bulgare (in prosieguo: la «NMB»), società di diritto bulgaro, in merito al pagamento di varie indennità asseritamente dovute a seguito del recesso, da parte della NMB, dal contratto di agenzia commerciale che legava tali due società.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

3

L’articolo II, paragrafi 1 e 3, della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, pag. 3), dispone quanto segue:

«1.

Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale.

(...)

3.

Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata».

Il diritto dell’Unione

La Convenzione di Roma

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi».

5

L’articolo 3 della medesima Convenzione, intitolato «Libertà di scelta», così recita:

«1.   Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2.   Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3.   La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate “disposizioni imperative”.

4.   L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11».

6

L’articolo 7 della suddetta Convenzione, intitolato «Disposizioni imperative e legge del contratto», prevede quanto segue:

«1.   Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2.   La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto».

7

Ai sensi dell’articolo 18 della medesima Convenzione, intitolato «Interpretazione uniforme»:

«Nell’interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme».

Il regolamento (CE) n. 593/2008

8

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, intitolato «Norme di applicazione necessaria», è così formulato:

«1.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».

La direttiva 86/653

9

I considerando da 1 a 4 della direttiva 86/653 sono formulati nei seguenti termini:

«considerando che la direttiva 64/224/CEE ha soppresso le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività degli intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato (...);

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta;

considerando, a tale proposito, che i rapporti giuridici tra l’agente commerciale e il preponente devono essere presi in considerazione con priorità».

10

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.   Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

11

L’articolo 17 della citata direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

a)

L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.

b)

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c)

La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3.   L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

(...)

5.   L’agente commerciale perde il diritto all’indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti.

(...)».

12

A termini dell’articolo 18 della medesima direttiva:

«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:

a)

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

(...)».

13

Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/653, gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la stessa nel diritto nazionale anteriormente al 1o gennaio 1990.

I diritti nazionali

La legge belga sul contratto di agenzia commerciale

14

L’articolo 1, primo comma, della legge del 13 aprile 1995 sul contratto di agenzia commerciale (Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621; in prosieguo: la «legge sul contratto di agenzia commerciale»), la quale ha recepito nel diritto belga la direttiva 86/653, enuncia quanto segue:

«Il contratto di agenzia commerciale è il contratto con il quale una delle parti, l’agente commerciale, è incaricata in maniera permanente, e contro retribuzione, dall’altra parte, il preponente, di negoziare ed eventualmente concludere affari in nome e per conto del preponente, senza vincolo di subordinazione nei confronti di quest’ultimo».

15

L’articolo 18, paragrafi 1 e 3, di tale legge prevede quanto segue:

«§ 1.   Se il contratto di agenzia è stipulato per una durata indeterminata o per una durata determinata con possibilità di recesso anticipato, ognuna delle parti ha il diritto di recedere osservando un termine di preavviso.

(...)

§ 3.   La parte che recede senza far valere uno dei motivi di cui all’articolo 19, primo comma, o senza osservare il termine di preavviso di cui al paragrafo 1, secondo comma, deve corrispondere alla controparte un’indennità pari alla remunerazione percepita corrispondente alla durata del termine di preavviso o alla parte residua di detto termine».

16

L’articolo 20, primo comma, della medesima legge così dispone:

«Dopo l’estinzione del contratto, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità di cessazione del rapporto quando abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e detta attività debba ancora apportare sostanziali vantaggi al preponente».

17

A termini dell’articolo 21 della medesima legge:

«Qualora l’agente commerciale abbia diritto all’indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell’articolo 20 e l’importo di detta indennità non risarcisca completamente il danno effettivamente subito, l’agente commerciale, sempre che provi l’entità reale del danno lamentato, può ottenere, oltre a detta indennità, un risarcimento pari alla differenza tra l’importo del danno effettivamente subito e l’importo di detta indennità».

18

L’articolo 27 della legge sul contratto di agenzia commerciale prevede quanto segue:

«Fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui il Belgio è parte, ogni attività di un agente commerciale che abbia la sede principale in Belgio è assoggettata alla legge belga e rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali belgi».

La legge sul commercio bulgara

19

In Bulgaria la direttiva 86/653 è stata recepita con una modifica alla legge sul commercio (DV n. 59, del 21 luglio 2006).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

20

La Unamar, in qualità di agente commerciale, e la NMB, in qualità di preponente, hanno stipulato nel 2005 un contratto di agenzia commerciale avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto marittimo di linea a mezzo container della NMB. Il contratto, stipulato per un anno e rinnovato di anno in anno fino al 31 dicembre 2008, prevedeva che lo stesso fosse disciplinato dal diritto bulgaro e che le controversie relative al medesimo fossero decise dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di commercio e dell’industria di Sofia (Bulgaria). Con circolare del 19 dicembre 2008 la NMB ha comunicato ai propri agenti che, per ragioni economiche, era costretta a risolvere i rapporti contrattuali. In tale contesto, il contratto di agenzia stipulato con la Unamar è stato prorogato soltanto fino al 31 marzo 2009.

21

Ritenendo che il contratto di agenzia commerciale fosse stato risolto illegittimamente, il 25 febbraio 2009 la Unamar ha intrapreso un’azione dinanzi al Rechtbank van koophandel van Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa) diretta ad ottenere la condanna della NMB al pagamento di diverse indennità previste dalla legge sul contratto di agenzia commerciale, vale a dire un’indennità sostitutiva del preavviso, un’indennità di cessazione del rapporto e un’indennità aggiuntiva per il licenziamento di personale, ossia complessivamente un importo di EUR 849 557,05.

22

A sua volta, la NMB ha chiesto dinanzi al medesimo Tribunale la condanna della Unamar al pagamento di una somma di EUR 327 207,87, per arretrati dovuti a titolo di noleggio.

23

Nell’ambito del procedimento avviato dalla Unamar, la NMB ha sollevato un’eccezione di irricevibilità per difetto di competenza del tribunale belga a conoscere della controversia di cui era investito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia commerciale. Con una sentenza del 12 maggio 2009, dopo avere riunito le due cause di cui era stato investito da ciascuna delle parti, il Rechtbank van koophandel van Antwerpen ha dichiarato infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla NMB. Quanto alla legge applicabile alle due controversie dinanzi a tale tribunale, quest’ultimo ha dichiarato in particolare che l’articolo 27 della legge sul contratto di agenzia commerciale era una regola di conflitto di leggi unilaterale, immediatamente applicabile in quanto «norma di applicazione necessaria», e che rendeva quindi inoperante la scelta di un diritto straniero.

24

Con una sentenza del 23 dicembre 2010, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha accolto in parte l’appello presentato dalla NMB avverso la sentenza del 12 maggio 2009, condannando la Unamar al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di noleggio per un importo pari a EUR 77 207,87, oltre agli interessi di mora al tasso legale e alle spese. Esso si è inoltre dichiarato incompetente a statuire sulla domanda di pagamento delle indennità che era stata presentata dalla Unamar alla luce della clausola compromissoria contenuta nel contratto di agenzia commerciale, dichiarata valida da tale giudice. Infatti, quest’ultimo ha affermato che la legge sul contratto di agenzia commerciale non era una legge di ordine pubblico e non rientrava neppure nelle disposizioni di ordine pubblico internazionale belga, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione di Roma. Inoltre, esso ha ritenuto che anche il diritto bulgaro scelto dalle parti offrisse alla Unamar, quale agente marittimo della NMB, la protezione prevista dalla direttiva 86/653, benché quest’ultima preveda soltanto una protezione minima. In tali circostanze, ad avviso del medesimo giudice, il principio dell’autonomia della volontà delle parti deve prevalere e, pertanto, deve trovare applicazione il diritto bulgaro.

25

La Unamar ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dello Hof van beroep te Antwerpen. Dalla decisione di rinvio emerge che lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ritiene che dai lavori preparatori della legge sul contratto di agenzia commerciale risulti che gli articoli 18, 20 e 21 della stessa debbano essere considerati come disposizioni imperative a motivo del carattere imperativo della direttiva 86/653 che tale legge recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale. Infatti, dall’articolo 27 di tale legge risulterebbe che l’obiettivo che quest’ultima persegue sarebbe quello di offrire all’agente commerciale avente la sede principale in Belgio la tutela derivante dalle disposizioni imperative della legge belga, a prescindere dal diritto applicabile al contratto.

26

In questo contesto, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, anche in considerazione della qualificazione ai sensi del diritto belga degli articoli 18, 20 e 21 della [legge sul contratto di agenzia commerciale], oggetto del procedimento principale, come disposizioni imperative ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma (...), gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, eventualmente in combinato disposto con la direttiva 86/653 (...), debbano essere interpretati nel senso che consentono che le norme imperative in vigore nel paese del giudice che offrono una tutela più ampia della protezione minima imposta dalla direttiva [86/653],vengano applicate al contratto, anche se risulta che il diritto applicabile al contratto è il diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale è stata parimenti attuata la protezione minima offerta dalla direttiva [86/653]».

Sulla questione pregiudiziale

27

In limine occorre precisare, da un lato, che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la Convenzione di Roma in forza del Primo protocollo della medesima, entrato in vigore il 1o agosto 2004. Infatti, in forza dell’articolo 2, lettera a), del Protocollo in parola, lo Hof van Cassatie ha il potere di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un procedimento pendente dinanzi ad esso e relativo all’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Roma.

28

Dall’altro lato, nonostante il fatto che la questione della competenza a conoscere del procedimento principale sia stata oggetto di discussione in primo grado e in appello, il giudice del rinvio ha investito la Corte soltanto della questione relativa alla legge applicabile al contratto, ritenendosi quindi competente a decidere la controversia in virtù dell’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958. A tale riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 19 luglio 2012, Garkalns, C‑470/11, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). La Corte intende quindi rispondere alla questione sollevata facendo salva la questione relativa alla competenza giurisdizionale.

29

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma debbano essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro che assicura la tutela minima prescritta dalla direttiva 86/653, e che è stata scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti.

30

A tale proposito occorre osservare che, sebbene la questione sollevata dal giudice del rinvio riguardi non già un contratto di vendita o di acquisto di merci, bensì un contratto di agenzia relativo alla gestione di un servizio di trasporto marittimo, di modo che la direttiva 86/653 non può disciplinare direttamente la situazione oggetto del procedimento principale, resta il fatto che il legislatore belga, in sede di trasposizione delle disposizioni di tale direttiva nell’ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico a questi due tipi di situazioni (v., per analogia, sentenze del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering, C-3/04, Racc. pag. I-2505, punto 17, e del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany, C-203/09, Racc. pag. I-10721, punto 26). Inoltre, come menzionato al punto 24 della presente sentenza, anche il legislatore bulgaro ha deciso di applicare il regime della direttiva a un agente commerciale incaricato di negoziare e concludere affari, come quello di cui al procedimento principale.

31

Secondo una giurisprudenza costante, quando una normativa nazionale si conforma per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni o di eventuali distorsioni di concorrenza, esiste un sicuro interesse a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Leur-Bloem, C-28/95, Racc. pag. I-4161, punto 32, nonché Poseidon Chartering, cit., punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

32

È in tale contesto che si pone la questione se il giudice nazionale possa disapplicare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, la legge di uno Stato membro, scelta dalle parti contraenti e che traspone le disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione, e ciò a favore della legge di un altro Stato membro, la legge del foro, qualificata come imperativa in tale ordinamento giuridico.

33

Secondo la NMB non si può ritenere che la legge sul contratto di agenzia commerciale «disciplin[i] imperativamente» la controversia nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma, dal momento che tale controversia riguarda una materia che rientra nell’ambito della direttiva 86/653 e che la legge scelta dalle parti è proprio la legge di un altro Stato membro dell’Unione che ha parimenti trasposto tale direttiva nel suo ordinamento giuridico interno. Infatti, secondo la NMB, i principi dell’autonomia della volontà delle parti e della certezza del diritto ostano a che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto bulgaro sia disapplicato a vantaggio del diritto belga.

34

Il governo belga, dal canto suo, sostiene che le disposizioni della legge sul contratto di agenzia commerciale presentano un carattere imperativo e possono essere qualificate come norme di applicazione necessaria. A tale riguardo, il governo in parola osserva che tale legge, sebbene sia stata adottata quale misura di recepimento della direttiva 86/653, ha conferito alla nozione di «agente commerciale» una portata più ampia rispetto a quella contenuta in tale direttiva dal momento che la citata legge si applica a qualunque agente commerciale incaricato «di negoziare ed eventualmente concludere affari». Nelle sue osservazioni il governo belga ha altresì posto l’accento sul fatto che questa stessa legge ha esteso le possibilità di indennizzo a favore dell’agente commerciale in caso di risoluzione del proprio contratto, con la conseguenza che è proprio alla luce della legge belga che il procedimento principale dovrebbe essere giudicato.

35

La Commissione europea afferma, in sostanza, che il richiamo unilaterale a norme di applicazione necessaria da parte di uno Stato è, in ogni caso, contrario ai principi sottesi alla Convenzione di Roma, in particolare alla norma fondamentale della prevalenza della legge scelta contrattualmente dalle parti, nei limiti in cui tale legge sia quella di uno Stato membro che abbia inserito nel proprio ordinamento giuridico interno le corrispondenti disposizioni imperative del diritto dell’Unione. Di conseguenza, gli Stati membri non potrebbero porsi in contrasto con tale principio fondamentale qualificando sistematicamente le loro norme nazionali come aventi carattere imperativo, salvo quando esse riguardino espressamente un interesse importante.

36

La Corte ha già avuto occasione di affermare che la direttiva 86/653 mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale (sentenze del 30 aprile 1998, Bellone, C-215/97, Racc. pag. I-2191, punto 10; del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, Racc. pag. I-2879, punto 18, e del 26 marzo 2009, Semen, C-348/07, Racc. pag. I-2341, punto 14).

37

Risulta infatti dal considerando 2 di tale direttiva che le misure di armonizzazione prescritte da quest’ultima sono dirette, tra l’altro, a sopprimere le restrizioni all’esercizio della professione di agente commerciale, a uniformare le condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione e ad aumentare la sicurezza delle operazioni commerciali (sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar, C-381/98, Racc. pag. I-9305, punto 23).

38

Sempre da consolidata giurisprudenza risulta che, in particolare, le disposizioni nazionali che subordinano la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente commerciale in un apposito albo sono tali da ostacolare sensibilmente la conclusione e l’esecuzione di contratti di agenzia tra parti stabilite in Stati membri diversi e sono quindi, sotto tale profilo, contrarie alle finalità della direttiva 86/653 (v., in tal senso, sentenza Bellone, cit., punto 17).

39

A tale riguardo gli articoli 17 e 18 di tale direttiva assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico.

40

Come la Corte ha già dichiarato, il regime istituito a tal fine dalla direttiva 86/653 ha carattere imperativo. L’articolo 17 di tale direttiva obbliga infatti gli Stati membri ad attuare un sistema di indennizzo dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto. Sebbene tale articolo offra agli Stati membri l’alternativa tra il sistema dell’indennità e quello della riparazione del danno, gli articoli 17 e 18 della citata direttiva fissano un preciso ambito all’interno del quale gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità o della riparazione da accordare. Inoltre, a termini dell’articolo 19 della medesima direttiva, le parti non possono derogare a tali disposizioni a scapito dell’agente commerciale prima della scadenza del contratto (sentenza Ingmar, cit., punto 21).

41

Riguardo alla questione se un giudice nazionale possa disapplicare la legge scelta dalle parti a favore della propria legge nazionale che recepisce gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653, si deve fare riferimento all’articolo 7 della Convenzione di Roma.

42

Occorre ricordare che l’articolo 7 di tale Convenzione, intitolato «Disposizioni imperative e legge del contratto», indica, al suo paragrafo 1, le norme imperative della legge straniera e, al paragrafo 2 di tale medesimo articolo, le disposizioni imperative della legge del foro.

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Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione in parola consente allo Stato del foro di applicare le norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame anziché il diritto applicabile al contratto. Al fine di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

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L’articolo 7, paragrafo 2, della medesima Convenzione consente a sua volta di applicare norme della legge del foro, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto, indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

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Da quanto sin qui esposto deriva che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, l’applicazione da parte del giudice nazionale delle disposizioni imperative di una legge straniera può intervenire soltanto a condizioni espressamente definite, mentre il dettato dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale Convenzione non prevede esplicitamente condizioni particolari per l’applicazione delle disposizioni imperative della legge del foro.

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Tuttavia, occorre rilevare che la possibilità di eccepire l’esistenza di norme di applicazione necessaria in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma non incide sull’obbligo degli Stati membri di garantire la conformità di tali norme al diritto dell’Unione. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l’appartenenza di una norma nazionale alla categoria delle norme imperative di applicazione necessaria e di sicurezza non la sottrae all’osservanza delle disposizioni del Trattato, pena la violazione dei principi di preminenza e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Le motivazioni che stanno alla base di tali normative nazionali possono essere prese in considerazione dal diritto dell’Unione soltanto a titolo di eccezioni alle libertà espressamente previste dal Trattato e, se del caso, a titolo di ragioni imperative d’interesse generale (sentenza del 23 novembre 1999, Arblade e a., C-369/96 e C-376/96, Racc. pag. I-8453, punto 31).

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A tale proposito si deve ricordare che le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato membro come norme imperative di applicazione necessaria e di sicurezza sono le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio (sentenze Arblade e a., cit., punto 30, nonché del 19 giugno 2008, Commissione/Lussemburgo, C-319/06, Racc. pag. I-4323, punto 29).

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Tale interpretazione è altresì conforme al testo dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Roma I, non applicabile tuttavia al procedimento principale ratione temporis. Infatti, a termini di tale articolo, le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo tale regolamento.

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Per conferire piena efficacia al principio di autonomia della volontà delle parti del contratto, pietra angolare della Convenzione di Roma, ripreso nel regolamento Roma I, occorre dunque garantire il rispetto della scelta liberamente effettuata da tali parti riguardo alla legge applicabile al loro rapporto contrattuale, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, di modo che l’eccezione relativa all’esistenza di una «norma di applicazione necessaria», ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, quale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, di tale Convenzione, deve essere interpretata restrittivamente.

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È dunque compito del giudice nazionale, nell’ambito della sua valutazione del carattere di «norma di applicazione necessaria» della legge nazionale che intende sostituire a quella espressamente scelta dalle parti del contratto, tener conto non soltanto dei termini precisi di tale legge, ma anche dell’impianto sistematico e dell’insieme delle circostanze in cui è stata adottata la legge in parola per poter trarre la conclusione che essa riveste carattere imperativo, dal momento che risulta che il legislatore nazionale ha adottato quest’ultima al fine di tutelare un interesse ritenuto essenziale dallo Stato membro interessato. Come evidenziato dalla Commissione, ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui la trasposizione nello Stato del foro, mediante un’estensione dell’ambito di applicazione di una direttiva o mediante la scelta di un utilizzo più ampio del potere discrezionale riconosciuto da tale legge, offra una maggiore tutela degli agenti commerciali in forza dell’interesse specifico che lo Stato membro riconosce a tale categoria di soggetti.

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Tuttavia, nell’ambito di tale valutazione e ai fini di non compromettere né l’effetto di armonizzazione voluto dalla direttiva 86/653 né l’applicazione uniforme della Convenzione di Roma a livello dell’Unione, occorre considerare che, a differenza del contratto oggetto della causa da cui è scaturita la citata sentenza Ingmar, nella quale ad essere disapplicata era la legge di un paese terzo, nel procedimento principale la legge che verrebbe disapplicata a favore della legge del foro sarebbe quella di un altro Stato membro che, secondo tutti gli intervenienti e ad avviso del giudice del rinvio, ha correttamente trasposto la direttiva 86/653.

52

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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