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Document 62012CJ0157

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013.
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH contro SC Laminorul SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.
Causa C‑157/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:597

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 ( *1 )

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punti 3 e 4 — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo»

Nella causa C‑157/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’8 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 30 marzo 2012, nel procedimento

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

contro

SC Laminorul SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, da C. von Carlowitz, O. Kranz, C. Müller e T. Rossbach, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da J. Möller, T. Henze, e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

per il governo rumeno, da R. Giurescu e A. Voicu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Salzgitter Mannesmann Handel GmbH (in prosieguo: la «Salzgitter») e la SC Laminorul SA (in prosieguo: la «Laminorul»), relativamente ad una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività in Germania riguardante una decisione pronunciata da un giudice rumeno con cui la Salzgitter è stata condannata a pagare alla Laminorul l’importo di EUR 188 330.

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

3

I considerando 2 e da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione (...).

(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno all’[Unione europea] implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».

4

L’articolo 32 del regolamento in parola dispone quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro (...)».

5

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del citato regolamento:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

6

L’articolo 34, punti 3 e 4, del medesimo regolamento è così formulato:

«Le decisioni non sono riconosciute

(...)

3)

se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4)

se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

7

L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

8

L’articolo 41 di tale regolamento è del seguente tenore:

«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità (...), senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

9

Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento in parola:

«1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

(...)

3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

(...)».

10

L’articolo 45 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. (...)

2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

11

L’articolo 46, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa:

«Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 o dell’articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d’origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l’impugnazione non è scaduto; in quest’ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

Dalla decisione di rinvio risulta che la Laminorul, avente sede in Romania, ha proposto, dinanzi al Tribunalul Brăila (Tribunale di primo grado di Braila, Romania), un’azione nei confronti della Salzgitter, stabilita in Germania, al fine di ottenere il pagamento di una consegna di prodotti in acciaio.

13

La Salzgitter ha fatto valere che detta azione non avrebbe dovuto essere proposta nei suoi confronti, bensì avverso la pertinente controparte contrattuale della Laminorul, ossia la Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH (già Salzgitter Stahlhandel GmbH). Per tale motivo il Tribunalul Brăila ha respinto la domanda della Laminorul con una pronuncia del gennaio 2008, passata in giudicato (in prosieguo: la «prima sentenza»).

14

Poco tempo dopo, la Laminorul ha proposto una nuova azione, dinanzi allo stesso giudice, nei confronti della Salzgitter e basata sui medesimi fatti. La citazione in giudizio è stata tuttavia notificata al precedente rappresentate legale della Salzgitter, il cui mandato, secondo quanto asserito dalla Salzgitter, era limitato al ricorso all’origine della prima sentenza. Dal momento che nessuno è comparso per rappresentare la Salzgitter all’udienza del 6 marzo 2008 dinanzi al Tribunalul Brăila, quest’ultimo ha pronunciato una sentenza in contumacia condannando la Salzgitter a versare EUR 188 330 alla Laminorul (in prosieguo: la «seconda sentenza»).

15

La Salzgitter ha proposto opposizione avverso la seconda sentenza, e ne ha chiesto l’annullamento, eccependo di non essere stata validamente citata in giudizio. Detto ricorso è stato respinto con decisione dell’8 maggio 2008, in quanto la Salzgitter non aveva pagato i necessari diritti di cancelleria.

16

Le seconda sentenza è stata dichiarata esecutiva in Germania con ordinanza del Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) del 21 novembre 2008. La Salzgitter ha proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello regionale di Düsseldorf, Germania).

17

Parallelamente, la Salzgitter, da un lato, ha presentato in Romania un ricorso straordinario per dichiarazione di nullità contro la seconda sentenza, lamentando nuovamente la mancata citazione in giudizio. Tale domanda è stata giudicata irricevibile con decisione del 19 febbraio 2009.

18

D’altro lato, la Salzgitter ha proposto una nuova opposizione basata sull’autorità derivante dal passaggio in giudicato della prima sentenza. La Curtea de Apel Galaţi (Corte d’appello di Galati, Romania) ha respinto tale domanda con una sentenza dell’8 maggio 2009, in quanto proposta tardivamente, decisione successivamente confermata da una sentenza pronunciata il 13 novembre 2009 dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Suprema Corte di giustizia e cassazione, Romania).

19

Dato che le possibilità di ricorso in Romania erano esaurite, è ripreso il procedimento di exequatur sospeso in Germania. Il ricorso della Salzgitter avverso l’ordinanza del Landgericht Düsseldorf è stato giudicato infondato con decisione dell’Oberlandesgericht Düsseldorf del 28 giugno 2010. La società in parola ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania).

20

In siffatto contesto il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se l’articolo 34, punto 4, del [regolamento n. 44/2001] riguardi anche il caso di decisioni fra loro contrastanti pronunciate in uno stesso Stato membro (lo Stato di condanna)».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la questione posta, il giudice del rinvio mira ad accertare se l’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che riguarda parimenti decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.

22

Per rispondere a tale questione occorre interpretare l’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001 alla luce non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del sistema istituito da tale regolamento e degli obiettivi da quest’ultimo perseguiti (v. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, punto 27).

23

Per quanto riguarda il sistema istituito dal regolamento in parola, è d’uopo rilevare che i motivi di non esecuzione svolgono una funzione precisamente circoscritta nella struttura elaborata da detto regolamento, il quale, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, stabilisce un sistema globale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

24

Innanzitutto, l’interpretazione del senso e del contenuto dei motivi di non esecuzione delle decisioni provenienti da un altro Stato membro previsti dal regolamento n. 44/2001 deve tenere conto del nesso esistente fra, da un lato, detti motivi, e, dall’altro, le disposizioni relative alla connessione stabilite dal regolamento di cui trattasi, che sono finalizzate, conformemente al considerando 15 dello stesso regolamento, a che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli, e a che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

25

Risulta, poi, dal considerando 17 del regolamento n. 44/2001 che il procedimento inteso a rendere esecutiva, nello Stato membro richiesto, una decisione emessa in un altro Stato membro deve comportare un controllo meramente formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’esecutività nello Stato membro richiesto.

26

In seguito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, come discende dall’articolo 41 dello stesso regolamento, le autorità dello Stato membro richiesto devono limitarsi, in una prima fase del procedimento, al controllo dell’espletamento delle formalità ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività di detta decisione (v. sentenza Trade Agency, cit., punto 29).

27

Conformemente all’articolo 43 del regolamento n. 44/2001, la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto può, in una seconda fase del procedimento, essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. I motivi di contestazione che possono essere dedotti sono espressamente elencati agli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, cui rinvia l’articolo 45 dello stesso (v., in tal senso, sentenza Trade Agency, cit., punto 31).

28

Tale elenco è esaustivo ed i suoi elementi devono essere interpretati in termini restrittivi, poiché costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, finalizzato a rendere agevole la libera circolazione delle sentenze prevedendo una procedura di exequatur semplice e rapida (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, Racc. pag. I-9511, punto 33).

29

Per quanto riguarda più specificamente il motivo di non esecuzione basato sull’incompatibilità di due decisioni, la formulazione letterale dell’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce della nozione di «decisione» ai sensi dell’articolo 32 del medesimo regolamento, pone in evidenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che detto articolo 34, punto 4, deve intendersi nel senso che «non è riconosciuta [una] decisione [emessa da un giudice di uno Stato membro] (…) se è in contrasto con una decisione precedentemente emessa in un altro Stato membro o in un paese terzo».

30

Quindi, la situazione considerata dal menzionato articolo 34, punto 4, appare essere quella in cui le decisioni incompatibili provengono da due Stati diversi.

31

Siffatta interpretazione è corroborata dal principio della reciproca fiducia sotteso al sistema di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro, quale configurato dal regolamento n. 44/2001.

32

Tale sistema di riconoscimento e di esecuzione, infatti, si fonda, come risulta dai considerando 16 e 17 del menzionato regolamento, sulla reciproca fiducia nella giustizia all’interno dell’Unione, che esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace (v. sentenza Trade Agency, cit., punto 40).

33

Il corretto funzionamento di tale sistema basato sulla fiducia comporta che i giudici dello Stato membro d’origine restino competenti per valutare, nell’ambito dei mezzi d’impugnazione istituiti dall’ordinamento giuridico di detto Stato membro, la conformità della decisione da eseguire, ad esclusione, in via di principio, dei giudici dello Stato membro richiesto, e che il risultato definitivo della verifica della correttezza di siffatta decisione non sia rimesso in discussione.

34

È in tale contesto che l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede la possibilità di sospendere il procedimento qualora la decisione straniera sia stata o possa essere impugnata, nello Stato membro d’origine, con un mezzo ordinario.

35

Spetta, infatti, alla parte del procedimento utilizzare i mezzi d’impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento stesso, ciò che la Salzgitter ha del resto tentato di fare nell’ambito del procedimento principale. Per contro, la parte non può avvalersi dei motivi di non esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro per rimettere in discussione l’esito di tali impugnazioni.

36

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 34, punto 4, del regolamento in parola secondo cui tale disposizione riguarderebbe anche i conflitti fra due decisioni pronunciate nello stesso Stato membro è incompatibile con il principio di reciproca fiducia richiamato al punto 31 della presente sentenza. Un’interpretazione del genere consentirebbe infatti ai giudici dello Stato membro richiesto di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dello Stato membro d’origine.

37

Difatti, una volta che la decisione è passata in giudicato in esito al procedimento nello Stato membro d’origine, la non esecuzione della stessa a causa della sua incompatibilità con un’altra decisione pronunciata nel medesimo Stato membro sarebbe paragonabile ad una revisione nel merito della decisione di cui si chiede l’esecuzione, il che è tuttavia espressamente escluso dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

38

Una siffatta possibilità revisione nel merito costituirebbe, de facto, un mezzo d’impugnazione supplementare avverso una decisione passata in giudicato nello Stato membro d’origine. A tale riguardo è pacifico, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che i motivi di non esecuzione previsti dal regolamento n. 44/2001 non sono diretti a creare mezzi di ricorso supplementari avverso decisioni nazionali che siano divenute definitive.

39

Infine, è d’uopo osservare che, siccome l’elenco dei motivi di non esecuzione è esaustivo, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza, tali motivi devono essere interpretati in termini restrittivi e, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Salzgitter e dal governo tedesco, non si prestano ad un’interpretazione per analogia, in base alla quale sarebbero parimenti prese in considerazione le decisioni pronunciate in uno stesso Stato membro.

40

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione pregiudiziale che l’articolo 34, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non riguarda decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 34, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non riguarda decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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