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Document 62012CJ0122

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013.
Bernhard Rintisch contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari.
Causa C‑122/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:628

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 ottobre 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari»

Nella causa C‑122/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 febbraio 2012,

Bernhard Rintisch, residente a Bottrop (Germania), rappresentato da A. Dreyer, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Valfleuri Pâtes alimentaires SA, con sede a Wittenheim (Francia), rappresentata da F. Baujoin, avocate,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Rintisch chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (T‑152/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 febbraio 2009 (procedimento R 1661/2007‑4; in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a una procedura di opposizione fra il ricorrente e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA (in prosieguo: la «Valfleuri»).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, la presente controversia rimane disciplinata dal regolamento n. 40/94.

3

Le modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

Il regolamento n. 40/94

4

L’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «l’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

Il regolamento di esecuzione

5

La regola 19 del regolamento di esecuzione dispone quanto segue:

«1.

L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.

2.

Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:

a)

se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

(...)

ii)

se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

(...)

3.

Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

4.

L’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio».

6

La regola 20 di tale regolamento, rubricata «Esame dell’opposizione», prevede, al suo paragrafo 1:

«Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata».

7

La regola 50 del suddetto regolamento, rubricata «Esame del ricorso», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

(...)

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento [n. 40/94] e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del [suddetto] regolamento».

Il regolamento n. 1041/2005

8

Il considerando 7 del regolamento n. 1041/2005 così precisa:

«Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l’ordine cronologico della procedura».

Fatti

9

I fatti della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1

Il 6 gennaio 2006, la [Valfleuri] presentava all’[UAMI] una domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento (…) n. 40/94 (…).

2

Il marchio per il quale era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PROTIACTIVE.

3

I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano in particolare nelle classi 5, 29 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato (...).

(...)

5

Il 24 ottobre 2006, (…) il sig. (…) Rintisch (…) presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (…), contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6

L’opposizione era segnatamente fondata sui diritti anteriori seguenti:

marchio tedesco denominativo PROTIPLUS, depositato il 4 dicembre 1995 e registrato il 20 maggio 1996 con il numero 39549559, che designa prodotti rientranti nelle classi 29 e 32;

marchio tedesco denominativo PROTI, depositato il 22 gennaio 1997 e registrato il 3 marzo 1997 con il numero 39702429, che designa prodotti rientranti nelle classi 29 e 32;

marchio tedesco figurativo (...), depositato il 24 febbraio 1996 e registrato il 5 marzo 1997 con il numero 39608644, che designa prodotti rientranti nelle classi 29 e 32 (...);

(...)

8

Il 16 gennaio 2007, al fine di provare l’esistenza e la validità dei marchi anteriori di cui al precedente punto 6, il [sig. Rintisch] trasmetteva in particolare all’UAMI, in primo luogo, i certificati di registrazione rilasciati dal Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei marchi e brevetti tedesco) datati rispettivamente marzo 1996, ottobre 1996 e marzo 1997, e, in secondo luogo, alcuni estratti del registro elettronico del Deutsches Patent- und Markenamt, datati 8 gennaio 2007, sui quali comparivano, per ciascuno dei marchi anteriori, sotto la rubrica “Letzter Verfahrensstand” (ultimo atto della procedura), la dicitura “Marke eingetragen” (marchi registrati), e, nel caso dei marchi anteriori n. 39549559 e n. 39608644, sotto la rubrica “Verlängerungsdatum” (data di rinnovo), date risalenti all’anno 2006. Una traduzione nella lingua della procedura veniva allegata solo per il certificato di registrazione di ciascuno dei marchi anteriori.

9

Il 13 marzo 2007, l’UAMI comunicava [al sig. Rintisch] (…) la data d’inizio della fase in contraddittorio della procedura di opposizione. In tale comunicazione, l’UAMI informava [il sig. Rintisch] del fatto che per i marchi registrati da più di dieci anni era necessaria la presentazione di un certificato di rinnovo. Inoltre, lo stesso faceva presente che l’esistenza e la validità dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione dovevano essere provate tramite documenti ufficiali tradotti nella lingua della procedura. A questo proposito, l’UAMI fissava un termine per la presentazione che sarebbe scaduto il 26 luglio 2007. Infine, l’UAMI avvertiva il [sig. Rintisch] del fatto che, in caso di mancata presentazione delle prove relative all’esistenza e alla validità dei marchi anteriori nel termine impartito, l’opposizione sarebbe stata respinta, ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione], senza alcun esame del merito.

10

Il 19 settembre 2007, l’UAMI comunicava al [sig. Rintisch] di aver constatato che quest’ultimo non aveva provato, nel termine impartito, l’esistenza e la validità dei marchi anteriori. L’UAMI informava il [sig. Rintisch] anche del fatto che ormai non potevano essere più presentate osservazioni complementari e che avrebbe adottato la propria decisione sull’opposizione in base alle prove di cui disponeva in quel momento.

11

Il 24 settembre 2007, la divisione di opposizione respingeva l’opposizione con la motivazione che il [sig. Rintisch] non aveva fornito, entro il termine impartito, la prova dell’esistenza e della validità dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione. Innanzitutto, la divisione di opposizione osservava che, sebbene in base ai certificati trasmessi all’UAMI il 16 gennaio 2007 potesse rilevarsi che i marchi anteriori erano stati registrati, rispettivamente, nel 1995, nel 1996 e nel 1997, ciò non era sufficiente per accertarne la validità alla data del 26 luglio 2007 fissata dall’UAMI (…). Inoltre, la divisione di opposizione affermava che, conformemente alla regola 19, paragrafo 4, del regolamento [di esecuzione], gli estratti del registro elettronico datati 8 gennaio 2007 non potevano essere presi in considerazione come prova del rinnovo dei marchi anteriori in quanto non erano stati tradotti nella lingua della procedura.

12

Il 23 ottobre 2007, il [sig. Rintisch] presentava ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione, a norma degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (...). Nel ricorso, il [sig. Rintisch] chiedeva alla commissione di ricorso di negare la registrazione del marchio richiesto a causa dell’esistenza di un asserito rischio di confusione. A tal fine, allegava in particolare alla memoria che esponeva i motivi del ricorso, per ciascuno dei marchi anteriori, un estratto del registro elettronico e una dichiarazione del Deutsches Patent- und Markenamt, accompagnati da una traduzione di quest’ultima nella lingua della procedura. La dichiarazione indicava che i suddetti marchi anteriori erano stati rinnovati, prima della data di deposito dell’atto di opposizione, rispettivamente fino al 2015, al 2016 e al 2017.

13

Con [la decisione controversa], la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso senza esaminare l’opposizione nel merito. La commissione dichiarava che la divisione di opposizione aveva correttamente concluso che il ricorrente non aveva debitamente provato, nei termini prescritti, l’esistenza e la validità dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione.

14

In particolare, da un lato, la commissione di ricorso affermava che i certificati di registrazione trasmessi all’UAMI il 16 gennaio 2007 non erano sufficienti a provare che i marchi anteriori fossero ancora in vigore alla data della presentazione dell’opposizione. Dall’altro, essa affermava che la mancanza di traduzione degli estratti del registro elettronico datati 8 gennaio 2007 costituiva giustificazione di per sé sufficiente per rifiutare di prenderli in considerazione.

15

Essa rilevava inoltre che i documenti allegati il 23 ottobre 2007 alla memoria che esponeva i motivi del suo ricorso non potevano essere presi in considerazione, in quanto presentati dopo il 26 luglio 2007, data di scadenza del termine impartito dall’UAMI.

16

Infine, secondo la commissione di ricorso, né la divisione di opposizione né la commissione stessa disponevano di un margine di discrezionalità, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (...), nel prendere in considerazione i documenti non depositati prima della scadenza del termine impartito dall’UAMI, tenuto conto della regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione], la quale espressamente impone il rigetto dell’impugnazione in caso di deposito tardivo dei documenti probatori. La commissione di ricorso aggiungeva che, in ogni caso, anche a voler ritenere che essa disponesse del potere discrezionale di accettare o meno documenti presentati tardivamente dinanzi alla divisione di opposizione, essa non l’avrebbe esercitato a favore [del sig. Rintisch] (...)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2009, il sig. Rintisch ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

11

A sostegno di tale ricorso, lo stesso ha dedotto tre motivi, dei quali solo il secondo è oggetto della presente impugnazione. Tale motivo atteneva alla violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, e ad un abuso di potere.

12

Dopo aver ricordato ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, riferendosi alla sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 42), che dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali tale deduzione si trova subordinata in applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento, e che all’UAMI non è affatto preclusa la facoltà di prendere in considerazione fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, il Tribunale ha respinto la prima parte del motivo così invocato dal sig. Rintisch concludendo in sostanza, ai punti da 33 a 42 della suddetta sentenza, nel seguente modo:

«33

(…) [L]a possibilità per le parti nella procedura dinanzi all’UAMI di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie. (...)

34

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha affermato (...) che esisteva una espressa disposizione contraria in virtù della quale, e conformemente alla giurisprudenza, il rigetto dell’opposizione era obbligato, e non costituiva semplicemente una facoltà rimessa alla discrezionalità dell’UAMI. Secondo la commissione, la regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione], applicabile alla procedura che si svolge dinanzi alla stessa in virtù della regola 50, paragrafo 1, dello stesso regolamento, ostava all’esercizio da parte della stessa del potere discrezionale previsto dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

(...)

37

Dalla lettura combinata delle [regole 20, paragrafo 1, e 50, paragrafo 1, commi primo e terzo, del regolamento di esecuzione] risulta che, in assenza di disposizione contraria, la commissione di ricorso è tenuta ad applicare la regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione] nell’ambito della procedura che si svolge dinanzi alla stessa e, pertanto, a concludere nel senso che la presentazione di prove dirette ad accertare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore effettuata dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo dall’UAMI comporti il rigetto dell’opposizione, senza che essa disponga a tal proposito di alcun potere discrezionale (...).

38

[Il sig. Rintisch] sostiene che la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, parte finale, del regolamento [di esecuzione], e, in particolare, il riferimento nella stessa contenuto all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, costituisce esattamente la disposizione contraria che osta, in ogni caso, all’applicazione della regola 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento alle procedure che si svolgono dinanzi alla commissione di ricorso. Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

39

Occorre anzitutto rilevare che, poiché l’atto di opposizione è stato presentato il 24 ottobre 2006, la versione del regolamento [di esecuzione] applicabile nel presente caso è quella in vigore dopo la modifica operata dal regolamento (…) n. 1401/2005 (...). In particolare, ai sensi del considerando 7 di quest’ultimo regolamento, una delle finalità di tale modifica è stata quella di riformare completamente le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione al fine di chiarire, tra l’altro, le conseguenze giuridiche delle irregolarità procedurali.

40

Oltre al rischio di applicare un ragionamento circolare alle disposizioni di cui trattasi, accogliere l’interpretazione proposta dal [sig. Rintisch] avrebbe la conseguenza di limitare notevolmente la portata della regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione], come modificata.

41

Se le prove dirette a dimostrare l’esistenza, la validità e la portata di un marchio anteriore — che, ai sensi della nuova formulazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione], applicabile al presente caso, la divisione d’opposizione non può prendere in considerazione in caso di deposito tardivo — potessero comunque essere prese in considerazione dalla commissione di ricorso in forza del potere discrezionale conferitole dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, la conseguenza giuridica prevista espressamente dal regolamento n. 1401/2005 per questo tipo di irregolarità, ossia il rigetto dell’opposizione, potrebbe, in certi casi, essere privata di effetto utile.

42

Occorre pertanto dichiarare che la commissione di ricorso non è incorsa in errore considerando che, nelle circostanze del presente caso, esisteva una disposizione che impediva di prendere in considerazione prove presentate tardivamente dal [sig. Rintisch] dinanzi all’UAMI e che, pertanto, essa non disponeva di alcun potere discrezionale ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94».

13

Il Tribunale ha poi respinto la seconda parte del secondo motivo con la seguente motivazione:

«48

(...) [A] proposito del presunto abuso di potere da parte della commissione di ricorso, è giocoforza rilevare che il ricorso non risponde ai requisiti minimi di ricevibilità di una censura previsti dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale (…). In particolare, nel caso di specie, la censura della parte ricorrente, come presentata nel ricorso, non include alcuna argomentazione finalizzata a dimostrare in cosa sarebbe consistito l’abuso di potere della commissione di ricorso. Pertanto, tale censura deve essere dichiarata irricevibile».

14

Avendo respinto anche gli altri motivi dedotti dal sig. Rintisch a sostegno del suo ricorso, il Tribunale ha respinto quest’ultimo.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

15

Con la sua impugnazione, il sig. Rintisch chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l’UAMI alle spese.

16

L’UAMI e la Valfleuri chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna del sig. Rintisch alle spese.

Sull’impugnazione

17

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, e ad un abuso di potere da parte della commissione di ricorso.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

18

Il sig. Rintisch sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, nonché la regola 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

19

Lo stesso sostiene anche che il Tribunale non ha tenuto conto della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, di quest’ultimo regolamento, che costituisce invece una disposizione speciale per l’esame dei ricorsi la quale prevede espressamente l’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, e attribuisce quindi alla commissione di ricorso il potere discrezionale di stabilire se convenga o meno prendere in considerazione fatti o prove ulteriori o complementari. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di distinguere tra fatti nuovi e produzione tardiva di fatti e di prove ulteriori o complementari ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione.

20

L’UAMI contesta l’interpretazione delle disposizioni pertinenti proposta dal ricorrente. Esso ritiene che il Tribunale abbia correttamente rilevato che la regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione deve essere considerata come una disposizione contraria, nel senso di cui alla citata sentenza UAMI/Kaul, in quanto si tratta di una disposizione imperativa che stabilisce un termine di natura perentoria.

21

La Valfleuri sostiene che le regole 19, paragrafo 4, e 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sono disposizioni espresse e imperative che escludono qualsiasi possibilità per l’UAMI di prorogare il termine impartito all’opponente per provare l’esistenza e la validità dei marchi anteriori. Di conseguenza, l’UAMI non disporrebbe, nella situazione in questione, del margine di discrezionalità attribuitogli dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

Giudizio della Corte

22

L’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che l’UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

23

Come affermato dalla Corte, dalla formulazione di tale disposizione si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94, e che non è affatto proibito per l’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenze UAMI/Kaul, cit., punto 42, e del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI, C‑621/11 P, punto 22).

24

Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, la suddetta disposizione conferisce infatti all’UAMI un ampio potere discrezionale di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali prove (citate sentenze UAMI/Kaul, punto 43, e New Yorker SHK Jeans/UAMI, punto 23).

25

Dal momento che il primo motivo dedotto dal ricorrente riguarda soltanto il potere discrezionale di cui disporrebbe, secondo lo stesso, la commissione di ricorso dell’UAMI, occorre, al fine di stabilire se esista una disposizione contraria idonea ad escludere un simile potere, fare riferimento alle norme che disciplinano la procedura di ricorso.

26

A tal proposito, la regola 50, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione prevede che alla procedura di ricorso si applichino, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

27

Il Tribunale ha affermato, al punto 37 della sentenza impugnata, che da tale disposizione risultava che la commissione di ricorso era tenuta ad applicare la regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione e, pertanto, a concludere nel senso che la presentazione di prove dirette ad accertare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore effettuata dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo dall’UAMI comportava il rigetto dell’opposizione, senza che la commissione di ricorso disponesse a tal proposito di alcun potere discrezionale.

28

Ebbene, in tal modo il Tribunale ha accolto un’interpretazione erronea della regola 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, che non tiene conto di quanto disposto dal terzo comma di tale disposizione.

29

Infatti, se da un lato il primo comma di detta disposizione stabilisce il principio secondo cui alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso, dall’altro il terzo comma della medesima disposizione costituisce una norma speciale, che deroga a tale principio. Tale norma speciale è propria della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione e precisa la disciplina, dinanzi alla commissione di ricorso, dei fatti e delle prove presentati dopo la scadenza dei termini stabiliti o fissati in primo grado.

30

La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione deve essere dunque applicata, a tale specifico punto della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, in luogo delle disposizioni relative alla procedura svoltasi dinanzi alla suddetta divisione, tra le quali rientra la regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

31

In questa sede occorre sottolineare che tale norma speciale è stata introdotta nel regolamento di esecuzione in occasione della modifica di quest’ultimo ad opera del regolamento n. 1041/2005, il quale, secondo il suo considerando 7, mira in particolare a chiarire le conseguenze giuridiche delle irregolarità procedurali intervenute nel corso dei procedimenti di opposizione. Tale constatazione conferma che, dinanzi alla commissione di ricorso, le conseguenze derivanti dal ritardo nella presentazione delle prove dinanzi alla divisione di opposizione devono essere determinate sulla base della suddetta regola.

32

Ebbene, ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94.

33

Il regolamento di esecuzione stabilisce dunque espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, e dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione.

34

Di conseguenza, affermando, al punto 42 della sentenza impugnata, che la regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione costituiva una disposizione contraria che impediva alla commissione di ricorso di prendere in considerazione prove presentate tardivamente dal ricorrente dinanzi all’UAMI, con la conseguenza che tale commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità fondato sull’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 in relazione alla presa in considerazione di tali elementi, il Tribunale ha commesso nella sua sentenza un errore di diritto.

35

Tuttavia, occorre rammentare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenze del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione, C-210/98 P, Racc. pag. I-5843, punto 58, e del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 136).

36

Ebbene, dalle considerazioni svolte al punto 34 della presente sentenza deriva che la commissione di ricorso, affermando, ai punti da 38 a 40 della decisione controversa, che in base alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione essa non risultava disporre del potere discrezionale di decidere se occorresse o meno prendere in considerazione prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore presentate tardivamente, ha commesso un errore di diritto.

37

Nondimeno, va rilevato che la commissione di ricorso ha affermato al punto 42 della decisione controversa che, qualora si fosse concluso nel senso che essa disponeva del potere discrezionale di decidere se occorresse o meno prendere in considerazione documenti presentati tardivamente, essa non l’avrebbe esercitato a favore dell’opponente. Essa ha poi esposto, ai punti da 43 a 46 di tale decisione, le ragioni che giustificavano tale conclusione.

38

Tali motivi, avanzati ad abundantiam dalla commissione di ricorso per giustificare il suo rifiuto di prendere in considerazione le prove presentate tardivamente dal sig. Rintisch, sono idonei a rimediare al vizio che ha inficiato la decisione controversa soltanto se permettono di concludere che la commissione di ricorso ha esercitato in maniera effettiva il potere discrezionale, attribuitole dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, di decidere, in modo motivato e tenendo debitamente conto dell’insieme delle circostanze rilevanti, se occorra o meno prendere in considerazione le prove tardivamente presentate dinanzi alla stessa al fine di pronunciare la decisione che essa era chiamata ad adottare (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, punto 110).

39

A tal proposito, va ricordato che la Corte ha affermato in particolare che la presa in considerazione da parte dell’UAMI di fatti o di prove tardivamente presentati, quando quest’ultimo è chiamato a statuire nell’ambito di una procedura di opposizione, è, in particolare, giustificabile quando lo stesso ritiene che, da un lato, gli elementi tardivamente prodotti possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, lo stadio della procedura nel quale interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione (citate sentenze UAMI/Kaul, punto 44, nonché Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, punto 113).

40

Nel caso di specie, dal momento che il sig. Rintisch ha fondato la propria opposizione in particolare su tre marchi tedeschi registrati, le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di tali marchi che egli era tenuto a produrre nel corso della procedura di opposizione sono elencate, in modo preciso ed esaustivo, alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento di esecuzione. Si deve presumere dunque che il sig. Rintisch sapesse con precisione, anche prima di proporre la sua opposizione, quali documenti avrebbe dovuto presentare per supportarla. Pertanto, in questo contesto, la commissione di ricorso deve esercitare il proprio potere discrezionale in modo restrittivo e può ammettere la presentazione tardiva di tali prove soltanto se le circostanze che l’accompagnano sono in grado di giustificare il ritardo del ricorrente nella presentazione della prova, onere a lui spettante.

41

Ebbene, per motivare la sua decisione, la commissione di ricorso ha sottolineato in particolare che il sig. Rintisch disponeva della prova del rinnovo dei marchi in questione fin dal 15 gennaio 2007, e che lo stesso non aveva chiarito il motivo per cui avesse trattenuto tale documento fino al mese di ottobre 2007.

42

Dalla decisione controversa emerge dunque che le circostanze della presentazione tardiva delle prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei marchi in questione non sono in grado di giustificare il ritardo del ricorrente nella presentazione della prova, onere a lui spettante.

43

Il fatto che il sig. Rintisch abbia presentato, prima della scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione, estratti del registro elettronico del Deutsches Patent- und Markenamt che indicavano il rinnovo dei marchi in questione in una lingua diversa dalla lingua della procedura non è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione, in quanto dalla regola 19, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione risulta che l’UAMI non prende in considerazione documenti che non sono presentati o non sono tradotti nella lingua della procedura entro tale termine.

44

Ne consegue che la commissione di ricorso si era correttamente rifiutata di prendere in considerazione le prove presentate dal sig. Rintisch dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo dalla divisione di opposizione, senza che fosse necessario per la stessa commissione pronunciarsi sull’eventuale rilevanza di tali prove o stabilire se lo stadio della procedura al quale era intervenuta tale produzione tardiva si opponesse a tale presa in considerazione.

45

Infatti, contrariamente a quanto sostiene il sig. Rintisch, la commissione di ricorso, quando esercita il suo potere discrezionale in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, non è tenuta ad esaminare i tre criteri menzionati al punto 39 della presente sentenza allorché uno solo di tali criteri è sufficiente a dimostrare che essa non deve prendere in considerazione le prove tardivamente prodotte di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 4 marzo 2010, Kaul/UAMI, C‑193/09 P, punto 38).

46

Pertanto, l’errore di diritto, identificato al punto 34 della presente sentenza, da cui è viziata la sentenza impugnata, rimane privo di conseguenze sull’esame dell’impugnazione, dato che il rigetto della prima parte del secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, al quale il Tribunale è pervenuto al punto 47 di tale sentenza è giustificato da altri motivi di diritto diversi da quelli accolti dal Tribunale, e non può dunque giustificare l’annullamento della suddetta sentenza.

Sul secondo motivo, relativo ad un abuso di potere commesso dalla commissione di ricorso

Argomenti delle parti

47

Il sig. Rintisch sostiene che il Tribunale ha sottovalutato il fatto che la commissione di ricorso aveva abusato dei suoi poteri.

48

L’UAMI rileva che nell’impugnazione non si rinviene alcun argomento idoneo a supportare tale motivo.

Giudizio della Corte

49

A proposito del secondo motivo, è giocoforza constatare, da un lato, che il ricorrente si limita ad affermazioni generali e non identifica in alcun modo i punti della sentenza impugnata oggetto delle sue censure e, dall’altro, che lo stesso non indica gli argomenti in diritto invocati a sostegno di tale motivo.

50

Ebbene, secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte nonché dall’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, in vigore alla data della proposizione dell’impugnazione, divenuto articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 426, nonché del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 121).

51

Il secondo motivo dedotto dal sig. Rintisch a sostegno della sua impugnazione non risponde a tali requisiti e di conseguenza deve essere respinto in quanto irricevibile.

52

Dal momento che nessuno dei motivi invocati dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere respinta.

Sulle spese

53

In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

54

Poiché l’UAMI e la Valfleuri ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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