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Document 62012CA0523
Case C-523/12: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 12 December 2013 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Italy) — Dirextra Alta Formazione srl v Regione Puglia (Request for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Grants of public money, co-financed by the European Social Fund, for students enrolled in post-graduate specialist programmes of study — Regional legislation designed to enhance the level of education locally and making the award of grants subject to conditions targeting providers of post-graduate programmes of study — Condition requiring 10 years’ continuous experience)
Causa C-523/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream — Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi)
Causa C-523/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream — Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream — Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi)
GU C 45 del 15.2.2014, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/15 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia
(Causa C-523/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream - Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream - Condizione dell’esperienza di dieci anni continuativi)
2014/C 45/27
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parti
Ricorrente: Dirextra Alta Formazione Srl
Convenuto: Regione Puglia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interpretazione degli articoli 56, 101 e 107 TFUE — Interpretazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 11 e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi di proporzionalità e di non discriminazione — Sovvenzioni pubbliche, cofinanziate dal Fondo sociale europeo, in favore di studenti iscritti a master post lauream — Normativa regionale preordinata al potenziamento del livello locale di istruzione che subordina la concessione di borse di studio al livello di professionalità degli operatori che organizzano i master — Operatore che dispone dell’esperienza richiesta per quanto riguarda il numero di ore di insegnamento accumulate, ma che non l’ha maturata nei termini e nei modi previsti
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prescrive che gli istituti di formazione avanzata presso i quali intendano iscriversi gli studenti che richiedono una borsa regionale finanziata, in particolare, dal Fondo sociale europeo documentino un’esperienza di dieci anni, ove tali istituti non siano né università riconosciute dall’ordinamento nazionale né istituti che erogano master accreditati.