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Document 62012CA0486

    Causa C-486/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — nel procedimento promosso da X (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Condizioni di esercizio del diritto di accesso — Imposizione di spese eccessive)

    GU C 45 del 15.2.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/13


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — nel procedimento promosso da X

    (Causa C-486/12) (1)

    (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Condizioni di esercizio del diritto di accesso - Imposizione di spese eccessive)

    2014/C 45/23

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

    Procedimento promosso da

    X

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 12, lettera a), secondo trattino, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Diritto di accesso ai dati — Comunicazione dei dati oggetto dei trattamenti — Nozione — Concessione di accesso ai dati — Riscossione di un diritto

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non osta alla riscossione di importi a titolo di spese in occasione della comunicazione da parte di un’autorità pubblica di dati personali.

    2)

    L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, per garantire che gli importi riscossi a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere personale non siano eccessivi ai sensi di tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del procedimento principale, le necessarie verifiche.


    (1)  GU C 26 del 26.1.2013.


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