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Document 62012CA0428

    Causa C-428/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione — Trasporto privato complementare di merci — Primo veicolo del parco veicoli di un’impresa — Norme per ottenere la licenza di trasporto su strada — Sicurezza stradale e tutela dell’ambiente)

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/5


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-428/12) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione - Trasporto privato complementare di merci - Primo veicolo del parco veicoli di un’impresa - Norme per ottenere la licenza di trasporto su strada - Sicurezza stradale e tutela dell’ambiente))

    2014/C 159/06

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martin e G. Wilms, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: J. García-Valdecasas Dorrego e Centeno Huerta, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 34 et 36 TFUE — Concessione di autorizzazioni per i veicoli a motore — Legislazione nazionale che, per ottenere un’«autorizzazione di trasporto privato complementare», richiede che la prima immatricolazione del primo automezzo pesante del parco veicoli di un’impresa non risalga a più di cinque mesi

    Dispositivo

    1)

    Il Regno di Spagna, nell’imporre, all’articolo 31 del decreto FOM/734/2007, del 20 marzo 2007, recante modalità di applicazione della legge di regolamentazione del trasporto terrestre in materia di licenze di trasporto di merci su strada, per i veicoli la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3,5 tonnellate, la condizione in base alla quale, al fine di ottenere una licenza di trasporto privato complementare di merci, il primo veicolo del parco veicoli di un’impresa non dev’essere più vecchio di cinque mesi a decorrere dalla sua prima immatricolazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

    2)

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


    (1)  GU C 379 dell’8.12.2012.


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