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Document 62012CA0280

    Causa C-280/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di fondi — Obbligo di giustificazione della fondatezza della misura)

    GU C 45 del 15.2.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commissione europea

    (Causa C-280/12 P) (1)

    (Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di fondi - Obbligo di giustificazione della fondatezza della misura)

    2014/C 45/17

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Kronshagen e C. Hirtzberger, avocats), Commissione europea (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)

    Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Beeko e A. Robinson, agenti, assistiti da S. Lee, barrister), Repubblica francese (rappresentanti: E. Ranaivoson e D. Colas, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 marzo 2012, Fulmen e Mahmoudian/Consiglio (cause riunite T-439/10 e T-440/10), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Errore di diritto — Errore di valutazione — Onere della prova

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

    3)

    La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 235 del 4.8.2012.


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