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Dokument 62012CA0058

    Causa C-58/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

    GU C 39 del 8.2.2014, str. 3—3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/3


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commissione europea

    (Causa C-58/12 P) (1)

    (Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata - Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda - Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale - Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

    2014/C 39/04

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Groupe Gascogne SA (rappresentanti: P. Hubert e F. Durand, avocats)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale e la domanda di riforma della decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica ed una domanda di riforma di detta decisione

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Groupe Gascogne SA è condannata alle spese della presente impugnazione.


    (1)  GU C 89 del 24.3.2012.


    Góra