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Document 62012CA0006
Case C-6/12: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 July 2013 (request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus — Finland) — P Oy (State aid — Articles 107 and 108 TFEU — Condition of ‘selectivity’ — Regulation (EC) No 659/1999 — Article 1(b)(i) — Existing aid — National legislation concerning corporate income tax — Deductibility of losses sustained — Non-deductibility in the case of change of ownership — Authorisation of derogations — Degree of latitude of the tax authorities)
Causa C-6/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy [Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Requisito della «selettività» — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), i) — Aiuto esistente — Normativa nazionale in materia d’imposta sul reddito delle società — Deducibilità delle perdite subite — Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà — Autorizzazione di deroghe — Potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria]
Causa C-6/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy [Aiuti di Stato — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Requisito della «selettività» — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), i) — Aiuto esistente — Normativa nazionale in materia d’imposta sul reddito delle società — Deducibilità delle perdite subite — Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà — Autorizzazione di deroghe — Potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria]
GU C 260 del 7.9.2013, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — P Oy
(Causa C-6/12) (1)
(Aiuti di Stato - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Requisito della «selettività» - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), i) - Aiuto esistente - Normativa nazionale in materia d’imposta sul reddito delle società - Deducibilità delle perdite subite - Indeducibilità in caso di trasferimento della proprietà - Autorizzazione di deroghe - Potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria)
2013/C 260/17
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
P Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Regime della deduzione delle perdite delle società — Legislazione relativa all’imposta sul reddito la quale prevede che le perdite registrate nel corso di un esercizio fiscale possono essere riportate e dedotte da eventuali guadagni registrati nel corso degli esercizi successivi — Esclusione della deduzione delle perdite nel caso di un cambiamento di proprietario nel corso dell’anno in cui le perdite sono registrate o dopo quest’ultimo — Eccezione alla regola che esclude la deduzione in presenza di valide ragioni connesse alla continuità dell’attività della società in questione
Dispositivo
1) |
Un regime fiscale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, può soddisfare il requisito della selettività in quanto elemento della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora sia dimostrato che il sistema di riferimento, ossia il sistema «normale», consiste nel divieto di dedurre perdite nell’ipotesi di cambiamento di proprietario ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della legge n. 1535/1992, del 30 dicembre 1992, relativa all’imposta sul reddito (Tuloverolaki), rispetto al quale il sistema di autorizzazione previsto al terzo comma di tale articolo costituirebbe un’eccezione. Un regime di questo genere può giustificarsi con la natura o con l’economia generale del sistema nel quale esso s’inserisce, e tale giustificazione esclude che l’autorità nazionale competente, per quanto concerne l’autorizzazione a derogare al divieto di deduzione delle perdite, possa disporre di un potere discrezionale che le consenta di fondare le proprie decisioni di autorizzazione su criteri estranei a tale regime fiscale. La Corte non dispone tuttavia di elementi sufficienti per pronunciarsi in via definitiva su tali qualificazioni. |
2) |
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non osta a che un regime fiscale, come quello previsto dall’articolo 122, primo e terzo comma, della legge n. 1535/1992, nel caso in cui dovesse essere qualificato come «aiuto di Stato», continui, poiché considerato «esistente», a essere applicato nello Stato membro che ha predisposto tale regime fiscale, fatta salva la competenza della Commissione europea prevista dal richiamato articolo 108, paragrafo 3, TFUE. |