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Document 62011TN0647

    Causa T-647/11: Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 — Asos/UAMI — Maier (ASOS)

    GU C 58 del 25.2.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 58/11


    Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 — Asos/UAMI — Maier (ASOS)

    (Causa T-647/11)

    2012/C 58/20

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Asos plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. P. Kavanagh)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Svizzera)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 ottobre 2011, nel procedimento R 2215/2010-4;

    autorizzare la registrazione del marchio richiesto con riferimento a tutti i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Asos», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 14, 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 4524997

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 4580767 del marchio denominativo «ASSOS», per prodotti rientranti nelle classi 3, 12 e 25

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione

    Motivi dedotti: la commissione di ricorso non ha adeguatamente considerato la coesistenza e gli effetti di quest’ultima nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione, ed ha errato nel considerare irrilevante la prova della coesistenza. Inoltre, la commissione di ricorso ha errato nella sua analisi del significato concettuale del marchio richiesto e non ha considerato il corretto significato concettuale del marchio richiesto nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione.


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